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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Terreni agricoli e IMU: cosa sapere in vista della seconda rata di dicembre

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il 16 dicembre 2024 scade il termine per il versamento della seconda rata a saldo dell’imu dovuta per l’anno 2024. la relativa disciplina di riferimento accorda una serie di esenzioni dal pagamento dell’imposta a favore dei terreni agricoli che presentano determinati requisiti, o che sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. esaminiamo di seguito le diverse ipotesi di esenzione dal tributo. in breve entro il 16 dicembre 2024 va versata la seconda rata dell’imu 2024, applicando le aliquote deliberate. l’imu interessa i possessori di terreni agricoli, esclusi quelli qualificati come aree edificabili. la base imponibile è calcolata rivalutando il reddito dominicale del 25% e moltiplicandolo per 135, con aliquota base dello 0,76% (modulabile dai comuni). sono previste esenzioni per terreni in isole minori, aree montane, e per coltivatori diretti/imprenditori agricoli iscritti alla previdenza. l’esenzione include terreni edificabili se condotti direttamente. esistono altre esenzioni per immobili destinati ad attività istituzionali o occupati abusivamente. evoluzione normativa. entro il prossimo 16 dicembre, deve essere effettuato il versamento della seconda rata a saldo dell’imu dovuta per l’anno 2024, applicando le aliquote deliberate per l’anno in corso (si veda la nostra circolare n. 972/2024). l’obbligo di versamento del tributo municipale interessa anche i possessori, ossia i proprietari e i titolari di un diritto reale di godimento, di terreni agricoli, salvo che gli stessi non siano qualificati come aree fabbricabili in base allo strumento urbanistico generale adottato del comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (nel qual caso l’imu è dovuta sul valore di mercato alla data del 1/1/2024). al fine di determinare la base imponibile imu dei terreni agricoli per l’annualità 2024, occorre moltiplicare il reddito dominicale risultante in catasto alla data del 1° gennaio 2024, rivalutato del 25%, per un moltiplicatore pari a 135. l’aliquota imu base per i terreni agricoli è fissata nella misura dello 0,76%, con facoltà dei comuni di aumentarla fino all’1,06% o di diminuirla fino al completo azzeramento. occorre, tuttavia, considerare la pletora di esenzioni dal versamento dell’imposta, oggettive e soggettive, accordate da svariate norme di legge. innanzitutto, sono esenti dall’imu i terreni agricoli che presentano i requisiti di cui all’art. 1, comma 758, legge n. 160/2019, ossia quelli:. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato a, legge n. 448/2001;. a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;. ricadenti in aree montane o di collina delimitate di cui all’art. 15, legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare ministeriale n. 9/1993 (come integrata dalla successiva circolare ministeriale n. 1/2024);. posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole iap di cui all’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99/2004, indipendentemente dall’ubicazione del terreno. l’esenzione accordata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali opera a condizione che tali soggetti conducano direttamente il fondo. tale requisito, tuttavia, può ritenersi integrato anche in caso di conduzione associata dei terreni (come con il contratto di rete agricolo o di compartecipazione agraria). in forza delle norme di interpretazione autentica recate dall’art. 78-bis, d.l. n. 104/2020, l’esenzione da imu accordata ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali opera anche a favore:. dei soci di società di persone esercenti attività agricola, in possesso della qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali;. dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare e iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola come coltivatori diretti;. dei pensionati coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che, continuando a svolgere l’attività agricola, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola. l’esenzione dall’imposta municipale accordata a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali opera anche qualora i terreni risultino qualificati come aree edificabili secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal comune. a tal fine è tuttavia richiesto che i terreni:. siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola,. sugli stessi persista l’utilizzo agrosilvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. tale fictio iuris, peraltro, opera anche quando il terreno è posseduto in comproprietà, e soltanto alcuni dei comproprietari dispongono della qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali. in tal caso, tuttavia, l’esenzione dall’imposta può essere accordata ai soli comproprietari con qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali e che conducano il fondo, mentre gli altri comproprietari sono tenuti a corrispondere l’imposta, applicando la disciplina imu dei terreni agricoli per determinare la base imponibile e l’aliquota. da ultimo si evidenzia che sono previste esenzioni dall’imu che possono riguardare la generalità degli “immobili” e, quindi, anche i terreni agricoli, come, ad esempio:. l’esenzione prevista dall’art. 1, comma 759, lett. g), legge n. 160/2019, a favore degli immobili destinati dagli enti non commerciali alle attività istituzionali svolte con modalità non commerciali;. l’esenzione prevista dall’art. 1, comma 759, lett. g-bis), legge n. 160/2019, per gli immobili occupati abusivamente da terzi. tale ultima ipotesi di esenzione opera a condizione che sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio di cui all’art. 614, comma 2, codice penale o invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633, codice penale, o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o avviata un’azione giudiziaria penale. in via generale il diritto ad applicare le agevolazioni deve essere stato comunicato all’amministrazione locale tramite apposita dichiarazione imu. anche in caso di immobili occupati, il soggetto passivo imu è tenuto a comunicare, nell’ambito della dichiarazione imu, da presentare esclusivamente in modalità telematica, l’occupazione abusiva del terreno al comune interessato. redazione ©riproduzione riservata
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