Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
pacchetto-ortofloro-plus La residenza non sconfessa il redditometro

Please publish modules in offcanvas position.

con lasentenza 13819 del 18 giugno u.s., la cassazione è intervenuta nuovamente al fine di individuare le prove che il contribuente deve fornire per vincere la presunzione di reddito nell’ambito dell’accertamento da redditometro. nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità, l’agenzia aveva posto in essere un accertamento ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.p.r. 600/1973, rilevando che il contribuente era proprietario di due autoveicoli e di un bene immobile adibito ad abitazione principale, procedendo così alla rideterminazione del reddito, richiedendo maggiori imposte, oltre a sanzioni ed addizionale regionale. in primo grado, la c.t.p. accettò il ricorso del contribuente, il quale aveva eccepito di abitare con il padre in un immobile di proprietà del genitore medesimo, senza sostenere alcun costo di gestione. gli uffici presentavano appello in commissione tributaria regionale, la quale accoglieva parzialmente quanto richiesto dal fisco, osservando che la prova anagrafica della residenza del contribuente nel medesimo edificio del padre non esonerava dall’onere di provare sia la convivenza con il medesimo, sia l’autonoma disponibilità del genitore di disporre di mezzi sufficienti a coprire tutti i costi di gestione dell’immobile, che perciò andavano attribuiti al ricorrente come altrettanti indici di capacità contributiva. i giudici di appello hanno considerato legittimo l’accertamento, che però doveva essere rettificato, riducendo a minor somma il reddito già determinato. la corte di cassazione, adita dall’agenzia delle entrate, accoglieva il ricorso del fisco, rilevando che: “nonostante l’accoglimento dell’appello, e la chiara enunciazione della corretta attribuzione al contribuente dei costi presunti della gestione della sua residenza, non appare comprensibile quale sia stato l’iter, e dunque sulla base di qualequadro probatorioassunto come decisivo, la c.t.r. sia giunta alla rideterminazione quantitativa del reddito nella minor somma di l. 24 milioni circa per il 1997”. in sostanza, la suprema corte conferma il principio espresso dai giudici della c.t.r. in base la quale la prova anagrafica della residenza nella stessa abitazione del padre non è sufficiente per sconfessare l’esito dell’accertamento sintetico. infatti, in questa ipotesi è necessario dimostrare che il padre ha disponibilità finanziarie tali per far fronte ai costi di gestione dell’immobile. del resto è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui vi è la possibilità di dimostrare il maggiore reddito determinato in via sintetica sulla base dei redditi dei componenti del nucleo familiare. inoltre, la stessa amministrazione finanziaria, con la circolare 49/e/2007 ha richiamato la “necessità di procedere sempre ad un esame complessivo della posizione reddituale dell’intero nucleo familiare del contribuente”. ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale