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Vanni Fusconi
Centro Studi
pacchetto-ortofloro-plus Fotovoltaico e ruralità: i requisiti per ottenere i benefici fiscali

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l’accatastamento degli impianti fotovoltaici rappresenta una tematica di grande interesse anche alla luce del fatto che l’attribuzione della categoria di d/10 (annotazione della ruralità), propria dei fabbricati rurali strumentali, determina importanti benefici fiscali, primo fra tutti l’esenzione imu. al fine di individuare quelle che sono le caratteristiche che deve avere un impianto fotovoltaico per poter essere qualificato alla stregua di un fabbricato rurale, occorre indagare la complessa normativa di riferimento. nel tentativo di allineare la disciplina fiscale con quella civilistica (art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) la circolare n. 32/e del 6 luglio 2009 dell’agenzia delle entrate (unitamente alla nota dell’agenzia del territorio n. 31892 del 22 giugno 2012) ha delineato specifici criteri di connessione con l’attività agricola svolta sul fondo. in particolare, è stato chiarito che tale attività è considerata “connessa atipica”, in quanto non richiede l’impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo. la produzione di energia da fonti fotovoltaiche prescinde, infatti, dalle attività di coltivazione, silvicoltura o allevamento, ma, essendo qualificata come attività agricola connessa, richiede comunque un legame con l’attività agricola principale, che deve presuppone l’esistenza di un’azienda agricola con terreni coltivati distinti catastalmente e dotati di reddito agrario. è inoltre richiesto che i terreni siano di proprietà o nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, condotti dallo stesso, e situati nel medesimo comune in cui è collocato il parco fotovoltaico o in comuni confinanti. a tal fine, risulta necessario definire criteri di connessione che evitino l’inclusione nel regime dei redditi agrari di attività prive di un significativo legame con l’attività agricola principale. con la nota n. 3896 del 27 luglio 2008 (richiamata nella circolare 32/e del 2009) il ministero delle politiche agricole e forestali precisa, al paragrafo 4, che la produzione di energia da impianti fotovoltaici può essere considerata connessa all’attività agricola a determinate condizioni:. la produzione di energia fino ai primi 200 kw di potenza nominale complessiva è sempre connessa all’attività agricola. per la produzione eccedente i 200 kw, l’attività è connessa se ricorre almeno uno dei seguenti requisiti: l’energia deriva da impianti integrati o parzialmente integrati, come definiti dall’art. 2 del d.m. 19 febbraio 2007, installati su strutture aziendali preesistenti;. il volume d’affari dell’attività agricola (esclusa la produzione fotovoltaica) supera quello della produzione di energia eccedente i 200 kw, calcolato senza considerare gli incentivi erogati;. per ogni 10 kw di potenza installata oltre i 200 kw, l’imprenditore deve possedere almeno 1 ettaro di terreno destinato all’attività agricola, entro un limite di 1 mw per azienda. con la nota n. 31892 del 22 giugno 2012 l’agenzia del territorio ha chiarito che per riconoscere il carattere di ruralità agli immobili ospitanti impianti fotovoltaici su fondi agricoli, è necessario verificare che:. esista un’azienda agricola, con terreni e beni strumentali connessi alla produzione agricola;. l’energia sia prodotta dall’imprenditore agricolo nell’ambito dell’azienda agricola;. l’impianto sia situato nel comune in cui si trovano i terreni agricoli o in comuni limitrofi;. sia soddisfatto almeno uno dei requisiti oggettivi previsti al paragrafo 4 della circolare n. 32/e del 2009. in merito alla classificazione degli impianti fotovoltaici l’agenzia delle entrate è intervenuta nuovamente nel 2013 con la circolare 36/e. i chiarimenti contenuti nel citato documento di prassi non modificano i principi espressi dalla nota del 2012 fatta eccezione per quanto concerne l’ubicazione dell’impianto. infatti nel richiamato documento di prassi viene precisato quanto segue: “alla luce della necessità di rendere omogenei i criteri che presiedono agli adempimenti catastali con i principi di attrazione nelle norme tributarie, si deve ritenere superata l’indicazione, contenuta al paragrafo 4 della richiamata circolare n. 32, secondo cui, ai fini della connessione, i terreni devono essere ubicati nello stesso comune in cui è sito l’impianto fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti.”. se tali condizioni sono rispettate, agli immobili che ospitano impianti fotovoltaici, censiti autonomamente, può essere attribuita la categoria catastale d/10 (“fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”) o l’annotazione della ruralità. vanni fusconi, centro studi ©riproduzione riservata
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