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Testo apertosul supplemento ordinario n. 43/l alla gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, è stata pubblicata la legge n. 207/2024, c.d. “legge di bilancio 2025”, contenente molteplici novità di natura fiscale, in gran parte applicabili dal 1° gennaio 2025. la “manovra di bilancio” stabilizza, a regime, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote irpef, nonché le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilato già previste per l’anno 2024. la legge n. 207/2024 introduce poi nuove limitazioni alla detrazione delle spese sostenute dai soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, il cui importo varia in funzione del reddito e della composizione del nucleo familiare. di contro, è previsto il riconoscimento di un nuovo trattamento integrativo, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, e di una “ulteriore detrazione”, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro. in breve la legge di bilancio 2025 introduce importanti novità fiscali dal 1° gennaio 2025. stabilizza scaglioni e aliquote irpef a tre fasce e conferma le detrazioni per redditi da lavoro. per i redditi superiori a 75.000 euro limita le detrazioni, variabili per reddito e numero di figli, mentre per i redditi bassi riconosce un nuovo trattamento integrativo e un'ulteriore detrazione per redditi fino a 40.000 euro. incrementa detrazioni per spese scolastiche e per cani guida, modifica detrazioni per figli e familiari a carico, e aggiorna i termini per le addizionali irpef regionali e comunali. nuovi scaglioni e aliquote irpef. con la modifica dell’art. 11, comma 1, tuir, l’art. 1, comma 2, legge n. 207/2024, conferma le aliquote irpef ed i relativi scaglioni di reddito già in vigore nell’anno 2024, stabilizzandole a regime. di conseguenza, anche nel periodo d’imposta 2025, è confermata la riduzione, da quattro a tre, delle aliquote irpef e dei relativi scaglioni di reddito così come di seguito sintetizzato. scaglioni di reddito e aliquote irpef. dal 2022 al 2023. per il 2024 e dal 2025. fino a 15.000 euro. 23%. fino a 28.000 euro. 23%. oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro. 25%. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro. 35%. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro. 35%. oltre 50.000 euro. 43%. oltre 50.000 euro. 43%. inoltre, la detrazione base, prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro, passa da 1.880 euro a 1.995 euro (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore al rapporto tra 690 euro e 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato). detrazione redditi di lavoro dipendente. dal 2022 al 2023. per il 2024 e dal 2025. reddito. detrazione. detrazione. non superiore a 15.000 euro. 1.880 euro (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro / 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato). 1.955 euro (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro / 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato). superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro. 1.910 + 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / 13.000]. superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro. 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000]. la modifica degli scaglioni irpef determina il differimento al 15 aprile 2025 dei termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale e regionale irpef per gli anni 2025, 2026 e 2027. trattamento integrativo. l’art. 1, comma 3, legge n. 207/2024, conferma, ponendolo a regime, il trattamento integrativo di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 3/2020, riconosciuto nella misura di 1.200 euro a favore dei soggetti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. il trattamento integrativo è accordato a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), tuir, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, tuir, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. inoltre, il successivo comma 4 dell’art. 1, legge n. 207/2024, riconosce, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, tuir (esclusi quelli da pensione), con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma (o, meglio, una sorta di “nuovo” trattamento integrativo), che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente (rapportato all’intero anno) le seguenti percentuali:. 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;. 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;. 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro. nuovo trattamento integrativo (reddito complessivo non superiore a 20.000 euro). reddito di lavoro dipendente. % del reddito di lavoro dipendente. fino a 8.500 euro. 7,1%. oltre 8.500 euro e fino a 15.000 euro. 5,3%. oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro. 4,8%. per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno. ancora, il comma 6 dell’art. 1, legge n. 207/2024, riconosce, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, d’importo pari:. a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;. al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro. ulteriore detrazione (reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro). reddito complessivo. ulteriore detrazione. oltre 20.000 euro e fino a 32.000 euro. 1.000 euro. oltre 32.000 euro e fino a 40.000 euro. 1.000 x [(40.000 - reddito complessivo) / 8.000]. l’ulteriore detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno. i trattamenti integrativi e la detrazione sono automaticamente riconosciuti dal sostituto d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni (il credito maturato per effetto dell’erogazione dei trattamenti integrativi è recuperato datore di lavoro mediante l’istituto della compensazione). in sede di conguaglio, il sostituto d’imposta deve verificare l’effettiva spettanza degli stessi. qualora i trattamenti integrativi e la “ulteriore” detrazione si rivelino non spettanti, il sostituto d’imposta è tenuto al recupero del relativo importo. nel caso in cui tale importo sia superiore alla soglia di 60 euro, il recupero può essere effettuato in dieci rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio. la quota di reddito esente dei ricercatori residenti all’estero rientrati in italia e dei c.d. “lavoratori impatriati” concorre sia all’ammontare del reddito complessivo, sia a quello del reddito di lavoro dipendente. inoltre, il reddito complessivo deve essere determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. riordino detrazioni irpef contribuenti con redditi elevati. l’art. 1, comma 10, legge n. 207/2024, introduce, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, alcune limitazioni alla fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrate in funzione del reddito e del numero di figli presenti nel nucleo familiare. in particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali il tuir o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per appositi coefficienti in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a carico. l’importo base è pari a:. 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;. 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. invece, il coefficiente da utilizzare è pari allo:. 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;. 0,70, se nel nucleo familiare è presente almeno un figlio a carico;. 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;. 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, legge n. 104/1992. di conseguenza, i nuovi limiti risultano essere i seguenti. reddito complessivo. n. figli a carico. importo massimo detraibile. oltre 75.000 euro. (e fino a 100.000 euro). zero. 14.000 x 0,50. 7.000 euro. uno. 14.000 x 0,70. 9.800 euro. due. 14.000 x 0,85. 11.900 euro. tre o più oppure uno disabile. 14.000 x 1. 14.000 euro. oltre 100.000 euro. zero. 8.000 x 0,50. 4.000 euro. uno. 8.000 x 0,70. 5.600 euro. due. 8.000 x 0,85. 6.800 euro. tre o più oppure uno disabile. 8.000 x 1. 8.000 euro. dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro, sono escluse:. le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), tuir (per la quota eccedente la franchigia di 129,11 euro);. le somme detraibili investite nelle start-up innovative di cui agli artt. 29 e 29-bis, d.l. n. 179/2012);. le somme detraibili investite nelle pmi innovative di cui all’art. 4, commi 9 e 9-ter, d.l. n. 3/2015. ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 16-bis, tuir, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. sono comunque esclusi dal computo delle spese detraibili, gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e, in particolare:. gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello stato o di un paese membro della comunità, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti, in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;. gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello stato o di un paese membro della comunità, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;. gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello stato o di un paese membro della comunità, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. dal computo delle spese detraibili sono poi escluse le rate delle spese edilizie detraibili ai sensi dell’art. 16-bis, tuir o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. detrazioni per figli e familiari a carico. l’art. 1, comma 11, legge n. 207/2024, prevede che la detrazione per figli a carico, pari a 950 euro, si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore ai trenta anni, salvo che nel caso di disabilità accertata (la detrazione, si ricorda, è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a ventuno anni, poiché fino a tale età è possibile fruire dell'assegno unico erogato dall'inps). è poi esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani, di un paese membro dell’unione europea o di uno stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero. infine, la detrazione di 750 euro prevista per i familiari conviventi diversi dai figli, fiscalmente a carico, è ora riconosciuta per i soli ascendenti (anziché per ogni altra persona indicata dall'art. 433, codice civile, che convive con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria). altre detrazioni. con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), tuir, l’art. 1, comma 13, legge n. 207/2024, incrementa, da 800 euro a 1.000 euro, il limite massimo di spesa detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. infine, con la modifica dell’art. 15, comma 1-quater, tuir, è disposto l’incremento da 1.000 euro a 1.100 euro della detrazione forfetaria dall’irpef lordo delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. redazione ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale sul supplemento ordinario n. 43/l alla gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, è stata pubblicata la legge n. 207/2024, c.d. “legge di bilancio 2025”, contenente molteplici novità di natura fiscale, in gran parte applicabili dal 1° gennaio 2025. la “manovra di bilancio” stabilizza, a regime, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote irpef, nonché le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilato già previste per l’anno 2024. la legge n. 207/2024 introduce poi nuove limitazioni alla detrazione delle spese sostenute dai soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, il cui importo varia in funzione del reddito e della composizione del nucleo familiare. di contro, è previsto il riconoscimento di un nuovo trattamento integrativo, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, e di una “ulteriore detrazione”, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro. in breve la legge di bilancio 2025 introduce importanti novità fiscali dal 1° gennaio 2025. stabilizza scaglioni e aliquote irpef a tre fasce e conferma le detrazioni per redditi da lavoro. per i redditi superiori a 75.000 euro limita le detrazioni, variabili per reddito e numero di figli, mentre per i redditi bassi riconosce un nuovo trattamento integrativo e un'ulteriore detrazione per redditi fino a 40.000 euro. incrementa detrazioni per spese scolastiche e per cani guida, modifica detrazioni per figli e familiari a carico, e aggiorna i termini per le addizionali irpef regionali e comunali. nuovi scaglioni e aliquote irpef. con la modifica dell’art. 11, comma 1, tuir, l’art. 1, comma 2, legge n. 207/2024, conferma le aliquote irpef ed i relativi scaglioni di reddito già in vigore nell’anno 2024, stabilizzandole a regime. di conseguenza, anche nel periodo d’imposta 2025, è confermata la riduzione, da quattro a tre, delle aliquote irpef e dei relativi scaglioni di reddito così come di seguito sintetizzato. scaglioni di reddito e aliquote irpef. dal 2022 al 2023. per il 2024 e dal 2025. fino a 15.000 euro. 23%. fino a 28.000 euro. 23%. oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro. 25%. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro. 35%. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro. 35%. oltre 50.000 euro. 43%. oltre 50.000 euro. 43%. inoltre, la detrazione base, prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro, passa da 1.880 euro a 1.995 euro (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore al rapporto tra 690 euro e 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato). detrazione redditi di lavoro dipendente. dal 2022 al 2023. per il 2024 e dal 2025. reddito. detrazione. detrazione. non superiore a 15.000 euro. 1.880 euro (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro / 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato). 1.955 euro (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro / 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato). superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro. 1.910 + 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / 13.000]. superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro. 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000]. la modifica degli scaglioni irpef determina il differimento al 15 aprile 2025 dei termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale e regionale irpef per gli anni 2025, 2026 e 2027. trattamento integrativo. l’art. 1, comma 3, legge n. 207/2024, conferma, ponendolo a regime, il trattamento integrativo di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 3/2020, riconosciuto nella misura di 1.200 euro a favore dei soggetti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. il trattamento integrativo è accordato a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), tuir, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, tuir, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. inoltre, il successivo comma 4 dell’art. 1, legge n. 207/2024, riconosce, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, tuir (esclusi quelli da pensione), con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma (o, meglio, una sorta di “nuovo” trattamento integrativo), che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente (rapportato all’intero anno) le seguenti percentuali:. 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;. 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;. 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro. nuovo trattamento integrativo (reddito complessivo non superiore a 20.000 euro). reddito di lavoro dipendente. % del reddito di lavoro dipendente. fino a 8.500 euro. 7,1%. oltre 8.500 euro e fino a 15.000 euro. 5,3%. oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro. 4,8%. per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno. ancora, il comma 6 dell’art. 1, legge n. 207/2024, riconosce, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, d’importo pari:. a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;. al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro. ulteriore detrazione (reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro). reddito complessivo. ulteriore detrazione. oltre 20.000 euro e fino a 32.000 euro. 1.000 euro. oltre 32.000 euro e fino a 40.000 euro. 1.000 x [(40.000 - reddito complessivo) / 8.000]. l’ulteriore detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno. i trattamenti integrativi e la detrazione sono automaticamente riconosciuti dal sostituto d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni (il credito maturato per effetto dell’erogazione dei trattamenti integrativi è recuperato datore di lavoro mediante l’istituto della compensazione). in sede di conguaglio, il sostituto d’imposta deve verificare l’effettiva spettanza degli stessi. qualora i trattamenti integrativi e la “ulteriore” detrazione si rivelino non spettanti, il sostituto d’imposta è tenuto al recupero del relativo importo. nel caso in cui tale importo sia superiore alla soglia di 60 euro, il recupero può essere effettuato in dieci rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio. la quota di reddito esente dei ricercatori residenti all’estero rientrati in italia e dei c.d. “lavoratori impatriati” concorre sia all’ammontare del reddito complessivo, sia a quello del reddito di lavoro dipendente. inoltre, il reddito complessivo deve essere determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. riordino detrazioni irpef contribuenti con redditi elevati. l’art. 1, comma 10, legge n. 207/2024, introduce, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, alcune limitazioni alla fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrate in funzione del reddito e del numero di figli presenti nel nucleo familiare. in particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali il tuir o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per appositi coefficienti in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a carico. l’importo base è pari a:. 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;. 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. invece, il coefficiente da utilizzare è pari allo:. 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;. 0,70, se nel nucleo familiare è presente almeno un figlio a carico;. 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;. 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, legge n. 104/1992. di conseguenza, i nuovi limiti risultano essere i seguenti. reddito complessivo. n. figli a carico. importo massimo detraibile. oltre 75.000 euro. (e fino a 100.000 euro). zero. 14.000 x 0,50. 7.000 euro. uno. 14.000 x 0,70. 9.800 euro. due. 14.000 x 0,85. 11.900 euro. tre o più oppure uno disabile. 14.000 x 1. 14.000 euro. oltre 100.000 euro. zero. 8.000 x 0,50. 4.000 euro. uno. 8.000 x 0,70. 5.600 euro. due. 8.000 x 0,85. 6.800 euro. tre o più oppure uno disabile. 8.000 x 1. 8.000 euro. dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro, sono escluse:. le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), tuir (per la quota eccedente la franchigia di 129,11 euro);. le somme detraibili investite nelle start-up innovative di cui agli artt. 29 e 29-bis, d.l. n. 179/2012);. le somme detraibili investite nelle pmi innovative di cui all’art. 4, commi 9 e 9-ter, d.l. n. 3/2015. ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 16-bis, tuir, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. sono comunque esclusi dal computo delle spese detraibili, gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e, in particolare:. gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello stato o di un paese membro della comunità, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti, in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;. gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello stato o di un paese membro della comunità, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;. gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello stato o di un paese membro della comunità, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. dal computo delle spese detraibili sono poi escluse le rate delle spese edilizie detraibili ai sensi dell’art. 16-bis, tuir o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. detrazioni per figli e familiari a carico. l’art. 1, comma 11, legge n. 207/2024, prevede che la detrazione per figli a carico, pari a 950 euro, si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore ai trenta anni, salvo che nel caso di disabilità accertata (la detrazione, si ricorda, è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a ventuno anni, poiché fino a tale età è possibile fruire dell'assegno unico erogato dall'inps). è poi esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani, di un paese membro dell’unione europea o di uno stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero. infine, la detrazione di 750 euro prevista per i familiari conviventi diversi dai figli, fiscalmente a carico, è ora riconosciuta per i soli ascendenti (anziché per ogni altra persona indicata dall'art. 433, codice civile, che convive con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria). altre detrazioni. con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), tuir, l’art. 1, comma 13, legge n. 207/2024, incrementa, da 800 euro a 1.000 euro, il limite massimo di spesa detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. infine, con la modifica dell’art. 15, comma 1-quater, tuir, è disposto l’incremento da 1.000 euro a 1.100 euro della detrazione forfetaria dall’irpef lordo delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. redazione ©riproduzione riservata
Sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, è stata pubblicata la Legge n. 207/2024, c.d. “Legge di Bilancio 2025”, contenente molteplici novità di natura fiscale, in gran parte applicabili dal 1° gennaio 2025.
La “Manovra di Bilancio” stabilizza, a regime, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF, nonché le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilato già previste per l’anno 2024. La Legge n. 207/2024 introduce poi nuove limitazioni alla detrazione delle spese sostenute dai soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, il cui importo varia in funzione del reddito e della composizione del nucleo familiare. Di contro, è previsto il riconoscimento di un nuovo trattamento integrativo, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, e di una “ulteriore detrazione”, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro.
IN BREVE
La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità fiscali dal 1° gennaio 2025. Stabilizza scaglioni e aliquote IRPEF a tre fasce e conferma le detrazioni per redditi da lavoro. Per i redditi superiori a 75.000 euro limita le detrazioni, variabili per reddito e numero di figli, mentre per i redditi bassi riconosce un nuovo trattamento integrativo e un'ulteriore detrazione per redditi fino a 40.000 euro. Incrementa detrazioni per spese scolastiche e per cani guida, modifica detrazioni per figli e familiari a carico, e aggiorna i termini per le addizionali IRPEF regionali e comunali.
Nuovi scaglioni e aliquote IRPEF
Con la modifica dell’art. 11, comma 1, TUIR, l’art. 1, comma 2, Legge n. 207/2024, conferma le aliquote IRPEF ed i relativi scaglioni di reddito già in vigore nell’anno 2024, stabilizzandole a regime.
Di conseguenza, anche nel periodo d’imposta 2025, è confermata la riduzione, da quattro a tre, delle aliquote IRPEF e dei relativi scaglioni di reddito così come di seguito sintetizzato.
SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE IRPEF
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DAL 2022 AL 2023
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PER IL 2024 E DAL 2025
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Fino a 15.000 euro
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23%
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Fino a 28.000 euro
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23%
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Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro
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25%
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Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro
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35%
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Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro
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35%
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Oltre 50.000 euro
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43%
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Oltre 50.000 euro
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43%
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Inoltre, la detrazione base, prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro, passa da 1.880 euro a 1.995 euro (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore al rapporto tra 690 euro e 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato).
DETRAZIONE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
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DAL 2022 AL 2023
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PER IL 2024 E DAL 2025
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REDDITO
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DETRAZIONE
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DETRAZIONE
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Non superiore a 15.000 euro
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1.880 euro (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro / 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato)
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1.955 euro (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro / 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato)
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Superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro
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1.910 + 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / 13.000]
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Superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro
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1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000]
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La modifica degli scaglioni IRPEF determina il differimento al 15 aprile 2025 dei termini per la modifica, da parte delle Regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale e regionale IRPEF per gli anni 2025, 2026 e 2027.
Trattamento integrativo
L’art. 1, comma 3, Legge n. 207/2024, conferma, ponendolo a regime, il trattamento integrativo di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 3/2020, riconosciuto nella misura di 1.200 euro a favore dei soggetti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.
Il trattamento integrativo è accordato a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
Inoltre, il successivo comma 4 dell’art. 1, Legge n. 207/2024, riconosce, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, TUIR (esclusi quelli da pensione), con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma (o, meglio, una sorta di “nuovo” trattamento integrativo), che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente (rapportato all’intero anno) le seguenti percentuali:
- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
NUOVO TRATTAMENTO INTEGRATIVO (REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 20.000 EURO)
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REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
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% DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
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Fino a 8.500 euro
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7,1%
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Oltre 8.500 euro e fino a 15.000 euro
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5,3%
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Oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro
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4,8%
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Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno.
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Ancora, il comma 6 dell’art. 1, Legge n. 207/2024, riconosce, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, d’importo pari:
- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
ULTERIORE DETRAZIONE (REDDITO COMPLESSIVO SUPERIORE A 20.000 EURO MA NON A 40.000 EURO)
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REDDITO COMPLESSIVO
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ULTERIORE DETRAZIONE
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Oltre 20.000 euro e fino a 32.000 euro
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1.000 euro
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Oltre 32.000 euro e fino a 40.000 euro
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1.000 x [(40.000 - reddito complessivo) / 8.000]
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L’ulteriore detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
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I trattamenti integrativi e la detrazione sono automaticamente riconosciuti dal sostituto d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni (il credito maturato per effetto dell’erogazione dei trattamenti integrativi è recuperato datore di lavoro mediante l’istituto della compensazione). In sede di conguaglio, il sostituto d’imposta deve verificare l’effettiva spettanza degli stessi. Qualora i trattamenti integrativi e la “ulteriore” detrazione si rivelino non spettanti, il sostituto d’imposta è tenuto al recupero del relativo importo. Nel caso in cui tale importo sia superiore alla soglia di 60 euro, il recupero può essere effettuato in dieci rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
La quota di reddito esente dei ricercatori residenti all’estero rientrati in Italia e dei c.d. “lavoratori impatriati” concorre sia all’ammontare del reddito complessivo, sia a quello del reddito di lavoro dipendente. Inoltre, il reddito complessivo deve essere determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Riordino detrazioni IRPEF contribuenti con redditi elevati
L’art. 1, comma 10, Legge n. 207/2024, introduce, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, alcune limitazioni alla fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrate in funzione del reddito e del numero di figli presenti nel nucleo familiare.
In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali il TUIR o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per appositi coefficienti in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a carico.
L’importo base è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Invece, il coefficiente da utilizzare è pari allo:
- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente almeno un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/1992.
Di conseguenza, i nuovi limiti risultano essere i seguenti.
REDDITO COMPLESSIVO
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N. FIGLI A CARICO
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IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE
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Oltre 75.000 euro
(e fino a 100.000 euro)
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Zero
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14.000 x 0,50
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7.000 euro
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Uno
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14.000 x 0,70
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9.800 euro
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Due
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14.000 x 0,85
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11.900 euro
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Tre o più oppure uno disabile
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14.000 x 1
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14.000 euro
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Oltre 100.000 euro
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Zero
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8.000 x 0,50
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4.000 euro
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Uno
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8.000 x 0,70
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5.600 euro
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Due
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8.000 x 0,85
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6.800 euro
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Tre o più oppure uno disabile
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8.000 x 1
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8.000 euro
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Dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro, sono escluse:
- le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR (per la quota eccedente la franchigia di 129,11 euro);
- le somme detraibili investite nelle start-up innovative di cui agli artt. 29 e 29-bis, D.L. n. 179/2012);
- le somme detraibili investite nelle PMI innovative di cui all’art. 4, commi 9 e 9-ter, D.L. n. 3/2015.
Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 16-bis, TUIR, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Sono comunque esclusi dal computo delle spese detraibili, gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e, in particolare:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di un Paese membro della Comunità, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di un Paese membro della Comunità, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di un Paese membro della Comunità, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Dal computo delle spese detraibili sono poi escluse le rate delle spese edilizie detraibili ai sensi dell’art. 16-bis, TUIR o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
Detrazioni per figli e familiari a carico
L’art. 1, comma 11, Legge n. 207/2024, prevede che la detrazione per figli a carico, pari a 950 euro, si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore ai trenta anni, salvo che nel caso di disabilità accertata (la detrazione, si ricorda, è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a ventuno anni, poiché fino a tale età è possibile fruire dell'Assegno Unico erogato dall'INPS).
È poi esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani, di un Paese membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
Infine, la detrazione di 750 euro prevista per i familiari conviventi diversi dai figli, fiscalmente a carico, è ora riconosciuta per i soli ascendenti (anziché per ogni altra persona indicata dall'art. 433, Codice civile, che convive con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria).
Altre detrazioni
Con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR, l’art. 1, comma 13, Legge n. 207/2024, incrementa, da 800 euro a 1.000 euro, il limite massimo di spesa detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
Infine, con la modifica dell’art. 15, comma 1-quater, TUIR, è disposto l’incremento da 1.000 euro a 1.100 euro della detrazione forfetaria dall’IRPEF lordo delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
Redazione
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