Ascolta l'articolo
Caricamento in corso
Riproduci
Pausa
1x
Velocità di riproduzione- 0.5
- 0.6
- 0.7
- 0.8
- 0.9
- 1
- 1.1
- 1.2
- 1.3
- 1.5
- 2
Testo apertoil d.lgs. n. 192/2024, di revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, introduce nuovi criteri di imputazione del reddito per i compensi corrisposti a cavallo d’anno. è previsto, in particolare, che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati corrisposti dal cliente, concorrano alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo, per lo stesso sostituto d’imposta, di effettuazione della ritenuta. il compenso percepito dal lavoratore autonomo assume quindi rilevanza reddituale nel momento del relativo pagamento, ossia quando insorge l’obbligo in capo al cliente, sostituto d’imposta, di effettuazione della ritenuta. la nuova modalità di imputazione dei compensi è applicabile ai redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal 1° gennaio 2024. in breve il d.lgs. n. 192/2024, di revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, introduce nuovi criteri di imputazione del reddito per i compensi corrisposti a cavallo d’anno. è previsto, in particolare, che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati corrisposti dal cliente, concorrano alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo, per lo stesso sostituto d’imposta, di effettuazione della ritenuta. il compenso percepito dal lavoratore autonomo assume quindi rilevanza reddituale nel momento del relativo pagamento, ossia quando insorge l’obbligo in capo al cliente, sostituto d’imposta, di effettuazione della ritenuta. la nuova modalità di imputazione dei compensi è applicabile ai redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal 1° gennaio 2024. il criterio di imputazione dei compensi nel reddito di lavoro autonomo. nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, i compensi e gli altri componenti positivi di reddito assumono rilevanza fiscale al momento della loro percezione (principio di cassa). sulla base di tale principio, pertanto, i componenti positivi e quelli negativi partecipano alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria. in applicazione di tale principio, in particolare, il momento di percezione del compenso coincide con quello in cui il medesimo esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare in quella del percettore. quando il pagamento è effettuato in contanti non si pongono particolari problemi: il momento del pagamento da parte del cliente e quello dell’incasso da parte del lavoratore autonomo coincidono. quando, invece, il pagamento è effettuato con strumenti diversi dal contante, specie in prossimità della fine dell’anno, può generarsi un disallineamento tra il periodo d’imposta di effettuazione delle ritenute e quello in cui i relativi compensi concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. in caso, ad esempio, di pagamento effettuato mediante assegni bancari o circolari, il compenso si considera percepito nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del lavoratore autonomo, coincidente con la data di materiale consegna dell’assegno allo stesso soggetto, ancorché il titolo di credito sia versato dal lavoratore autonomo sul proprio conto corrente in un momento successivo. qualora, invece, il pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario o postale, assume rilievo la data dell’accredito della somma sul conto corrente, ossia il momento a partire dal quale il lavoratore autonomo, titolare del conto corrente, può utilizzare liberamente il denaro ricevuto (non assume quindi alcun rilievo la c.d. “data valuta”, utile soltanto ai fini del computo degli eventuali interessi attivi maturati). ancora, nell’ipotesi in cui il pagamento sia effettuato a mezzo carta di credito, rileva il momento in cui il pagamento è materialmente eseguito, normalmente coincidente con l’accredito delle somme sul conto corrente del lavoratore autonomo percipiente. modilatà di pagamento. momento di imputazione del compenso. contanti. data di ricevimento della somma di denaro. assegno bancario e circolare. data di consegna materiale dell’assegno al lavoratore autonomo. bonifico bancario. data di accredito della somma di denaro sul conto corrente del lavoratore autonomo. carta di debito o di credito. data di accredito della somma di denaro sul conto corrente del lavoratore autonomo. ricevuta bancaria (riba). data di accredito della somma di denaro sul conto corrente del lavoratore autonomo. qualora l’utilizzo, nelle transazioni a cavallo d’anno, di mezzi di pagamento diversi dal contante determini uno “sfasamento” tra il periodo d’imposta in cui il compenso è pagato dal cliente e quello in cui il medesimo è incassato dal lavoratore autonomo:. il cliente è tenuto a operare la ritenuta al momento del pagamento, dichiarandola nella certificazione unica dello stesso periodo d’imposta del pagamento;. il lavoratore autonomo è tenuto, in applicazione del principio di cassa, a far concorrere il compenso percepito, con le relative ritenute subite, nel periodo d’imposta della sua percezione (successivo a quello del pagamento). in tale ipotesi, l’applicazione del principio di cassa determina dunque un disallineamento tra il momento di effettuazione della ritenuta (a dicembre 2024, ad esempio) da parte del cliente - sostituto d’imposta e quello di imputazione del relativo reddito di lavoro autonomo (nell’anno 2025, ad esempio) da parte del professionista. al fine di realizzare una corrispondenza tra le ritenute operate e dichiarate dal cliente (sostituto d’imposta) nell’ambito della certificazione unica e i compensi con le relative ritenute subite dichiarati dal lavoratore autonomo nella propria dichiarazione dei redditi, l’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 192/2024, ha riformulato l’art. 54, tuir, prevedendo che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, si imputino al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta (al momento del pagamento). l’applicazione di tale nuova regola determina che il compenso concorra alla formazione del reddito nell’anno in cui è disposto il pagamento delle somme dovute (indipententemente dal relativo effettivo incasso). in questo modo si realizza una corrispondenza tra le ritenute operate e dichiarate dal sostituto d’imposta nell’ambito della certificazione unica (il cui termine di invio, si ricorda, è fissato al 31 marzo a partire dal 2025) e i compensi con le relative ritenute subite dichiarati dal lavoratore autonomo nella propria dichiarazione dei redditi. tale nuova modalità di imputazione dei compensi, tuttavia, non è applicabile ai compensi relativi ad operazioni per le quali il cliente non è tenuto ad operare la ritenuta alla fonte (come in caso, ad esempio, di un cliente persona fisica “privata” o di un contribuente forfetario). in tali casistiche, pertanto, continua ad assumere rilievo il momento dell’incasso, in applicazione del principio di cassa. ipotizzando, ad esempio, un lavoratore autonomo che a fine dicembre 2024 emette fattura nei confronti di una società cliente, il cui pagamento è effettuato, operando la ritenuta, con un bonifico bancario datato 31 dicembre 2024, l’accredito sul conto corrente del professionista in data 2 gennaio 2025 comporta che il compenso, con la relativa ritenuta subita, debba essere dichiarata nel quadro re del modello redditi 2025 pf, relativo al 2024, in quanto proprio nel 2024 è stato effettuato il pagamento e contestualmente è stata operata la ritenuta da parte del cliente - sostituto d’imposta. ipotizzando, invece, che il cliente del lavoratore autonomo sia una persona fisica “privata”, il compenso incassato nell’anno 2025 dovrà essere dichiarato nel quadro re del modello redditi 2026 pf, relativo al 2025, in applicazione del principio di cassa. in conclusione, si evidenzia che le nuove regole sono applicabili per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal 2024. tuttavia, l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 192/2024, prevede espressamente che la nuova modalità di imputazione dei compensi dei lavoratori autonomi abbia effetto anche per i periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2024), a condizione che le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultino ad essa conformi. restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni d’imposta divenuti definitivi. redazione ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale il d.lgs. n. 192/2024, di revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, introduce nuovi criteri di imputazione del reddito per i compensi corrisposti a cavallo d’anno. è previsto, in particolare, che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati corrisposti dal cliente, concorrano alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo, per lo stesso sostituto d’imposta, di effettuazione della ritenuta. il compenso percepito dal lavoratore autonomo assume quindi rilevanza reddituale nel momento del relativo pagamento, ossia quando insorge l’obbligo in capo al cliente, sostituto d’imposta, di effettuazione della ritenuta. la nuova modalità di imputazione dei compensi è applicabile ai redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal 1° gennaio 2024. in breve il d.lgs. n. 192/2024, di revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, introduce nuovi criteri di imputazione del reddito per i compensi corrisposti a cavallo d’anno. è previsto, in particolare, che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati corrisposti dal cliente, concorrano alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo, per lo stesso sostituto d’imposta, di effettuazione della ritenuta. il compenso percepito dal lavoratore autonomo assume quindi rilevanza reddituale nel momento del relativo pagamento, ossia quando insorge l’obbligo in capo al cliente, sostituto d’imposta, di effettuazione della ritenuta. la nuova modalità di imputazione dei compensi è applicabile ai redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal 1° gennaio 2024. il criterio di imputazione dei compensi nel reddito di lavoro autonomo. nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, i compensi e gli altri componenti positivi di reddito assumono rilevanza fiscale al momento della loro percezione (principio di cassa). sulla base di tale principio, pertanto, i componenti positivi e quelli negativi partecipano alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria. in applicazione di tale principio, in particolare, il momento di percezione del compenso coincide con quello in cui il medesimo esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare in quella del percettore. quando il pagamento è effettuato in contanti non si pongono particolari problemi: il momento del pagamento da parte del cliente e quello dell’incasso da parte del lavoratore autonomo coincidono. quando, invece, il pagamento è effettuato con strumenti diversi dal contante, specie in prossimità della fine dell’anno, può generarsi un disallineamento tra il periodo d’imposta di effettuazione delle ritenute e quello in cui i relativi compensi concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. in caso, ad esempio, di pagamento effettuato mediante assegni bancari o circolari, il compenso si considera percepito nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del lavoratore autonomo, coincidente con la data di materiale consegna dell’assegno allo stesso soggetto, ancorché il titolo di credito sia versato dal lavoratore autonomo sul proprio conto corrente in un momento successivo. qualora, invece, il pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario o postale, assume rilievo la data dell’accredito della somma sul conto corrente, ossia il momento a partire dal quale il lavoratore autonomo, titolare del conto corrente, può utilizzare liberamente il denaro ricevuto (non assume quindi alcun rilievo la c.d. “data valuta”, utile soltanto ai fini del computo degli eventuali interessi attivi maturati). ancora, nell’ipotesi in cui il pagamento sia effettuato a mezzo carta di credito, rileva il momento in cui il pagamento è materialmente eseguito, normalmente coincidente con l’accredito delle somme sul conto corrente del lavoratore autonomo percipiente. modilatà di pagamento. momento di imputazione del compenso. contanti. data di ricevimento della somma di denaro. assegno bancario e circolare. data di consegna materiale dell’assegno al lavoratore autonomo. bonifico bancario. data di accredito della somma di denaro sul conto corrente del lavoratore autonomo. carta di debito o di credito. data di accredito della somma di denaro sul conto corrente del lavoratore autonomo. ricevuta bancaria (riba). data di accredito della somma di denaro sul conto corrente del lavoratore autonomo. qualora l’utilizzo, nelle transazioni a cavallo d’anno, di mezzi di pagamento diversi dal contante determini uno “sfasamento” tra il periodo d’imposta in cui il compenso è pagato dal cliente e quello in cui il medesimo è incassato dal lavoratore autonomo:. il cliente è tenuto a operare la ritenuta al momento del pagamento, dichiarandola nella certificazione unica dello stesso periodo d’imposta del pagamento;. il lavoratore autonomo è tenuto, in applicazione del principio di cassa, a far concorrere il compenso percepito, con le relative ritenute subite, nel periodo d’imposta della sua percezione (successivo a quello del pagamento). in tale ipotesi, l’applicazione del principio di cassa determina dunque un disallineamento tra il momento di effettuazione della ritenuta (a dicembre 2024, ad esempio) da parte del cliente - sostituto d’imposta e quello di imputazione del relativo reddito di lavoro autonomo (nell’anno 2025, ad esempio) da parte del professionista. al fine di realizzare una corrispondenza tra le ritenute operate e dichiarate dal cliente (sostituto d’imposta) nell’ambito della certificazione unica e i compensi con le relative ritenute subite dichiarati dal lavoratore autonomo nella propria dichiarazione dei redditi, l’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 192/2024, ha riformulato l’art. 54, tuir, prevedendo che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, si imputino al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta (al momento del pagamento). l’applicazione di tale nuova regola determina che il compenso concorra alla formazione del reddito nell’anno in cui è disposto il pagamento delle somme dovute (indipententemente dal relativo effettivo incasso). in questo modo si realizza una corrispondenza tra le ritenute operate e dichiarate dal sostituto d’imposta nell’ambito della certificazione unica (il cui termine di invio, si ricorda, è fissato al 31 marzo a partire dal 2025) e i compensi con le relative ritenute subite dichiarati dal lavoratore autonomo nella propria dichiarazione dei redditi. tale nuova modalità di imputazione dei compensi, tuttavia, non è applicabile ai compensi relativi ad operazioni per le quali il cliente non è tenuto ad operare la ritenuta alla fonte (come in caso, ad esempio, di un cliente persona fisica “privata” o di un contribuente forfetario). in tali casistiche, pertanto, continua ad assumere rilievo il momento dell’incasso, in applicazione del principio di cassa. ipotizzando, ad esempio, un lavoratore autonomo che a fine dicembre 2024 emette fattura nei confronti di una società cliente, il cui pagamento è effettuato, operando la ritenuta, con un bonifico bancario datato 31 dicembre 2024, l’accredito sul conto corrente del professionista in data 2 gennaio 2025 comporta che il compenso, con la relativa ritenuta subita, debba essere dichiarata nel quadro re del modello redditi 2025 pf, relativo al 2024, in quanto proprio nel 2024 è stato effettuato il pagamento e contestualmente è stata operata la ritenuta da parte del cliente - sostituto d’imposta. ipotizzando, invece, che il cliente del lavoratore autonomo sia una persona fisica “privata”, il compenso incassato nell’anno 2025 dovrà essere dichiarato nel quadro re del modello redditi 2026 pf, relativo al 2025, in applicazione del principio di cassa. in conclusione, si evidenzia che le nuove regole sono applicabili per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal 2024. tuttavia, l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 192/2024, prevede espressamente che la nuova modalità di imputazione dei compensi dei lavoratori autonomi abbia effetto anche per i periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2024), a condizione che le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultino ad essa conformi. restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni d’imposta divenuti definitivi. redazione ©riproduzione riservata
Il D.Lgs. n. 192/2024, di revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, introduce nuovi criteri di imputazione del reddito per i compensi corrisposti a cavallo d’anno.
È previsto, in particolare, che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati corrisposti dal cliente, concorrano alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo, per lo stesso sostituto d’imposta, di effettuazione della ritenuta. Il compenso percepito dal lavoratore autonomo assume quindi rilevanza reddituale nel momento del relativo pagamento, ossia quando insorge l’obbligo in capo al cliente, sostituto d’imposta, di effettuazione della ritenuta. La nuova modalità di imputazione dei compensi è applicabile ai redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal 1° gennaio 2024.
IN BREVE
Il D.Lgs. n. 192/2024, di revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, introduce nuovi criteri di imputazione del reddito per i compensi corrisposti a cavallo d’anno. È previsto, in particolare, che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati corrisposti dal cliente, concorrano alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo, per lo stesso sostituto d’imposta, di effettuazione della ritenuta. Il compenso percepito dal lavoratore autonomo assume quindi rilevanza reddituale nel momento del relativo pagamento, ossia quando insorge l’obbligo in capo al cliente, sostituto d’imposta, di effettuazione della ritenuta. La nuova modalità di imputazione dei compensi è applicabile ai redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal 1° gennaio 2024.
Il criterio di imputazione dei compensi nel reddito di lavoro autonomo
Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, i compensi e gli altri componenti positivi di reddito assumono rilevanza fiscale al momento della loro percezione (principio di cassa). Sulla base di tale principio, pertanto, i componenti positivi e quelli negativi partecipano alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria.
In applicazione di tale principio, in particolare, il momento di percezione del compenso coincide con quello in cui il medesimo esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare in quella del percettore.
Quando il pagamento è effettuato in contanti non si pongono particolari problemi: il momento del pagamento da parte del cliente e quello dell’incasso da parte del lavoratore autonomo coincidono. Quando, invece, il pagamento è effettuato con strumenti diversi dal contante, specie in prossimità della fine dell’anno, può generarsi un disallineamento tra il periodo d’imposta di effettuazione delle ritenute e quello in cui i relativi compensi concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
In caso, ad esempio, di pagamento effettuato mediante assegni bancari o circolari, il compenso si considera percepito nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del lavoratore autonomo, coincidente con la data di materiale consegna dell’assegno allo stesso soggetto, ancorché il titolo di credito sia versato dal lavoratore autonomo sul proprio conto corrente in un momento successivo.
Qualora, invece, il pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario o postale, assume rilievo la data dell’accredito della somma sul conto corrente, ossia il momento a partire dal quale il lavoratore autonomo, titolare del conto corrente, può utilizzare liberamente il denaro ricevuto (non assume quindi alcun rilievo la c.d. “data valuta”, utile soltanto ai fini del computo degli eventuali interessi attivi maturati).
Ancora, nell’ipotesi in cui il pagamento sia effettuato a mezzo carta di credito, rileva il momento in cui il pagamento è materialmente eseguito, normalmente coincidente con l’accredito delle somme sul conto corrente del lavoratore autonomo percipiente.
MODILATÀ DI PAGAMENTO
|
MOMENTO DI IMPUTAZIONE DEL COMPENSO
|
Contanti
|
Data di ricevimento della somma di denaro
|
Assegno bancario e circolare
|
Data di consegna materiale dell’assegno al lavoratore autonomo
|
Bonifico bancario
|
Data di accredito della somma di denaro sul conto corrente del lavoratore autonomo
|
Carta di debito o di credito
|
Data di accredito della somma di denaro sul conto corrente del lavoratore autonomo
|
Ricevuta bancaria (RiBa)
|
Data di accredito della somma di denaro sul conto corrente del lavoratore autonomo
|
Qualora l’utilizzo, nelle transazioni a cavallo d’anno, di mezzi di pagamento diversi dal contante determini uno “sfasamento” tra il periodo d’imposta in cui il compenso è pagato dal cliente e quello in cui il medesimo è incassato dal lavoratore autonomo:
- il cliente è tenuto a operare la ritenuta al momento del pagamento, dichiarandola nella Certificazione Unica dello stesso periodo d’imposta del pagamento;
- il lavoratore autonomo è tenuto, in applicazione del principio di cassa, a far concorrere il compenso percepito, con le relative ritenute subite, nel periodo d’imposta della sua percezione (successivo a quello del pagamento).
In tale ipotesi, l’applicazione del principio di cassa determina dunque un disallineamento tra il momento di effettuazione della ritenuta (a dicembre 2024, ad esempio) da parte del cliente - sostituto d’imposta e quello di imputazione del relativo reddito di lavoro autonomo (nell’anno 2025, ad esempio) da parte del professionista.
Al fine di realizzare una corrispondenza tra le ritenute operate e dichiarate dal cliente (sostituto d’imposta) nell’ambito della Certificazione Unica e i compensi con le relative ritenute subite dichiarati dal lavoratore autonomo nella propria dichiarazione dei redditi, l’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 192/2024, ha riformulato l’art. 54, TUIR, prevedendo che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, si imputino al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta (al momento del pagamento).
L’applicazione di tale nuova regola determina che il compenso concorra alla formazione del reddito nell’anno in cui è disposto il pagamento delle somme dovute (indipententemente dal relativo effettivo incasso). In questo modo si realizza una corrispondenza tra le ritenute operate e dichiarate dal sostituto d’imposta nell’ambito della Certificazione Unica (il cui termine di invio, si ricorda, è fissato al 31 marzo a partire dal 2025) e i compensi con le relative ritenute subite dichiarati dal lavoratore autonomo nella propria dichiarazione dei redditi.
Tale nuova modalità di imputazione dei compensi, tuttavia, non è applicabile ai compensi relativi ad operazioni per le quali il cliente non è tenuto ad operare la ritenuta alla fonte (come in caso, ad esempio, di un cliente persona fisica “privata” o di un contribuente forfetario). In tali casistiche, pertanto, continua ad assumere rilievo il momento dell’incasso, in applicazione del principio di cassa.
Ipotizzando, ad esempio, un lavoratore autonomo che a fine dicembre 2024 emette fattura nei confronti di una società cliente, il cui pagamento è effettuato, operando la ritenuta, con un bonifico bancario datato 31 dicembre 2024, l’accredito sul conto corrente del professionista in data 2 gennaio 2025 comporta che il compenso, con la relativa ritenuta subita, debba essere dichiarata nel quadro RE del modello REDDITI 2025 PF, relativo al 2024, in quanto proprio nel 2024 è stato effettuato il pagamento e contestualmente è stata operata la ritenuta da parte del cliente - sostituto d’imposta.
Ipotizzando, invece, che il cliente del lavoratore autonomo sia una persona fisica “privata”, il compenso incassato nell’anno 2025 dovrà essere dichiarato nel quadro RE del modello REDDITI 2026 PF, relativo al 2025, in applicazione del principio di cassa.
In conclusione, si evidenzia che le nuove regole sono applicabili per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal 2024. Tuttavia, l’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 192/2024, prevede espressamente che la nuova modalità di imputazione dei compensi dei lavoratori autonomi abbia effetto anche per i periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2024), a condizione che le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultino ad essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni d’imposta divenuti definitivi.
Redazione
©RIPRODUZIONE RISERVATA