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La cessione di un fabbricato in corso di demolizione da parte di un privato deve essere considerata come una cessione di area edificabile ed è pertanto rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
Per quanto concerne la giusta applicazione dell’Iva, occorre, invece, considerare solo la situazione oggettiva della cessione e, pertanto, se il fabbricato è in corso di demolizione, esso andrà considerato come tale e non come area edificabile.
Sono questi i chiarimenti forniti dal Governo nel question time dello scorso 31 Luglio in risposta ad un’interrogazione richiesta dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Si ricorda, infatti, che la Corte di Cassazione, con le recenti sentenze 15629/2014 (commentata nella circolare di ConsulenzaAgricola.it n. 197/2014) e 4150/2014, ha sostenuto che, il fabbricato da demolire deve essere considerato come tale, e non come area. Tale interpretazione è in netta divergenza con quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, la quale, con la risoluzione 395/E/2008 e in altre risposte ad interpelli, ha considerato il fabbricato da demolire come area edificabile. Ai fini Iva, invece, si è espressa la Corte Ue (sentenze C-461/08 del 19/11/2009 e n. C-326/11 del 12/07/2012) affermando che il dato del quale occorre tenere conto è la situazione nella sua oggettività, quindi un fabbricato rimane tale anche se deve essere demolito.
I sostanza il Governo nell’avvallare l’interpretazione dell’Agenzia ipotizza una sorta di doppio binario a seconda dell’imposta: ai fini Irpef il fabbricato da demolire dovrebbe essere considerato come area, mentre ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto esso sarà considerato come fabbricato.
Le motivazioni addotte dal Governo per legittimare la tesi dell’Agenzia non appaiono condivisibili e, soprattutto, sembrano dettate da logiche che privilegiano problematiche di gettito fiscale rispetto all’applicazione della normativa. Non si comprende infatti come si possano applicare le imposte sulla base di quelle che sono le intenzione delle parti, quando la disposizione normativa impone di prendere in considerazione l’effettivo oggetto della compravendita.