Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con l’introduzione della produzione di energia da fonte fotovoltaica nell’ambito delle attività agricole connesse, gli impianti fotovoltaici tradizionali sono diventati parte integrante del panorama agronomico italiano. Tuttavia, negli ultimi anni, il sistema agrivoltaico avanzato si è affermato come una soluzione innovativa e sostenibile, capace di conciliare la produzione energetica con l’attività agricola e di contribuire alla resilienza climatica.
Gli impianti agrivoltaici avanzati si distinguono nettamente dai sistemi fotovoltaici tradizionali, principalmente per la loro configurazione strutturale e l’impatto sull’uso del suolo agricolo. Gli impianti fotovoltaici tradizionali sono caratterizzati da pannelli installati direttamente al suolo che creano una copertura estesa che impedisce l’irradiazione solare e l’irrigazione del terreno. Questa configurazione porta a una impermeabilizzazione parziale o totale del suolo, rendendolo improduttivo per le attività agricole. Negli impianti agrivoltaici avanzati, invece, i moduli fotovoltaici sono montati su supporti sopraelevati (almeno 2,5-3 metri dal suolo) e distanziati tra loro. Questa soluzione consente il passaggio della luce solare e dell’acqua, garantendo la continuità delle pratiche agricole e l’utilizzo di macchinari per la coltivazione. Di conseguenza, mentre il fotovoltaico a terra trasforma il terreno agricolo in un’area destinata esclusivamente alla produzione energetica, l’agrivoltaico avanzato permette un uso ibrido del suolo, consentendo la produzione agricola fino al punto di migliorarla.
Le caratteristiche strutturali degli impianti agrivoltaici sono riconosciute e disciplinate dalla normativa nazionale e regionale, che incentiva l’integrazione tra agricoltura e produzione di energia. Il D.M. 436/2023 stabilisce i requisiti tecnici per gli impianti agrivoltaici avanzati, imponendo l’adozione di moduli sopraelevati e distanziati per garantire la compatibilità con l’attività agricola. Il Decreto, inoltre, prevede incentivi economici, al fine di promuovere il modello del solar sharing, in cui la produzione di energia e la coltivazione coesistono fino al punto di migliorare la produttività del suolo. Gli impianti conformi agli standard previsti dalla normativa possono usufruire di rilevanti benefici, quali i contributi a fondo perduto nella misura del 40% delle spese ammissibili e l’accesso alla tariffa incentivante.
Nonostante gli impianti agrivoltaici consentano la coesistenza fra agricoltura tradizionale e produzione di energia, l’installazione di questi impianti incontra ancora ostacoli di tipo burocratico e amministrativo, principalmente legati alla tutela del paesaggio e al presunto cambio di destinazione d’uso del suolo.
La giurisprudenza ha più volte evidenziato le differenze tra impianti fotovoltaici e agrivoltaici, riconoscendo che questi ultimi rappresentano una soluzione più sostenibile rispetto al territorio. Il Consiglio di Stato ha chiarito che i vincoli paesaggistici applicabili agli impianti fotovoltaici tradizionali a terra non possono essere automaticamente estesi agli agrivoltaici avanzati, poiché la loro conformazione consente di mantenere l’attività agricola, riducendo l’impatto visivo e il consumo di suolo (Cfr. Consiglio di Stato, n. 8029/2023, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2023, pag. 52-53; TAR Puglia – Lecce, n. 1200/2024). Tuttavia, gli impianti agrivoltaici non sono automaticamente esenti da valutazioni ambientali e paesaggistiche: ogni progetto deve essere analizzato caso per caso.
Un aspetto critico riguarda la definizione di “continuità agricola”, poiché la normativa attuale non prevede criteri rigorosi per verificare l’effettiva implementazione delle pratiche agricole sotto i pannelli (allevamento, coltivazione, apicoltura). Alla luce di ciò si ritiene necessario un intervento normativo per stabilire parametri più chiari.
Dal punto di vista fiscale, la produzione di energia fotovoltaica può essere considerata attività connessa a quella agricola principale, in base all’articolo 2135 del Codice Civile. Ai fini della tassazione, i proventi derivanti dalla vendita di energia fotovoltaica rientrano nel reddito agrario (art. 32 del TUIR) fino a una franchigia di 260.000 kWh all’anno, mentre per la parte eccedente, i ricavi sono soggetti a un coefficiente di redditività del 25%, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 423, della legge 266/2005.
La Corte Costituzionale (Sentenza 66/2015) ha stabilito che la produzione di energia da fonte fotovoltaica deve essere considerata un’attività connessa, a condizione che sia svolta su un fondo agricolo. Tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate, per usufruire della tassazione forfettaria al 25% per la parte eccedente la franchigia, devono essere rispettati almeno uno dei tre parametri definiti dalla Circolare n. 32/E/2009:
Questi parametri sono stati pensati al fine di preservare l’attività agricola principale nell’ipotesi in cui la stessa sia affiancata da un’attività connessa di produzione di energia con pannelli fotovoltaici tradizionali che, a causa della loro conformazione, sottraggono terreno all’agricoltura. A differenza del fotovoltaico tradizionale, l’agrivoltaico consente il doppio uso del suolo fino al punto di migliorarne la produttività, pertanto i parametri di connessione dettati dalla circolare 32/E del 2009 non appaiono adeguati a questa nuova forma di produzione di energia da fonte fotovoltaica.
Appare, quindi, auspicabile un nuovo sforzo interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate in base al quale, in virtù del fatto che il terreno continua ad essere destinato all'attività agricola principale anche se sullo stesso è installato l'impianto, sia possibile considerare l’agrivoltaico sempre connesso all'attività agricola primaria, con positivi effetti anche per il mantenimento della qualifica di società agricola.