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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Impianti agrivoltaici e connessione con l’attività agricola: la posizione dell’Agenzia delle Entrate

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l’agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 61/2025, ha chiarito il regime fiscale applicabile alla produzione di energia tramite impianti agrivoltaici avanzati, confermando l’applicabilità dei criteri già stabiliti per il fotovoltaico dalla circolare 32/e del 2009.tuttavia, le condizioni richieste rendono complessa l’integrazione dell’agrivoltaico nell’ambito delle attività connesse all’agricoltura, limitandone significativamente lo sviluppo in italia. il caso specifico: l’interpello dell’imprenditore agricolo. l’istanza di interpello è stata presentata da un imprenditore agricolo professionale (iap) che già possiede impianti fotovoltaici su edifici aziendali e intende installare un impianto agrivoltaico avanzato di 4/5 mw su terreni situati in una diversa regione rispetto alla sua attuale sede operativa. l’istante ha specificato che il nuovo impianto:. sarebbe montato su strutture sopraelevate, consentendo la coltivazione delle colture sottostanti;. sarebbe installato su terreni agricoli acquisiti per l’occasione, con colture redditizie almeno quanto quelle già in essere;. sarebbe realizzato senza fondamenta in cemento, con pali removibili ancorati al terreno;. consentirebbe la convivenza tra produzione energetica e agricola, garantendo che la produzione agricola non venga compromessa. l’imprenditore chiedeva all’agenzia delle entrate di chiarire se la cessione di energia prodotta dall’impianto agrivoltaico potesse essere considerata sempre un’attività connessa produttiva di reddito agrario, analogamente a quanto previsto per gli impianti fotovoltaici. in particolare, chiedeva:. se l’energia prodotta potesse essere sempre considerata attività connessa e quindi rientrare nel regime agevolato;. se fosse necessario rispettare il criterio della prevalenza del volume d’affari agricolo rispetto a quello derivante dalla produzione di energia e, in tal caso, come calcolarlo;. se fosse possibile realizzare l’impianto senza dover rispettare limiti di estensione minima dei terreni coltivati;. se un eventuale mancato rispetto del requisito di prevalenza del volume d’affari per un solo anno potesse essere considerato un evento eccezionale e quindi non pregiudicare il regime agevolato. criteri di connessione: l’applicazione della circolare 32/e/2009. l’agenzia, dopo essersi confrontata con il mise, ha confermato che gli impianti agrivoltaici devono rispettare i medesimi requisiti stabiliti per il fotovoltaico al fine di essere considerati attività agricola connessa, e quindi beneficiare del regime fiscale agevolato. in particolare, la circolare 32/e prevede che, per la produzione di energia eccedente i 260.000 kwh annui, l’attività può considerarsi connessa se sussiste almeno uno dei seguenti criteri:. l’impianto è integrato su strutture aziendali esistenti (ad esempio, tetti di capannoni, serre o altre strutture destinate all’attività agricola);. il volume d’affari dell’attività agricola principale supera quello derivante dalla vendita di energia elettrica;. per ogni 10 kw di potenza installata eccedente i 200 kw, l’imprenditore agricolo deve possedere almeno 1 ettaro di terreno coltivato, con un limite massimo di 1 mw per azienda. tali criteri sono stati ribaditi anche nel recente interpello, confermando che la produzione di energia derivante da impianti agrivoltaici non è automaticamente qualificabile come attività connessa e deve essere valutata caso per caso. gli ostacoli allo sviluppo dell’agrivoltaico. un punto chiave della risposta dell’agenzia riguarda la non integrazione strutturale degli impianti agrivoltaici. la risposta 61/2025 sottolinea che gli impianti montati su pali e non su edifici esistenti non possono considerarsi integrati. questo significa che, nella maggior parte dei casi, gli agrivoltaici non potranno beneficiare del primo requisito di connessione e dovranno necessariamente rispettare uno degli altri due criteri (prevalenza del volume d’affari agricolo o possesso di una determinata estensione di terreno coltivato). tuttavia, anche il rispetto degli altri criteri presenta delle difficoltà:. volume d’affari agricolo: la produzione di energia derivante da impianti di grandi dimensioni può facilmente superare il fatturato agricolo, rendendo difficile dimostrare la prevalenza dell’attività agricola;. possesso di terreni coltivati: il vincolo di 1 ettaro per ogni 10 kw di potenza eccedente i 200 kw impone superfici molto ampie di coltivazione, il che può essere difficilmente sostenibile per aziende di piccole e medie dimensioni vista anche la capacità produttiva dei moderni pannelli rispetto a quelli che si producevano nel 2009. un futuro incerto per l’agrivoltaico in italia. alla luce di questi vincoli, lo sviluppo dell’agrivoltaico in italia rischia di essere fortemente limitato. sebbene questi impianti consentano di produrre energia senza sottrarre terreno all’agricoltura, il fatto che non possano essere considerati “integrati” sulle strutture aziendali e debbano rispettare vincoli stringenti sulla connessione con l’attività agricola li pone in una posizione di svantaggio rispetto al fotovoltaico tradizionale. molti operatori del settore auspicano un intervento normativo che riconosca la specificità degli impianti agrivoltaici, garantendo un quadro fiscale più favorevole che tenga conto della loro duplice funzione agricola ed energetica. in assenza di una revisione delle regole fiscali, il rischio è che gli investimenti in agrivoltaico in italia restino limitati, rallentando lo sviluppo di una tecnologia che, in altri paesi, sta ricevendo crescente attenzione come soluzione per la transizione energetica sostenibile. redazione ©riproduzione riservata
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