Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 61/2025, ha chiarito il regime fiscale applicabile alla produzione di energia tramite impianti agrivoltaici avanzati, confermando l’applicabilità dei criteri già stabiliti per il fotovoltaico dalla Circolare 32/E del 2009. Tuttavia, le condizioni richieste rendono complessa l’integrazione dell’agrivoltaico nell’ambito delle attività connesse all’agricoltura, limitandone significativamente lo sviluppo in Italia.
L’istanza di interpello è stata presentata da un Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) che già possiede impianti fotovoltaici su edifici aziendali e intende installare un impianto agrivoltaico avanzato di 4/5 MW su terreni situati in una diversa regione rispetto alla sua attuale sede operativa.
L’istante ha specificato che il nuovo impianto:
L’imprenditore chiedeva all’Agenzia delle Entrate di chiarire se la cessione di energia prodotta dall’impianto agrivoltaico potesse essere considerata sempre un’attività connessa produttiva di reddito agrario, analogamente a quanto previsto per gli impianti fotovoltaici. In particolare, chiedeva:
L’Agenzia , dopo essersi confrontata con il MISE, ha confermato che gli impianti agrivoltaici devono rispettare i medesimi requisiti stabiliti per il fotovoltaico al fine di essere considerati attività agricola connessa, e quindi beneficiare del regime fiscale agevolato. In particolare, la Circolare 32/E prevede che, per la produzione di energia eccedente i 260.000 kWh annui, l’attività può considerarsi connessa se sussiste almeno uno dei seguenti criteri:
Tali criteri sono stati ribaditi anche nel recente interpello, confermando che la produzione di energia derivante da impianti agrivoltaici non è automaticamente qualificabile come attività connessa e deve essere valutata caso per caso.
Un punto chiave della risposta dell’Agenzia riguarda la non integrazione strutturale degli impianti agrivoltaici. La Risposta 61/2025 sottolinea che gli impianti montati su pali e non su edifici esistenti non possono considerarsi integrati. Questo significa che, nella maggior parte dei casi, gli agrivoltaici non potranno beneficiare del primo requisito di connessione e dovranno necessariamente rispettare uno degli altri due criteri (prevalenza del volume d’affari agricolo o possesso di una determinata estensione di terreno coltivato).
Tuttavia, anche il rispetto degli altri criteri presenta delle difficoltà:
Alla luce di questi vincoli, lo sviluppo dell’agrivoltaico in Italia rischia di essere fortemente limitato. Sebbene questi impianti consentano di produrre energia senza sottrarre terreno all’agricoltura, il fatto che non possano essere considerati “integrati” sulle strutture aziendali e debbano rispettare vincoli stringenti sulla connessione con l’attività agricola li pone in una posizione di svantaggio rispetto al fotovoltaico tradizionale.
Molti operatori del settore auspicano un intervento normativo che riconosca la specificità degli impianti agrivoltaici, garantendo un quadro fiscale più favorevole che tenga conto della loro duplice funzione agricola ed energetica. In assenza di una revisione delle regole fiscali, il rischio è che gli investimenti in agrivoltaico in Italia restino limitati, rallentando lo sviluppo di una tecnologia che, in altri Paesi, sta ricevendo crescente attenzione come soluzione per la transizione energetica sostenibile.