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In sede di conversione in legge del D.L. 91/2014 sono state introdotte alcune semplificazioni burocratiche in ambito agricolo.
In particolare, con il comma 1, dell’art. 1-bis, è stato eliminato l’obbligo di certificazione di prevenzione incendi che doveva essere richiesto al locale comando dei Vigili del Fuoco.
Tale obbligo è sorto in seguito all’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 che stabiliva l’obbligatorietà del suddetto certificato per qualsiasi deposito di carburante (cisterne, distributori, ecc.), indipendentemente dalle loro dimensioni.
Fin da subito vi sono state numerose proteste da parte degli agricoltori in quanto tale obbligo comportava il sostenimento di rilevanti costi per la sostituzione delle cisterne con depositi conformi agli standard previsti dalla normativa.
Con l’entrata in vigore del D.L. “gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore, ecc., non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151.”
Discorso diverso per i depositi o cisterne di carburante che hanno capienza superiore ai 6 metri cubi: i possessori sono tenuti a presentare la pratica SCIA al comando provinciale dei Vigili del Fuoco entro il prossimo 7 ottobre. Alla domanda dovrà essere allegata una relazione firmata da un tecnico abilitato che dimostri l’effettivo rispetto dei requisiti normativi.