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pacchetto-ortofloro-plus Gli avvisi di rettifica del classamento o della rendita catastale devono essere motivati a pena di nullità

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più garanzie per i contribuenti a cui viene notificato un avviso di rettifica della rendita catastale degli edifici. infatti, la cassazione con la recente sentenza n. 17322/2014 ha stabilito che se l’avviso non è adeguatamente motivato deve essere considerato nullo. secondo il nuovo ed importantissimo orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’atto di revisione del classamento catastale non può limitarsi a contenere le indicazioni della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del territorio, ma, a pena la nullità dell’atto, deve essere indicate anche le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto della modifica. l’amministrazione sarà quindi tenuta a precisare nel dettaglio se l’aggiornamento dei valori è avvenuto a causa del mancato aggiornamento catastale o per l’incongruenza del valore rispetto ai fabbricati similari (individuando anche le caratteristiche di questi ultimi)o dall'esecuzione di lavori particolari nell'immobile, da menzionare analiticamente, o, infine, da una risistemazione dei parametri della micro zona di collocazione, da esplicitare in modo chiaro con l'indicazione del rapporto tra valore di mercato e valore catastale dell'area e delle altre comunali, così che emerga il significativo divario.la posizione assunta dalla cassazione garantisce maggiormente il contribuente rispetto ai precedenti orientamenti, secondo cui, in tema di estimo catastale, la motivazione dell’atto di riclassamento poteva limitarsi a contenere solamente l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'ufficio, trattandosi di dati sufficienti a permettere al destinatario dell'atto di difendersi e avendo l'eventuale successivo giudizio a oggetto non l'idoneità della motivazione, ma il merito della controversia.l’apertura garantista dei giudici di legittimità fa ben sperare anche in merito all’introduzione dell’obbligo di motivare gli avvisi di classamento emessi dall’agenzia a seguito di procedura docfa instaurata direttamente dal contribuente. fino ad ora, infatti, si è sempre ritenuto sufficiente indicare esclusivamente i dati accertati dall’ufficio, ma la sentenza in commento sovverte questo principio, quindi ci si attende una presa di posizione della giurisprudenza anche in merito a questo argomento. ©riproduzione riservata
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