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Il contratto di rete a cui partecipa una associazione iscritta al REA (Repertorio Economico Amministrativo) che svolge attività economica in maniera accessoria e complementare, non può essere iscritto nell’apposita sezione del registro delle imprese.
Questi sono i chiarimenti offerti dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) con la circolare n. 145656 del 18 agosto scorso, redatta in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio.
L’orientamento espresso dal Ministero è particolarmente interessante, poiché stabilisce che l’associazione, pur retista per contratto, non può essere iscritta al registro delle imprese con la conseguenza che non potrebbero usufruire delle agevolazioni previste per le altre imprese iscritte nelle competenti sezione del registro delle imprese.
Tale principio sarebbe desumibile dall’art. 3, comma 4 ter, seconda parte del primo periodo del dl n. 5/2009, in base al quale l’efficacia del contratto di rete inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che sono sottoscrittori originari.
Alla luce di ciò la presenza fra i retisti di una associazione che svolge attività economica solo in maniera accessoria e strumentale, pregiudica di fatto la possibilità di effettuare tutti gli adempimenti necessari a rendere produttivo di effetti il contratto di rete.