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Testo apertol’agenzia delle entrate con la circolare 25/e/2014, ha diramato gli indirizzi operativi di contrasto e prevenzione dell’evasione fiscale ed in relazione al comparto agricolo ha invito gli uffici periferici a eseguire l’attività di controllo “tenendo conto prioritariamente delle imprese che svolgono le cosiddette attività connesse”. alla luce del crescente interesse dell’amministrazione finanziaria per il settore agricolo, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare un approfondimento sulle attività connesse al fine di evidenziare i requisiti fiscali che devono essere rispettati per non incorrere in accertamenti da parte dell’agenzia. manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli. ai fini fiscali, la disciplina delle attività agricole connesse è dettata dall’art. 32, comma 2, lettera e), del d.p.r. n. 917 del 22 dicembre 1986 (inde et breviter tuir), che ricomprende nel regime dei redditi agrari stimati catastalmente, i redditi delle "attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del ministero dell'economia e delle finanze su proposta del ministero delle politiche agricole e forestali". in virtù della disposizione sopra richiamata, si considerano attività connesse (e, come tali, tassate su base catastale, qualora vengano rispettati determinati requisiti) quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli tassativamente indicati dal citato decreto ed ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali. le attività strumentali ed accessorie a quella agricola principale, pertanto, sono qualificate come attività agricole connesse quando riguardano i beni indicati nel decreto ministeriale (d.m. 17/06/2011) e quando si verificano due condizioni:. - requisito soggettivo: le attività in questione devono essere esercitate dallo stesso soggetto che esercita le attività agricole principali. - requisito oggettivo: l'attività potenzialmente connessa deve avere coerenza interna rispetto all'attività agricola principale. nell'esercizio di queste attività, peraltro, non è più chiesto il rispetto della normalità agricola, ma quello di un determinato parametro definito della "prevalenza". e’ quindi necessario che nell’esercizio delle attività agricole connesse siano utilizzati in misura prevalente (51%) prodotti agricoli derivanti dall’attività agricola principale. come chiarito dalla stessa agenzia delle entrate con la circolare 44/e del 2004, per verificare la sussistenza del requisito della prevalenza è necessario effettuare un confronto quantitativo fra i prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola principale con i prodotti agricoli acquistati da terzi. se, invece, i beni non sono omogenei, il criterio più idoneo è quello del valore. come sopra detto, il requisito oggettivo della “prevalenza” fa si che anche la rivendita dei prodotti agricoli acquistati da terzi possa essere ricondotta nell’ambito delle attività agricole connesse, ma ciò è possibile solo nell’ipotesi in cui detti prodotti siano oggetto di trasformazione o manipolazione con l’impiego di prodotti prevalentemente propri. tale principio trova conferma nella circolare 44/e del 2004 con cui l’agenzia delle entrate ha precisato che ai fini fiscali possono considerarsi connesse esclusivamente quelle attività che comportano una sostanziale "manipolazione" o "trasformazione" dei prodotti agricoli. pertanto, le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 32 del tuir solo quando riguardano prodotti prevalentemente propri, ossia ottenuti dall'esercizio dell'attività agricola principale (coltivazione del fondo, del bosco, allevamento) dell'imprenditore agricolo. in estrema sintesi, si può affermare che i redditi derivanti dalle attività agricole connesse possono essere ricompresi nell’ambito del reddito agrario (art. 32 del tuir) solo al sussistere delle seguenti condizioni:. - l’attività di trasformazione e manipolazione deve avere ad oggetto prodotti agricoli derivanti in misura prevalente dall’attività agricola principale. - l’attività agricola connessa deve riguardare i beni elencati nel d.m. 17/06/2011. se vengono rispettati i requisiti di cui sopra il reddito può essere determinato su base catastale e con conseguente compilazione del quadro ra del modello unico. qualora i beni non siano compresi nel citato decreto, trova applicazione l'articolo 56-bis del tuir; in tal caso, il reddito d'impresa può essere determinato analiticamente, con la compilazione del quadro rf o rg del modello unico o forfetariamente, attraverso la compilazione del quadro rd, sezione iii. se non viene rispettato il requisito della prevalenza, l'eccedenza è sottoposta alle disposizioni sul reddito d'impresa, da determinarsi ai sensi dell'articolo 56 del tuir. in particolare, va detto che, qualora non sia soddisfatto il requisito della prevalenza, occorre distinguere il caso in cui l'attività connessa abbia a oggetto beni che rientrano fra quelli elencati nel decreto ministeriale, dal caso in cui riguardi beni diversi da questi ultimi. infatti, nella prima ipotesi, opera la cosiddetta franchigia e, quindi, sono da qualificarsi come redditi agrari ai sensi dell'articolo 32 i redditi rivenienti dall'attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio dall'imprenditore agricolo, mentre la parte eccedente tale limite deve essere determinata in base alle regole in materia di reddito d'impresa. nel caso in cui l'attività di trasformazione o manipolazione riguardi beni che non rientrano fra quelli elencati nel citato decreto ministeriale, non essendo soddisfatto il requisito della prevalenza, l'intero reddito prodotto costituisce reddito d'impresa, da determinarsi analiticamente in base all'articolo 56 del tuir. a maggior chiarimento valgano i seguenti esempi:. nel caso dell'imprenditore agricolo che produce olio di oliva utilizzando anche olive acquistate presso terzi, è necessario, affinché possa mantenere lo status di imprenditore agricolo, che la quantità di olive di produzione propria impiegate nel processo sia superiore a quella acquistata all'esterno. in tal caso, l'intera attività di produzione e vendita dell'olio - effettuata anche attraverso la trasformazione di olive acquistate da terzi - viene qualificata come attività agricola e la tassazione viene regolata secondo le disposizioni che regolano il reddito agrario. nel caso di un imprenditore che trasforma olive di propria produzione e commercializza l'olio di oliva che ne deriva dopo un processo di trasformazione e che, contestualmente, vende olio di semi di granturco già prodotto da terzi e destinato alla vendita, il quadro fiscale è il seguente:. - limitatamente all'attività di produzione di olio di oliva, il produttore è qualificato quale imprenditore agricolo e i redditi che ne derivano sono considerati agrari;. - l'attività di vendita dell'olio acquistato presso terzi - poiché non comporta alcuna attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione - è da considerarsi attività commerciale, tassata secondo le regole del reddito d'impresa. un agricoltore che produce 100 quintali di ciliegie e ne acquista 50 per rivenderle con le proprie allo stato originario, per la parte acquistata produce reddito d'impresa determinato in base a costi e ricavi. rientrano invece tra le attività agricole:. - l'acquisto di ciliegie da terzi per produrre marmellata da parte di un produttore di marmellate di fragole;. - l'acquisto e la vinificazione di uve bianche da parte di un produttore di uve nere;. in questi casi, l'attività produce reddito agrario in quanto l'acquisto di prodotti presso terzi ha la finalità di ampliare la gamma, a condizione che essi abbiano subito un processo di manipolazione e trasformazione e che siano riconducibili al medesimo comparto produttivo in cui opera l'imprenditore agricolo. in relazione al caso di un imprenditore agricolo che esercita l'attività di allevamento di bovini da latte, che realizza anche la trasformazione del latte ottenendo mozzarella e yogurt e svolge, un'attività di produzione di gelati, budini, torte, caffè con panna, cappuccino con latte di mucca:. - la produzione e cessione di mozzarella, burro, panna, yogurt, eccetera, ottenuti dalla trasformazione del latte, sono da ricondurre al regime del reddito agrario ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del tuir, atteso che rientrano nel decreto ministeriale;. - la cessione degli altri prodotti (gelati, torte e budini), non rientrando fra quelli presenti nel decreto ministeriale, non può essere assoggettata al regime dell'articolo 32 e nemmeno a quello dell'articolo 56-bis. i redditi in questione dovranno essere determinati analiticamente e sottoposti a imposizione secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa;. e' il caso di precisare che le attività di trasformazione riconducibili al regime previsto dall'articolo 56-bis sono quelle attività che concernono le trasformazioni in prodotti diversi da quelli compresi nella tabella allegata al decreto ministeriale (disponibile nel nostro portale). devono ritenersi escluse le attività di trasformazione non usualmente esercitate nell'ambito dell'attività agricola, che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 2135 del c.c. ad esempio, non rientra nel disposto dell'articolo 56-bis la trasformazione dello yogurt in gelato, in quanto frutto di una successiva trasformazione dello yogurt, prodotto derivante dal latte compreso nell'elenco allegato al decreto ministeriale. la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'articolo 56-bis, prevista per le attività ivi indicate, rappresenta una tassazione agevolata con applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare dei corrispettivi conseguiti. in particolare, si tratta:. 1. per le attività connesse relative a prodotti non inclusi nel decreto, ma ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, il reddito viene determinato applicando ai corrispettivi relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini iva il coefficiente di redditività del 15 per cento (il reddito va indicato nel rigo rd9). 2. per le attività dirette alla fornitura di servizi effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola principale, il reddito si determina applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi registrati ai fini iva. prestazioni di servizi. particolare rilevanza ha assunto per il settore agricolo l’inserimento della fornitura di servizi tra le attività considerate agricole per connessione. tali attività devono essere svolte utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale. pertanto, due sono i parametri da prendere in considerazione al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla norma: normalità e prevalenza. normalità: un bene è normalmente utilizzato nell’attività agricola se corrisponde al fabbisogno lavorativo dell’azienda, in riferimento sia alla tipologia ed al numero delle attrezzature, che al tipo di attività svolta. ad esempio, se, in relazione all’estensione ed alla destinazione colturale dei terreni, è sufficiente una macchina agricola, non è normale utilizzarne due o più. parimenti, una mietitrebbia è normalmente utilizzata in caso di produzione di grano, ma non nell’ipotesi di viticoltura. prevalenza: per quanto riguarda la prevalenza, la circolare ministeriale chiarisce che la verifica va effettuata in relazione al volume d’affari prodotto con le attrezzature normalmente impiegate in azienda, che deve risultare superiore a quello conseguito con le altre attrezzature. si tratta di attività quali, ad esempio, motoaratura, spalatura della neve, manutenzione del territorio, manutenzione del verde pubblico, e simili, che l’imprenditore agricolo svolge impiegando in misura prevalente le stesse macchine agricole e le stesse risorse umane utilizzate nell’azienda. ad esempio, il servizio di spalatura della neve con il trattore normalmente utilizzato in azienda, con una pala non impiegata nell’attività agricola, costituisce attività connessa in quanto il trattore prevale sull’insieme dell’apparecchiatura utilizzata per il servizio stesso. quindi, in base alla valutazione ministeriale, se i servizi sono forniti utilizzando esclusivamente le attrezzature normalmente impiegate in azienda non si deve procedere ad alcuna verifica. la prevalenza deve sussistere, altresì, in riferimento ai servizi forniti con le attrezzature che non sono normalmente usate in azienda. pertanto, se in azienda viene utilizzato normalmente un trattore, con tale attrezzatura si possono effettuare lavori all’esterno senza alcuna limitazione. se, invece, oltre al trattore viene utilizzata anche una mietitrebbia che non è impiegata in azienda perché trattasi, ad esempio, di azienda viticola, allora il volume d’affari relativo ai lavori effettuati con il trattore deve essere superiore al volume d’affari conseguito con la mietitrebbia. per tali servizi la determinazione del reddito potrà essere effettuata in modo forfetario, ai sensi dell’articolo 56-bis, comma 3, del tuir, nella misura del 25% dei corrispettivi annotati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. la determinazione del reddito in modo forfetario si applica anche nel caso in cui le operazioni effettuate abbiano il carattere dell’occasionalità e, come tali, rientrano nella categoria dei redditi diversi. ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale l’agenzia delle entrate con la circolare 25/e/2014, ha diramato gli indirizzi operativi di contrasto e prevenzione dell’evasione fiscale ed in relazione al comparto agricolo ha invito gli uffici periferici a eseguire l’attività di controllo “tenendo conto prioritariamente delle imprese che svolgono le cosiddette attività connesse”. alla luce del crescente interesse dell’amministrazione finanziaria per il settore agricolo, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare un approfondimento sulle attività connesse al fine di evidenziare i requisiti fiscali che devono essere rispettati per non incorrere in accertamenti da parte dell’agenzia. manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli. ai fini fiscali, la disciplina delle attività agricole connesse è dettata dall’art. 32, comma 2, lettera e), del d.p.r. n. 917 del 22 dicembre 1986 (inde et breviter tuir), che ricomprende nel regime dei redditi agrari stimati catastalmente, i redditi delle "attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del ministero dell'economia e delle finanze su proposta del ministero delle politiche agricole e forestali". in virtù della disposizione sopra richiamata, si considerano attività connesse (e, come tali, tassate su base catastale, qualora vengano rispettati determinati requisiti) quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli tassativamente indicati dal citato decreto ed ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali. le attività strumentali ed accessorie a quella agricola principale, pertanto, sono qualificate come attività agricole connesse quando riguardano i beni indicati nel decreto ministeriale (d.m. 17/06/2011) e quando si verificano due condizioni:. - requisito soggettivo: le attività in questione devono essere esercitate dallo stesso soggetto che esercita le attività agricole principali. - requisito oggettivo: l'attività potenzialmente connessa deve avere coerenza interna rispetto all'attività agricola principale. nell'esercizio di queste attività, peraltro, non è più chiesto il rispetto della normalità agricola, ma quello di un determinato parametro definito della "prevalenza". e’ quindi necessario che nell’esercizio delle attività agricole connesse siano utilizzati in misura prevalente (51%) prodotti agricoli derivanti dall’attività agricola principale. come chiarito dalla stessa agenzia delle entrate con la circolare 44/e del 2004, per verificare la sussistenza del requisito della prevalenza è necessario effettuare un confronto quantitativo fra i prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola principale con i prodotti agricoli acquistati da terzi. se, invece, i beni non sono omogenei, il criterio più idoneo è quello del valore. come sopra detto, il requisito oggettivo della “prevalenza” fa si che anche la rivendita dei prodotti agricoli acquistati da terzi possa essere ricondotta nell’ambito delle attività agricole connesse, ma ciò è possibile solo nell’ipotesi in cui detti prodotti siano oggetto di trasformazione o manipolazione con l’impiego di prodotti prevalentemente propri. tale principio trova conferma nella circolare 44/e del 2004 con cui l’agenzia delle entrate ha precisato che ai fini fiscali possono considerarsi connesse esclusivamente quelle attività che comportano una sostanziale "manipolazione" o "trasformazione" dei prodotti agricoli. pertanto, le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 32 del tuir solo quando riguardano prodotti prevalentemente propri, ossia ottenuti dall'esercizio dell'attività agricola principale (coltivazione del fondo, del bosco, allevamento) dell'imprenditore agricolo. in estrema sintesi, si può affermare che i redditi derivanti dalle attività agricole connesse possono essere ricompresi nell’ambito del reddito agrario (art. 32 del tuir) solo al sussistere delle seguenti condizioni:. - l’attività di trasformazione e manipolazione deve avere ad oggetto prodotti agricoli derivanti in misura prevalente dall’attività agricola principale. - l’attività agricola connessa deve riguardare i beni elencati nel d.m. 17/06/2011. se vengono rispettati i requisiti di cui sopra il reddito può essere determinato su base catastale e con conseguente compilazione del quadro ra del modello unico. qualora i beni non siano compresi nel citato decreto, trova applicazione l'articolo 56-bis del tuir; in tal caso, il reddito d'impresa può essere determinato analiticamente, con la compilazione del quadro rf o rg del modello unico o forfetariamente, attraverso la compilazione del quadro rd, sezione iii. se non viene rispettato il requisito della prevalenza, l'eccedenza è sottoposta alle disposizioni sul reddito d'impresa, da determinarsi ai sensi dell'articolo 56 del tuir. in particolare, va detto che, qualora non sia soddisfatto il requisito della prevalenza, occorre distinguere il caso in cui l'attività connessa abbia a oggetto beni che rientrano fra quelli elencati nel decreto ministeriale, dal caso in cui riguardi beni diversi da questi ultimi. infatti, nella prima ipotesi, opera la cosiddetta franchigia e, quindi, sono da qualificarsi come redditi agrari ai sensi dell'articolo 32 i redditi rivenienti dall'attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio dall'imprenditore agricolo, mentre la parte eccedente tale limite deve essere determinata in base alle regole in materia di reddito d'impresa. nel caso in cui l'attività di trasformazione o manipolazione riguardi beni che non rientrano fra quelli elencati nel citato decreto ministeriale, non essendo soddisfatto il requisito della prevalenza, l'intero reddito prodotto costituisce reddito d'impresa, da determinarsi analiticamente in base all'articolo 56 del tuir. a maggior chiarimento valgano i seguenti esempi:. nel caso dell'imprenditore agricolo che produce olio di oliva utilizzando anche olive acquistate presso terzi, è necessario, affinché possa mantenere lo status di imprenditore agricolo, che la quantità di olive di produzione propria impiegate nel processo sia superiore a quella acquistata all'esterno. in tal caso, l'intera attività di produzione e vendita dell'olio - effettuata anche attraverso la trasformazione di olive acquistate da terzi - viene qualificata come attività agricola e la tassazione viene regolata secondo le disposizioni che regolano il reddito agrario. nel caso di un imprenditore che trasforma olive di propria produzione e commercializza l'olio di oliva che ne deriva dopo un processo di trasformazione e che, contestualmente, vende olio di semi di granturco già prodotto da terzi e destinato alla vendita, il quadro fiscale è il seguente:. - limitatamente all'attività di produzione di olio di oliva, il produttore è qualificato quale imprenditore agricolo e i redditi che ne derivano sono considerati agrari;. - l'attività di vendita dell'olio acquistato presso terzi - poiché non comporta alcuna attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione - è da considerarsi attività commerciale, tassata secondo le regole del reddito d'impresa. un agricoltore che produce 100 quintali di ciliegie e ne acquista 50 per rivenderle con le proprie allo stato originario, per la parte acquistata produce reddito d'impresa determinato in base a costi e ricavi. rientrano invece tra le attività agricole:. - l'acquisto di ciliegie da terzi per produrre marmellata da parte di un produttore di marmellate di fragole;. - l'acquisto e la vinificazione di uve bianche da parte di un produttore di uve nere;. in questi casi, l'attività produce reddito agrario in quanto l'acquisto di prodotti presso terzi ha la finalità di ampliare la gamma, a condizione che essi abbiano subito un processo di manipolazione e trasformazione e che siano riconducibili al medesimo comparto produttivo in cui opera l'imprenditore agricolo. in relazione al caso di un imprenditore agricolo che esercita l'attività di allevamento di bovini da latte, che realizza anche la trasformazione del latte ottenendo mozzarella e yogurt e svolge, un'attività di produzione di gelati, budini, torte, caffè con panna, cappuccino con latte di mucca:. - la produzione e cessione di mozzarella, burro, panna, yogurt, eccetera, ottenuti dalla trasformazione del latte, sono da ricondurre al regime del reddito agrario ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del tuir, atteso che rientrano nel decreto ministeriale;. - la cessione degli altri prodotti (gelati, torte e budini), non rientrando fra quelli presenti nel decreto ministeriale, non può essere assoggettata al regime dell'articolo 32 e nemmeno a quello dell'articolo 56-bis. i redditi in questione dovranno essere determinati analiticamente e sottoposti a imposizione secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa;. e' il caso di precisare che le attività di trasformazione riconducibili al regime previsto dall'articolo 56-bis sono quelle attività che concernono le trasformazioni in prodotti diversi da quelli compresi nella tabella allegata al decreto ministeriale (disponibile nel nostro portale). devono ritenersi escluse le attività di trasformazione non usualmente esercitate nell'ambito dell'attività agricola, che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 2135 del c.c. ad esempio, non rientra nel disposto dell'articolo 56-bis la trasformazione dello yogurt in gelato, in quanto frutto di una successiva trasformazione dello yogurt, prodotto derivante dal latte compreso nell'elenco allegato al decreto ministeriale. la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'articolo 56-bis, prevista per le attività ivi indicate, rappresenta una tassazione agevolata con applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare dei corrispettivi conseguiti. in particolare, si tratta:. 1. per le attività connesse relative a prodotti non inclusi nel decreto, ma ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, il reddito viene determinato applicando ai corrispettivi relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini iva il coefficiente di redditività del 15 per cento (il reddito va indicato nel rigo rd9). 2. per le attività dirette alla fornitura di servizi effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola principale, il reddito si determina applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi registrati ai fini iva. prestazioni di servizi. particolare rilevanza ha assunto per il settore agricolo l’inserimento della fornitura di servizi tra le attività considerate agricole per connessione. tali attività devono essere svolte utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale. pertanto, due sono i parametri da prendere in considerazione al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla norma: normalità e prevalenza. normalità: un bene è normalmente utilizzato nell’attività agricola se corrisponde al fabbisogno lavorativo dell’azienda, in riferimento sia alla tipologia ed al numero delle attrezzature, che al tipo di attività svolta. ad esempio, se, in relazione all’estensione ed alla destinazione colturale dei terreni, è sufficiente una macchina agricola, non è normale utilizzarne due o più. parimenti, una mietitrebbia è normalmente utilizzata in caso di produzione di grano, ma non nell’ipotesi di viticoltura. prevalenza: per quanto riguarda la prevalenza, la circolare ministeriale chiarisce che la verifica va effettuata in relazione al volume d’affari prodotto con le attrezzature normalmente impiegate in azienda, che deve risultare superiore a quello conseguito con le altre attrezzature. si tratta di attività quali, ad esempio, motoaratura, spalatura della neve, manutenzione del territorio, manutenzione del verde pubblico, e simili, che l’imprenditore agricolo svolge impiegando in misura prevalente le stesse macchine agricole e le stesse risorse umane utilizzate nell’azienda. ad esempio, il servizio di spalatura della neve con il trattore normalmente utilizzato in azienda, con una pala non impiegata nell’attività agricola, costituisce attività connessa in quanto il trattore prevale sull’insieme dell’apparecchiatura utilizzata per il servizio stesso. quindi, in base alla valutazione ministeriale, se i servizi sono forniti utilizzando esclusivamente le attrezzature normalmente impiegate in azienda non si deve procedere ad alcuna verifica. la prevalenza deve sussistere, altresì, in riferimento ai servizi forniti con le attrezzature che non sono normalmente usate in azienda. pertanto, se in azienda viene utilizzato normalmente un trattore, con tale attrezzatura si possono effettuare lavori all’esterno senza alcuna limitazione. se, invece, oltre al trattore viene utilizzata anche una mietitrebbia che non è impiegata in azienda perché trattasi, ad esempio, di azienda viticola, allora il volume d’affari relativo ai lavori effettuati con il trattore deve essere superiore al volume d’affari conseguito con la mietitrebbia. per tali servizi la determinazione del reddito potrà essere effettuata in modo forfetario, ai sensi dell’articolo 56-bis, comma 3, del tuir, nella misura del 25% dei corrispettivi annotati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. la determinazione del reddito in modo forfetario si applica anche nel caso in cui le operazioni effettuate abbiano il carattere dell’occasionalità e, come tali, rientrano nella categoria dei redditi diversi. ©riproduzione riservata
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 25/E/2014, ha diramato gli indirizzi operativi di contrasto e prevenzione dell’evasione fiscale ed in relazione al comparto agricolo ha invito gli Uffici periferici a eseguire l’attività di controllo “tenendo conto prioritariamente delle imprese che svolgono le cosiddette attività connesse”.
Alla luce del crescente interesse dell’Amministrazione Finanziaria per il settore agricolo, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare un approfondimento sulle attività connesse al fine di evidenziare i requisiti fiscali che devono essere rispettati per non incorrere in accertamenti da parte dell’Agenzia.
MANIPOLAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI
Ai fini fiscali, la disciplina delle attività agricole connesse è dettata dall’art. 32, comma 2, lettera e), del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (inde et breviter Tuir), che ricomprende nel regime dei redditi agrari stimati catastalmente, i redditi delle "attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali".
In virtù della disposizione sopra richiamata, si considerano attività connesse (e, come tali, tassate su base catastale, qualora vengano rispettati determinati requisiti) quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli tassativamente indicati dal citato decreto ed ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali.
Le attività strumentali ed accessorie a quella agricola principale, pertanto, sono qualificate come attività agricole connesse quando riguardano i beni indicati nel decreto ministeriale (D.M. 17/06/2011) e quando si verificano due condizioni:
- Requisito soggettivo: le attività in questione devono essere esercitate dallo stesso soggetto che esercita le attività agricole principali.
- Requisito oggettivo: l'attività potenzialmente connessa deve avere coerenza interna rispetto all'attività agricola principale.
Nell'esercizio di queste attività, peraltro, non è più chiesto il rispetto della normalità agricola, ma quello di un determinato parametro definito della "prevalenza".
E’ quindi necessario che nell’esercizio delle attività agricole connesse siano utilizzati in misura prevalente (51%) prodotti agricoli derivanti dall’attività agricola principale.
Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare 44/E del 2004, per verificare la sussistenza del requisito della prevalenza è necessario effettuare un confronto quantitativo fra i prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola principale con i prodotti agricoli acquistati da terzi. Se, invece, i beni non sono omogenei, il criterio più idoneo è quello del valore.
Come sopra detto, il requisito oggettivo della “prevalenza” fa si che anche la rivendita dei prodotti agricoli acquistati da terzi possa essere ricondotta nell’ambito delle attività agricole connesse, ma ciò è possibile solo nell’ipotesi in cui detti prodotti siano oggetto di trasformazione o manipolazione con l’impiego di prodotti prevalentemente propri.
Tale principio trova conferma nella circolare 44/E del 2004 con cui l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini fiscali possono considerarsi connesse esclusivamente quelle attività che comportano una sostanziale "manipolazione" o "trasformazione" dei prodotti agricoli. Pertanto, le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 32 del TUIR solo quando riguardano prodotti prevalentemente propri, ossia ottenuti dall'esercizio dell'attività agricola principale (coltivazione del fondo, del bosco, allevamento) dell'imprenditore agricolo.
In estrema sintesi, si può affermare che i redditi derivanti dalle attività agricole connesse possono essere ricompresi nell’ambito del reddito agrario (art. 32 del TUIR) solo al sussistere delle seguenti condizioni:
- l’attività di trasformazione e manipolazione deve avere ad oggetto prodotti agricoli derivanti in misura prevalente dall’attività agricola principale.
- l’attività agricola connessa deve riguardare i beni elencati nel D.M. 17/06/2011.
Se vengono rispettati i requisiti di cui sopra il reddito può essere determinato su base catastale e con conseguente compilazione del quadro RA del modello Unico.
Qualora i beni non siano compresi nel citato decreto, trova applicazione l'articolo 56-bis del Tuir; in tal caso, il reddito d'impresa può essere determinato analiticamente, con la compilazione del quadro RF o RG del modello Unico o forfetariamente, attraverso la compilazione del quadro RD, sezione III.
Se non viene rispettato il requisito della prevalenza, l'eccedenza è sottoposta alle disposizioni sul reddito d'impresa, da determinarsi ai sensi dell'articolo 56 del Tuir.
In particolare, va detto che, qualora non sia soddisfatto il requisito della prevalenza, occorre distinguere il caso in cui l'attività connessa abbia a oggetto beni che rientrano fra quelli elencati nel decreto ministeriale, dal caso in cui riguardi beni diversi da questi ultimi.
Infatti, nella prima ipotesi, opera la cosiddetta franchigia e, quindi, sono da qualificarsi come redditi agrari ai sensi dell'articolo 32 i redditi rivenienti dall'attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio dall'imprenditore agricolo, mentre la parte eccedente tale limite deve essere determinata in base alle regole in materia di reddito d'impresa.
Nel caso in cui l'attività di trasformazione o manipolazione riguardi beni che non rientrano fra quelli elencati nel citato decreto ministeriale, non essendo soddisfatto il requisito della prevalenza, l'intero reddito prodotto costituisce reddito d'impresa, da determinarsi analiticamente in base all'articolo 56 del Tuir.
A maggior chiarimento valgano i seguenti Esempi:
- Nel caso dell'imprenditore agricolo che produce olio di oliva utilizzando anche olive acquistate presso terzi, è necessario, affinché possa mantenere lo status di imprenditore agricolo, che la quantità di olive di produzione propria impiegate nel processo sia superiore a quella acquistata all'esterno. In tal caso, l'intera attività di produzione e vendita dell'olio - effettuata anche attraverso la trasformazione di olive acquistate da terzi - viene qualificata come attività agricola e la tassazione viene regolata secondo le disposizioni che regolano il reddito agrario.
- Nel caso di un imprenditore che trasforma olive di propria produzione e commercializza l'olio di oliva che ne deriva dopo un processo di trasformazione e che, contestualmente, vende olio di semi di granturco già prodotto da terzi e destinato alla vendita, il quadro fiscale è il seguente:
- limitatamente all'attività di produzione di olio di oliva, il produttore è qualificato quale imprenditore agricolo e i redditi che ne derivano sono considerati agrari;
- l'attività di vendita dell'olio acquistato presso terzi - poiché non comporta alcuna attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione - è da considerarsi attività commerciale, tassata secondo le regole del reddito d'impresa.
- Un agricoltore che produce 100 quintali di ciliegie e ne acquista 50 per rivenderle con le proprie allo stato originario, per la parte acquistata produce reddito d'impresa determinato in base a costi e ricavi.
Rientrano invece tra le attività agricole:
- l'acquisto di ciliegie da terzi per produrre marmellata da parte di un produttore di marmellate di fragole;
- l'acquisto e la vinificazione di uve bianche da parte di un produttore di uve nere;
In questi casi, l'attività produce reddito agrario in quanto l'acquisto di prodotti presso terzi ha la finalità di ampliare la gamma, a condizione che essi abbiano subito un processo di manipolazione e trasformazione e che siano riconducibili al medesimo comparto produttivo in cui opera l'imprenditore agricolo.
- In relazione al caso di un imprenditore agricolo che esercita l'attività di allevamento di bovini da latte, che realizza anche la trasformazione del latte ottenendo mozzarella e yogurt e svolge, un'attività di produzione di gelati, budini, torte, caffè con panna, cappuccino con latte di mucca:
- la produzione e cessione di mozzarella, burro, panna, yogurt, eccetera, ottenuti dalla trasformazione del latte, sono da ricondurre al regime del reddito agrario ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir, atteso che rientrano nel decreto ministeriale;
- la cessione degli altri prodotti (gelati, torte e budini), non rientrando fra quelli presenti nel decreto ministeriale, non può essere assoggettata al regime dell'articolo 32 e nemmeno a quello dell'articolo 56-bis. I redditi in questione dovranno essere determinati analiticamente e sottoposti a imposizione secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa;
E' il caso di precisare che le attività di trasformazione riconducibili al regime previsto dall'articolo 56-bis sono quelle attività che concernono le trasformazioni in prodotti diversi da quelli compresi nella tabella allegata al decreto ministeriale (disponibile nel nostro portale).
Devono ritenersi escluse le attività di trasformazione non usualmente esercitate nell'ambito dell'attività agricola, che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 2135 del c.c.
Ad esempio, non rientra nel disposto dell'articolo 56-bis la trasformazione dello yogurt in gelato, in quanto frutto di una successiva trasformazione dello yogurt, prodotto derivante dal latte compreso nell'elenco allegato al decreto ministeriale.
La determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'articolo 56-bis, prevista per le attività ivi indicate, rappresenta una tassazione agevolata con applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare dei corrispettivi conseguiti. In particolare, si tratta:
1. per le attività connesse relative a prodotti non inclusi nel decreto, ma ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, il reddito viene determinato applicando ai corrispettivi relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva il coefficiente di redditività del 15 per cento (il reddito va indicato nel rigo RD9)
2. per le attività dirette alla fornitura di servizi effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola principale, il reddito si determina applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi registrati ai fini Iva.
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Particolare rilevanza ha assunto per il settore agricolo l’inserimento della fornitura di servizi tra le attività considerate agricole per connessione. Tali attività devono essere svolte utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale.
Pertanto, due sono i parametri da prendere in considerazione al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla norma: normalità e prevalenza.
Normalità: Un bene è normalmente utilizzato nell’attività agricola se corrisponde al fabbisogno lavorativo dell’azienda, in riferimento sia alla tipologia ed al numero delle attrezzature, che al tipo di attività svolta.
Ad esempio, se, in relazione all’estensione ed alla destinazione colturale dei terreni, è sufficiente una macchina agricola, non è normale utilizzarne due o più.
Parimenti, una mietitrebbia è normalmente utilizzata in caso di produzione di grano, ma non nell’ipotesi di viticoltura.
Prevalenza: Per quanto riguarda la prevalenza, la circolare ministeriale chiarisce che la verifica va effettuata in relazione al volume d’affari prodotto con le attrezzature normalmente impiegate in azienda, che deve risultare superiore a quello conseguito con le altre attrezzature.
Si tratta di attività quali, ad esempio, motoaratura, spalatura della neve, manutenzione del territorio, manutenzione del verde pubblico, e simili, che l’imprenditore agricolo svolge impiegando in misura prevalente le stesse macchine agricole e le stesse risorse umane utilizzate nell’azienda.
Ad esempio, il servizio di spalatura della neve con il trattore normalmente utilizzato in azienda, con una pala non impiegata nell’attività agricola, costituisce attività connessa in quanto il trattore prevale sull’insieme dell’apparecchiatura utilizzata per il servizio stesso.
Quindi, in base alla valutazione ministeriale, se i servizi sono forniti utilizzando esclusivamente le attrezzature normalmente impiegate in azienda non si deve procedere ad alcuna verifica.
La prevalenza deve sussistere, altresì, in riferimento ai servizi forniti con le attrezzature che non sono normalmente usate in azienda.
Pertanto, se in azienda viene utilizzato normalmente un trattore, con tale attrezzatura si possono effettuare lavori all’esterno senza alcuna limitazione.
Se, invece, oltre al trattore viene utilizzata anche una mietitrebbia che non è impiegata in azienda perché trattasi, ad esempio, di azienda viticola, allora il volume d’affari relativo ai lavori effettuati con il trattore deve essere superiore al volume d’affari conseguito con la mietitrebbia.
Per tali servizi la determinazione del reddito potrà essere effettuata in modo forfetario, ai sensi dell’articolo 56-bis, comma 3, del TUIR, nella misura del 25% dei corrispettivi annotati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
La determinazione del reddito in modo forfetario si applica anche nel caso in cui le operazioni effettuate abbiano il carattere dell’occasionalità e, come tali, rientrano nella categoria dei redditi diversi.
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