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pacchetto-ortofloro-plus Speciale rinnovabili. La rimodulazione degli incentivi sul fotovoltaico

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l’introduzione nel nostro ordinamento del d.l. 91/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 116/2014, ha rivoluzionato il sistema degli incentivi per la produzione di energia da impianti fotovoltaici. con l’art. 26 sono state apportate modifiche sostanziali in materia di tariffe incentivanti, con la finalità di introdurre un primo pacchetto di misure volte a diminuire il costo dell’energia elettrica per le pmi. purtroppo però, per quanto sia certa la penalizzazione del settore del fotovoltaico, è ancora del tutto incognito il risultato che tale provvedimento potrà avere per quanto concerne il risparmio in bolletta per le piccole e medie imprese. con il comma 2 del suddetto art. 26, sono state modificate le modalità di corresponsione delle tariffe incentivanti da fonte solare; pertanto, a decorrere dal secondo semestre 2014 il gse:. erogherà le tariffe incentivanti con rate mensili costanti in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell’anno solare di produzione;. effettuerà il conguaglio in relazione alla effettiva produzione entro il 30 giugno dell’anno successivo;. per quanto riguarda la rimodulazione degli incentivi, essa sarà applicabile agli impianti di potenza nominale superiore ai 200 kw (gli impianti di potenza inferiore non saranno colpiti dalla rimodulazione), e sarà effettuata sulla base di tre diverse opzioni (art. 26, 3°comma). la scelta da parte del gestore dell’impianto dovrà avvenire entro il 30 novembre, dandone espressa comunicazione al gse. - opzione a. la scelta della prima opzione, consentirà di estendere il periodo di incentivazione da 20 a 24 anni con un contestuale ricalcolo della relativa tariffa incentivante già riconosciuta, secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella dell’allegato 2 del d.l. 91/2014 (di seguito riportata). - opzione b. la seconda opzione non varia l’orizzonte temporale di beneficio dell’incentivo, mantenendolo a 20 anni, ma vengono individuati due distinti periodi. durante il primo quinquennio (2015 – 2019), la tariffa incentivante subirà una diminuzione, per poi essere incrementata in egual misura nel secondo periodo. le percentuali di rimodulazione della tariffa, sia del primo che del secondo periodo, dovranno essere stabiliti con apposito decreto del mise, che dovrà essere emanato entro il prossimo 1° ottobre. - opzione c. anche quest’ultima opzione non varia l’orizzonte temporale di fruizione dell’incentivo, ma riduce la tariffa incentivante per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti percentuali:. del 6% per gli impianti da 200 kw a 500 kw;. del 7% per gli impianti da 500 kw a 900 kw;. del 8% per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kw. nel caso in cui il gestore dell’impianto non provveda a comunicare per tempo la scelta effettuata, il gse applicherà d’ufficio questa ultima opzione. il successivo comma 5 dell’art. 26 prevede che il produttore di energia da fonte solare che abbia optato per una delle tre opzioni potrà accedere a finanziamenti bancari in qualche misura garantiti da cassa depositi e prestiti (cdp). a tal proposito, il medesimo comma prevede che l’importo massimo finanziabile sarà pari alla differenza tra l’incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l’incentivo rimodulato. i criteri e le modalità di esposizione di cdp, garantita dallo stato, dovranno essere definiti da un decreto del mef (i cui tempi di emanazione non sono previsti dalla norma). in sede di conversione del d.l., con l’introduzione ex novo dei commi da 7 a 13, il legislatore ha previsto una sorta di via di fuga per i produttori di energia che non intendono soggiacere alla rimodulazione degli incentivi. tali disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e non solo alla produzione di energia da fotovoltaico. l’introduzione del comma 7 ha stabilito che i beneficiari di incentivi pluriennali per la produzione di energia da fonti rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell’80%, tramite un sistema di aste. l’acquirente dovrà essere selezionato tra i primari operatori finanziari europei e sarà individuato tramite una procedura competitiva da effettuarsi secondo i criteri e le modalità che saranno definite dall’aeeg con propri provvedimenti entro il prossimo 19 novembre. in riferimento ai soli impianti fotovoltaici, il comma 12 stabilisce che, a partire dalla data di cessione, le misure di rimodulazione previste dal comma 3 non si applicheranno alle quote di tariffe incentivanti oggetto di cessione. in merito a tale procedura, l’aeeg, a norma del comma 9 dell’art. 26, dovrà tenere conto di una serie di aspetti:. avrà il compito di indicare le modalità di svolgimento delle aste;. potrà esercitare annualmente l’opzione di acquisto delle quote degli incentivi acquistati dal’acquirente selezionato (per tale procedura potrà avvalersi dell’aiuto del gse);. l’acquirente selezionato subentrerà ai produttori nel diritto a percepire gli incentivi al gse, fatto salvo per l’aeeg di esercitare annualmente un’opzione di acquisto dei crediti predetti dell’acquirente selezionato. ©riproduzione riservata
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