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La Corte di Cassazione si è espressa in merito alla retroattività delle disposizioni del D.L. 69/2013, noto come “decreto del Fare”, e nello specifico in riferimento alla norma riguardante il blocco dei pignoramenti delle prime case da parte di Equitalia.
In un primo momento, a seguito ad un’interrogazione parlamentare effettuata da parte dell’agenzia di riscossione, la commissione finanza della Camera ha chiarito che la norma non potesse essere ritenuta retroattiva, e pertanto riguardava solamente i pignoramenti avvenuti successivamente il 21 giugno 2013, data in cui il decreto è entrato in vigore.
Tale posizione è stata completamente smentita dalla sentenza della Cassazione (n. 19270/2014). Infatti, i Giudici di legittimità hanno stabilito che la protezione sulla prima casa deve essere estesa a tutti i procedimenti esecutivi in corso, anche se antecedenti all’introduzione dell’art. 52, comma 1, lettera g) del sopra menzionato D.L. 69/2013.
Secondo la Cassazione, tale norma non deve essere intesa come “impignorabilità” della prima casa, ma come una disposizione di carattere processuale, che ha lo scopo di limitare e regolare l’azione esecutiva dell’agente della riscossione.
Secondo quanto sostenuto dagli Ermellini, “dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un’ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti di processi iniziati prima”. Nella sentenza, in conclusione, si evince che l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente di riscossione.