Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Nella fase di selezione dei contribuenti da assoggettare a redditometro, gli incrementi patrimoniali rilevano per ciascun periodo di imposta nella misura di un quinto dell’incremento totale.
È la precisazione emersa in un convegno promosso dall’Agenzia della regione Lombardia.
Per la determinazione del reddito in forma sintetica, il nuovo redditometro considera quattro categorie di spese: spese certe, spese per elementi certi, quota di risparmio e incrementi patrimoniali.
La norma introduce una presunzione relativa in base alla quale la totalità delle spese sostenute nel periodo di imposta, si considerano finanziate con redditi provenienti nel periodo medesimo, dando comunque la possibilità al contribuente di dimostrare che le spese sono state finanziate con altri mezzi.
Fin dalla prima emanazione della norma (art. 22, D.L. 78/2010), è stata evidenziata l’incongruità di quanto stabilito in relazione agli investimenti patrimoniali (ad es. acquisto abitazione), i quali, solitamente, vengono finanziati mediante un risparmio di reddito avvenuto in un arco temporale più ampio (la versione precedente dell’art. 38 del D.P.R. 600/73, prevedeva una presunzione di formazione nell’arco di cinque anni delle somme utilizzate per gli investimenti patrimoniali).
Questa anomalia ha spinto l’Agenzia a precisare che in fase di selezione gli incrementi patrimoni effettuati nell’anno verranno assunti esclusivamente nella misura di 1/5.
L’adozione di tale cautela permetterà di individuare con maggiore precisione i potenziali evasori, riducendo notevolmente la platea dei soggetti da sottoporre ad invito.