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pacchetto-ortofloro-plus Multe da 705 euro e ritiro carta di circolazione se l'utilizzatore non è l'intestatario dell'auto

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dal prossimo 3 novembre sarà obbligatorio registrare presso la motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi ha la disponibilità del veicolo per più di 30 giorni senza esserne intestatario. inoltre, dovranno essere indicate le variazioni che comportano il cambio delle generalità delle persone fisiche o la denominazione per quelle giuridiche. tali novità sono state introdotte con l’ultima modifica al codice della strada (l. 120/2010, con l’introduzione del comma 4-bis nell’art. 94 del c.d.s.) e successivamente sono state regolamentate da un apposito d.m. entrato in vigore il 7 dicembre 2012. queste nuove disposizioni saranno applicate a partire dal prossimo 3 novembre, giorno dal quale saranno applicate le sanzioni: 705 euro di multa e il ritiro immediato della carta di circolazione. la normativa ha subito alcune restrizioni in ambito applicativo. a tal proposito la motorizzazione, con la circolare 15513 dello scorso 10 luglio, è intervenuta sulla limitazione temporale di questa normativa, precisando che gli obblighi scatteranno solamente per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014. per chi utilizza già un veicolo non proprio, o ha un’intestazione non aggiornata non dovrà far nulla. soggetti obbligati. in caso di detenzione non abituale (superiore a 30 giorni) di un veicolo di proprietà di terzi, l’obbligo di comunicare tale variazione di possesso alla motorizzazione non è in capo all’intestatario del veicolo, ma all’ “avente causa”, identificabile nei seguenti soggetti:. • comodatario;. • affidatario, in caso di custodia giudiziale;. • locatario / sublocatario, in caso di locazione senza conducente;. • erede;. • utilizzatore, in caso di contratto “rent to buy”. per i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t immatricolati in uso proprio, concessi in comodato per un periodo superiore a 30 giorni, i predetti soggetti sono tenuti a “darne comunicazione al competente umc, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione”. è comunque possibile, previa delega scritta da parte dell’avente causa, che gli obblighi in esame siano adempiuti dall’intestatario del veicoloutilizzando gli appositi modelli allegati a/1 (persone fisiche) e a/2 (persone giuridiche) alla citata circolare n. 15513. soggetti esonerati. sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i seguenti soggetti:. • familiari conviventi;. • i veicoli nella disponibilità di soggetti che esercitano l’attività di autotrasporto, oppure i rimorchi con peso superiore a 3,5 tonnellate. veicoli aziendali. come precisato dalla circolare 1553 del mit, per i veicoli nella titolarità di aziende o enti (detenuti anche a titolo di usufrutto, leasing ecc.), concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni, è stata introdotta una disciplina particolare. nella predetta fattispecie la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante, su delega del comodatario (redatta utilizzando l’apposito modello allegato b/1 alla citata circolare n. 15513) deve presentare istanza volta all’annotazione nell’archivio nazionale dei veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti:. • € 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028;. • € 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001. in presenza di più veicoli concessi in comodato è ammessa un’istanza cumulativa. a fronte dell’istanza è rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nel predetto archivio delle informazioni ricevute. l’attestazione “ai fini della regolarità della circolazione” non deve essere necessariamente tenuta a bordo del veicolo aziendale. la relativa assenza non è quindi sanzionabile. in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario (ad esempio, proroga del comodato, cessazione anticipata), va posta in essere la sopra esposta procedura utilizzando l’allegato b/2 alla circolare n.15513. ©riproduzione riservata
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