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pacchetto-ortofloro-plus I conduttori delle aree edificabili pagano la Tasi

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l’art. 1, comma 669, della l. 147/2013 (legge di stabilità 2014) definisce quale presupposto impositivo per l’applicazione della tasi il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini imu, adeccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. la stretta correlazione fra la tassa sui servizi indivisibili e l’imu, fa si che la presunzione di “non fabbricabilità” delle areepossedute e condotte dacoltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali operi anche con riferimento alla tasi. pertanto, se un coltivatore diretto o iap è proprietario di un terreno definito edificabile dal prg, sul quale vengono esercitate le attività agricole di cui all’art. 2135 del c.c., ad esso sarà applicata la presunzione di “non fabbricabilità”, godendo così dell’esenzione sia dall’imu che dalla tasi. quanto sopra detto non trova applicazione nel caso in cui i terreni siano posseduti da soggetti che non detengono i requisiti iap o cd, oppure nel caso in cui siano concessi in affitto a terzi per la coltivazione. in tali ipotesi, il ministero ha chiarito che il terreno dovrà essere assoggettato a tasi, e il detentore dell’immobile sarà tenuto alla corresponsione della propria quota, stabilita dalla delibera comunale. per il calcolo dell’imposta, dovranno essere utilizzate le regole in capo al proprietario dell’immobile, e pertanto utilizzare l’aliquota prevista per gli immobili diversi dall’abitazione principale. infine, occorre fornire chiarimenti anche per quanto concerne la fattispecie in cui diverse persone fisiche, in possesso di qualifica iap e cd iscritte alla previdenza agricola, decidano di costituire una società di persone alla quale concedono in locazione o comodato i terreni. tale ipotesi trova soluzione della circolare 3/df/2012, la quale afferma che la finzione di non edificabilità continua a sussistere in capo ai soci possessori; pertanto tali terreni saranno considerati non edificabili ai fini imu. il medesimo ragionamento potrà essere esteso anche per quanto riguarda la tasi: trattandosi di terreno agricolo ai fini fiscali, esso risulterà escluso da tale prelievo. ©riproduzione riservata
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