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La sentenza 228/2014 della Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale della norma che prevede una presunzione legale a favore del Fisco di maggiori compensi nei confronti dei professionisti che non sono in grado di fornire le indicazioni sui prelevamenti bancari.
La normativa sulle indagini bancarie è stata modificata dalla legge Finanziaria 2005 ed ha esteso anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo le presunzioni sui prelevamenti nel caso in cui non vengano fornite indicazioni del beneficiario. Sostanzialmente, se il professionista non produceva documentazione necessaria a giustificare le uscite di alcuni importi riscossi, l’amministrazione ritiene che ne derivino compensi percepiti in “nero”. Da ciò si sono sviluppati un grande numero di controlli bancari, che hanno portato i professionisti a dover giustificare alcuni prelevamenti eseguiti spesso per finalità personali.
La Ctr del Lazio ha dovuto rinviare alla Consulta la questione, essendosi trovata ad esaminare una situazione per la quale riteneva illegittima la norma applicata dall’Amministrazione, in quanto estendeva, irragionevolmente, ai redditi di lavoro autonomo la presunzione “costi-ricavi” propria del reddito di impresa.
Tale presunzione può essere ritenuta legittima se applicata ai redditi di impresa, in quanto i prelevamenti non giustificati possono essere sintomatici di acquisti in nero per la successiva rivendita sempre in nero, ma risulta del tutto illogico estenderla anche ai professionisti, poiché in questo caso non vi è una correlazione tra costi e compensi.
La Consulta ha condiviso quanto sostenuto dai giudici della CTR, ritenendo incostituzionale la norma (art. 32, comma 1, numero 2, del D.P.R. 600/73) nella parte in cui si estende la presunzione di maggiori compensi ai lavoratori autonomi. Secondo la Corte, sebbene le figure dell’imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti ambiti affini, (anche per quanto riguarda il diritto nazionale e quello comunitario) per questi ultimi esistono elementi specifici che inducono a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dall’art. 32, in base al quale il prelevamento dal conto corrente corrisponderebbe ad un costo che a sua volta ha prodotto un ricavo. L’attività dei lavoratori autonomi, si caratterizza, infatti, per la preminenza del proprio lavoro, considerando un marginale apparato organizzativo. Per di più, in caso di contabilità semplificata, c’è una fisiologica promiscuità tra entrate e spese personali o quelle effettuate per motivi professionali.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la presunzione nei confronti dei professionisti lede il principio di ragionevolezza e capacità contributiva, essendo del tutto arbitraria l’ipotesi che i prelievi ingiustificati effettuati da parte di un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nella propria attività professionale e che questo sia, di conseguenza, produttivo di un reddito.