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Scadrà il prossimo 31 ottobre il termine ultimo per poter richiedere il rimborso e/o la compensazione del credito Iva dell’ultimo periodo infrannuale (terzo trimestre 2014). Entro tale data i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa dovranno a tal fine presentare l’apposito modello TR in forma telematica.
Ai sensi di quanto riportato dall’art. 38-bis, secondo comma, e dall’art. 30, terza comma, del Decreto IVA, possono accedere al rimborso del credito Iva infrannnuale (a condizione che il credito sia superiore a 2.582,28 Euro), oppure utilizzare il credito stesso per la compensazione di altri tributi, i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- Lavorazioni relative a beni mobili materiali;
- Trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- Prestazione di servizi di cui all’art. 19, comma 3, del D.P.R. 633/72 (servizi esenti di natura creditizia, finanziaria, assicurativa, resi a soggetti stabiliti fuori dall’UE o relativi a beni destinati a essere esportati fuori UE).
L’imposta rimborsabile o compensabile è rappresentata solamente dall’eccedenza detraibile maturata nel trimestre, per cui non si tiene conto dell’eventuale credito riportato dal periodo precedente.
Non si tiene conto inoltre dell’Iva relativa a fatture registrate nel trimestre ma aventi data del trimestre precedente.
Si rammenta che la compensazione del credito può essere operata immediatamente dopo avere presentato il modello TR per importi fino a 5000,00 euro, mentre per importi eccedenti occorre attendere il giorno 16 del mese successivo alla presentazione dell’istanza.