Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
pacchetto-ortofloro-plus Il 31 ottobre scade termine ultimo per il rimborso Iva trimestrale

Please publish modules in offcanvas position.

scadrà il prossimo 31 ottobre il termine ultimo per poter richiedere il rimborso e/o la compensazione del credito iva dell’ultimo periodo infrannuale (terzo trimestre 2014). entro tale data i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa dovranno a tal fine presentare l’apposito modello tr in forma telematica. ai sensi di quanto riportato dall’art. 38-bis, secondo comma, e dall’art. 30, terza comma, del decreto iva, possono accedere al rimborso del credito iva infrannnuale (a condizione che il credito sia superiore a 2.582,28 euro), oppure utilizzare il credito stesso per la compensazione di altri tributi, i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:. soggetti che hanno effettuato operazioni attive la cui aliquota media, maggiorata del 10%, risulti inferiore a quella media degli acquisti e delle importazioni. tale aliquota andrà calcolata fino alla seconda cifra decimale, senza tenere conto delle operazioni relative ai beni ammortizzabili. nel calcolo, devono essere incluse anche le operazioni attive non imponibili, sottoposte al meccanismo del reverse-charge. soggetti che hanno effettuato operazioni non imponibili art. 8/ 8bis/art.9/art.41, per oltre il 25% di tutte le operazioni effettuate. a partire dal 2013 tra le operazioni effettuate vanno considerate anche le operazioni non soggette ad iva ex art. da 7 a 7-septies per le quali è stata emessa fattura. soggetti che hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a due terzi dell’ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili. diversamente dalle atre ipotesi, in questa fattispecie è rimborsabile/compensabile non l’intera eccedenza detraibile nel trimestre, ma solamente quella riferita agli acquisti e alle importazioni di beni ammortizzabili. soggetti non residenti che si sono identificati in italia direttamente o mediante rappresentante fiscale. in relazione a questa ipotesi, si ritiene che possano rientrare in questa previsione anche le stabili organizzazioni, relativamente al credito iva maturato in veste di mere esecutrici degli adempimenti iva per conto del soggetto estero. sul punto comunque non vi sono prese di posizione dell’amministrazione finanziaria. soggetti che effettuano, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, le seguenti prestazioni:. - lavorazioni relative a beni mobili materiali;. - trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;. - prestazione di servizi di cui all’art. 19, comma 3, del d.p.r. 633/72 (servizi esenti di natura creditizia, finanziaria, assicurativa, resi a soggetti stabiliti fuori dall’ue o relativi a beni destinati a essere esportati fuori ue). l’imposta rimborsabile o compensabile è rappresentata solamente dall’eccedenza detraibile maturata nel trimestre, per cui non si tiene conto dell’eventuale credito riportato dal periodo precedente. non si tiene conto inoltre dell’iva relativa a fatture registrate nel trimestre ma aventi data del trimestre precedente. si rammenta che la compensazione del credito può essere operata immediatamente dopo avere presentato il modello tr per importi fino a 5000,00 euro, mentre per importi eccedenti occorre attendere il giorno 16 del mese successivo alla presentazione dell’istanza. ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale