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pacchetto-ortofloro-plus Attività agricole nel mirino del Fisco. I requisiti per passare indenni i controlli sulle attività agrituristiche

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in virtù della crescente attenzione dell'agenzia delle entrate per le attività agricole connesse (in tal sensocircolare 25/e 2014), gli esperti di consulenzaagricola.it continuano la serie di approfondimenti finalizzati a ridurre al minimo la possibilità di incorrere in accertamenti da parte degli organi di controllo. con la circolare di oggi analizzeremo le problematiche legate all'esercizio dell'attività agrituristica. nel corso di questi ultimi anni l’agriturismo ha subito un processo di sviluppo fortemente incentivato attraverso una politica di tutela e di valorizzazione. con il d.m. 13 febbraio 2013 è stato istituito il marchio “agriturismo italia”, ed è stata effettuata una classificazione delle strutture agrituristiche in 5 categorie, a seconda dei servizi offerti. e’ indubbio che tale classificazione possa essere utilizzata dall'amministrazione finanziaria per attuare i piani di verifica su tali tipologie di attività. nei fatti, i controlli saranno finalizzati ad individuare le realtà in cui gli agriturismi sono vere e proprie imprese commerciali di ristorazione e/o alberghiere, senza alcuna connessione con l'attività agricola. infatti, il regime di favore riservato agli agriturismi può far si che vere e proprie attività commerciali, vengano camuffate in aziende agrituristiche che si avvalgono, indebitamente, del trattamento fiscale agevolato. i requisiti dell’attività agrituristica. l'agriturismo è disciplinato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 che, all’art. 2, stabilisce le seguenti condizioni affinché l’attività possa essere considerata "connessa" all'agricoltura:. l'agriturismo consiste nell'attività di ricezione ed ospitalità svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e dai loro familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile;. l'attività di agriturismo deve essere esercitata attraverso l'utilizzazione della propria azienda agricola;. l'attività di agriturismo rimane in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile, le quali di conseguenza devono avere carattere principale. lo stesso articolo 2 della legge n. 96/2006 ha, inoltre, fornito un'elencazione delle attività che rientrano nel concetto di agriturismo:. - dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori;. - somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi quelli a carattere alcolico e super alcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi dop, igp, igt, doc e docg; sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne (attenzione: affinché possa considerarsi verificato il requisito della “prevalenza dei prodotti propri” occorre fare rifermento alle singole leggi regionali; ad esempio in emilia romagna i prodotti derivanti dall’esercizio dell’attività agricola principale devono rappresentare, in valore, almeno il 35 per cento del prodotto totale annuo utilizzato. tale percentuale è ridotta al 25 per cento per le aziende situate nel territorio ricompreso in comunità montane o in unioni di comuni montani”.). - organizzare degustazione di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini;. - organizzare, anche all’esterno dell’azienda, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo. il necessario rapporto di connessione/complementarietà dell’attività agrituristica con l’attività agricola principale è stato confermato dalla stessa corte di cassazione che con la sentenza 24430/2008 ha affermato, in maniera molto chiara, che “il riconoscimento della qualità agrituristica dell’attività di “ricezione ed ospitalità”, quindi, secondo la norma, richiede la contemporanea sussistenza (a) della qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la esercita, (b) dell’esistenza di un “rapporto di connessione e complementarietà” con l’attività propriamente agricola e (c) della permanenza della principalità di quest’ultima rispetto all’altra. a contrario, ovviamente, si deduce che per la norma non può mai essere considerata “agrituristica” una attività di “ricezione” e di “ospitalità” svolta da un imprenditore che non possa qualificarsi “agricolo” ovvero che non sia o non sia più nel detto rapporto di “connessione e complementarietà” con l’attività agricola o, comunque, che (evidentemente per il suo sviluppo o per l’impegno lavorativo richiesto o per l’entità dei capitali impiegati) releghi quest’ultima in posizione del tutto secondaria.”. il regime fiscale. al sussistere dei requisiti sopra elencati le attività agrituristiche possono usufruire di un regime fiscale di favore disciplinato dall'articolo 5 della citata legge n. 413/91. si tratta di un regime forfetario – da considerarsi regime naturale - che si applica a condizione che l'attività agrituristica sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni amministrative previste dalle leggi regionali. tale regime non è obbligatorio, per cui si può optare per la determinazione dei redditi e dell'iva con metodi ordinari. l’opzione, vincolante per almeno un triennio, deve essere comunicata nella dichiarazione iva ed è valida anche ai fini delle imposte sul reddito. imposte dirette. dal punto di vista delle imposte sui redditi, è stabilito che il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi derivanti dall'attività agrituristica un coefficiente di redditività pari al 25%. non concorrono a formare il reddito né le plusvalenze, né le minusvalenze. l’agenzia delle entrate, con risoluzione n. 2/e del 22 gennaio 2010, ha chiarito che i contributi regionali in conto impianti sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito. naturalmente, i costi non sono deducibili. contrariamente a quanto previsto per l'imposta sul valore aggiunto, ai fini dei redditi il coefficiente di redditività può essere applicato soltanto dalle ditte individuali e dalle società di persone, con esclusione, quindi, delle società di capitali ed enti commerciali. iva. per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, il regime forfettario consiste nell'applicazione di una percentuale di detrazione pari al 50% dell'iva sulle operazioni attive relative all'agriturismo. il regime è applicabile a tutti i soggetti che esercitano tale attività, sia in forma individuale, che in qualsiasi forma societaria. si precisa che il regime di favore non comporta, comunque, l’esonero dagli obblighi contabili previsti in applicazione delle norme tributarie e civilistiche per lo svolgimento di attività commerciali (contabilità semplificata od ordinaria) ai fini della determinazione del reddito, mentre ai fini iva vi è l'obbligo della separazione dell'attività ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, del d.p.r. 633/72. nonostante l’agenzia delle entrate con la circolare ministeriale n. 7 del 10 febbraio 1992 abbia precisato che l'obbligo di separazione delle attività non sussiste nel caso in cui per entrambe le attività (agricoltura ed agriturismo) si sia optato per il regime normale, riteniamo sempre opportuna la separazione, poiché così facendo si può evidenziare in maniera incontrovertibile il passaggio dei prodotti dall’attività agricola principale a quella agrituristica. attenzione, la separazione volontaria delle attività genera l’indetraibilità dell’iva assolta per i beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente (art. 36, comma 3, d.p.r. 633/72). opzione per il regime ordinario. come sopra detto, l’art. 5, comma 3, della legge n. 413/91, prevede la facoltà di rinunciare al regime forfetario, esercitando l’opzione per la determinazione del reddito e per la detrazione iva nei modi ordinari, mediante comunicazione nella dichiarazione annuale iva relativa al primo anno di esercizio dell’opzione. la scelta di optare per il regime ordinario determina importanti conseguenze sia ai fini iva, sia ai fini delle imposte dirette:. imposte dirette: in caso di opzione per il regime ordinario è necessario predisporre la situazione patrimoniale di partenza, al fine di individuare i beni utilizzati nell’attività agrituristica e suscettibili di ammortamento deducibile (d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 689). iva: nell’ipotesi di opzione per il regime ordinario si pone il problema della detrazione dell’iva assolta sugli investimenti anche di tipo immobiliare. in sostanza, occorre verificare se l’iva pagata per l’acquisto dei predetti beni sia imputabile all’attività agrituristica in regime ordinario, quindi detraibile (iva da iva) o all’attività agricola in regime speciale. a tal proposito l’agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 65/e del 2009, ha precisato che per il principio dell’inerenza l’iva pagata sugli investimenti, anche di tipo immobiliare, deve essere recuperata dalla gestione agrituristica e non da quella agricola. in sostanza, se il bene è strumentale all’esercizio dell’attività agrituristica (nel caso oggetto della risoluzione si trattava di una piscina) l’iva assolta per la realizzazione del bene è detraibile nell’ambito dell’attività agrituristica in regime ordinario, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 del d.p.r. 633/72. occorre evidenziare che nella richiamata risoluzione l’agenzia, al fine di verificare la strumentalità del bene, ha fatto espresso riferimento alla normativa di carattere regionale che, nel caso trattato, prevedeva espressamente che la piscina potesse essere utilizzata nell’ambito dell’attività agrituristica. alla luce di ciò, al fine di verificare l’inerenza dei beni è sempre opportuno consultare anche la normativa di carattere regionale. la contabilità separata. ai fini della separazione delle attività, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del d.p.r. 633/72, devono essere osservati i seguenti adempimenti:. - fatturazione ed annotazione dei passaggi di beni dall'attività agricola all'attività agrituristica;. - detrazione iva per acquisto di beni e servizi di uso promiscuo nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività agrituristica, se per tale attività non si applica il regime forfetario;. - liquidazioni iva distinte per ciascuna attività; i versamenti possono coincidere se la periodicità è la stessa per entrambe le attività;. - presentazione di un’unica comunicazione dati iva, cumulativa per entrambe le attività;. - presentazione di un’unica dichiarazione iva, compilando due distinti intercalari. irap. in ordine all’imposta regionale sulle attività produttive, il valore della produzione è soggetto alla aliquota ordinaria delle attività commerciali e non a quella ridotta prevista per le attività agricole. per quanto riguarda i criteri di determinazione del valore della produzione, le imprese agrituristiche che applicano il regime forfetario seguono le regole delle imprese agricole: considerano, cioè, i componenti positivi e negativi in base alle registrazioni iva. i fabbricati adibiti all’attivita’ di agriturismo. nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 96/2006, per lo svolgimento delle attività agrituristiche possono essere utilizzati gli edifici o parte di essi già esistenti sul fondo (assimilati ai fabbricati rurali). l’articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 228/2001, prevede che alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, lettera a), ed all’articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. ne consegue che, sussistendo le condizioni ivi previste, le concessioni possono usufruire di esenzioni dal pagamento del contributo di costruzione. l’articolo 3 della legge n. 96/2006 stabilisce che i fabbricati utilizzati per l’esercizio dell’attività agrituristica sono assimilati ad ogni effetto ai fabbricati rurali ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557/93 e dall’art. 3 della legge 96/2006. pertanto, ai fini imu tali fabbricati saranno assoggettati alla disciplina propria dei fabbricati rurali, mentre, sotto il profilo dell’imposizione diretta, finché viene esercitata l'attività agrituristica saranno esclusi dal reddito, in quanto strumentali all'attività commerciale a norma dell'articolo 43 del tuir. la qualifica di fabbricati rurali e la stretta connessione dell’attività agrituristica con l’attività agricola principale, fanno si che i fabbricati adibiti all’attività di agriturismo siano inscindibili dai terreni agricoli. pertanto, se il fabbricato fosse venduto/affittato, escludendo dall’operazione il terreno agricolo, lo stesso perderebbe indubbiamente la qualifica di fabbricato rurale con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano. l’impossibilità di dividere il fabbricato dal terreno fa si che l’unico modo per poter consentire a soggetti terzi di gestire l’attività di agrituristica sia quello di stipulare un contratto di associazione in partecipazione. non solo, il riconoscimento del requisito della ruralità è strettamente legato all’esercizio dell’attività agrituristica; pertanto, deve escludersi che nell’immobile possano essere esercitate attività di tipo commerciale. si pensi, ad esempio, al caso in cui il contribuente decida di affittare con continuità il fabbricato per l’organizzazione di matrimoni; orbene, l’esercizio di tali operazioni determina una destinazione del fabbricato diversa da quella agricola/agrituristica, comportando la perdita dei requisiti della ruralità. ©riproduzione riservata
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