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Il Ddl Stabilità introduce nuovamente la possibilità di rivalutare le partecipazioni, i terreni agricoli ed edificabili posseduti alla data del 1° gennaio 2015.
Se tale riapertura sarà confermata nella conversione in legge, le società semplici, persone fisiche ed enti non commerciali potranno nuovamente rideterminare il costo dei terreni e delle partecipazioni in base al valore indicato nella perizia di stima, con la possibilità di far azzerare la plusvalenza nel caso in cui si proceda con la vendita del bene.
La nuova norma non prevede alcuna modifica rispetto a quella precedente; infatti, l’unica modifica inserita dal Ddl stabilità riguarda il prolungamento dei termini per poter usufruire dell’agevolazione, che slittano al 30 giugno 2015.
Entro detto termine, chi vorrà usufruire del beneficio, dovrà presentare una perizia di stima (effettuata da un soggetto abilitato) e procedere al versamento dell’imposta sostitutiva, calcolata applicando al valore del bene risultante dalla perizia, una delle aliquote previste dalla L. 448/2001. In particolare, per le partecipazioni non qualificate l’aliquota da applicare è quella del 2%, mentre per quelle qualificate e per i terreni, si applica l’aliquota del 4%.
L’imposta dovrà poi essere versata in unica rata entro il 30 giugno, oppure potrà essere suddivisa in tre rate annuali di pari importo; in quest’ultimo caso si applicheranno gli interessi in misura pari al 3% annuo.
In merito alle rivalutazioni di terreni e quote, riteniamo opportuno evidenziare che l’Agenzia delle entrate si è recentemente espressa in merito all’operatività di tale istituto in caso di donazione del bene. In particolare, con risoluzione n. 91/E del 2014 è stato precisato che la donazione non consente ai donatari di detrarre l’imposta sostitutiva assolta sulla rivalutazione a cura del donante.
Nello specifico, il caso proposto riguardava la donazione di quote di società già sottoposte a rivalutazione a cura dei proprietari con l’assolvimento dell’imposta sostitutiva del 2-4%. A loro volta, i beneficiari della donazione hanno provveduto a rivalutare nuovamente le partecipazioni, ritenendo di scontare dall’imposta sostitutiva dovuta, quella assolta dai dante causa (possibilità introdotta dall’art. 7, comma 2, lett. ee) del D.L. 70/2011).
Sul punto, l’Agenzia ha espresso parere contrario; infatti, ha ritenuto che il costo fiscalmente riconosciuto nel trasferimento delle quote è quello riconosciuto fiscalmente in capo al donante, poiché l’imposta sostitutiva assolta dallo stesso ha comunque avuto la funzione di rideterminare il costo della partecipazione e quindi non può essere compensata, in quanto farebbe venir meno il costo fiscale medesimo.
L’interpretazione dell’Agenzia deriva da un dato letterale, sancito dall’Art. 7, comma 2, lettera e) del D.L. 70/2011, che prevede che lo scomputo dell’imposta sostitutiva in caso di successiva rideterminazioni del valore, presuppone che la detrazione sia effettuata dallo stesso soggetto che ha versato l’imposta sostitutiva.