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Tra le varie novità introdotte dal DDL Stabilità meritano particolare attenzione quelle inerenti alla lotta all’evasione fiscale ed in particolar modo le modifiche apportate all’istituto del ravvedimento operoso.
In particolare, da quanto si evince dalla bozza del provvedimento i contribuenti destinatari di un processo verbale di contestazione o fatti oggetto di attività ispettive, potranno comunque avvalersi dell’istituto deflattivo del ravvedimento operoso fino alla data di notifica dell’avviso di accertamento.
L’istituto del ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13 del DLgs 472/97 e consente all’autore di omissioni o di irregolarità, commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi spontaneamente, fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative.
Fino ad oggi l’inizio di attività di verifica o di accertamento precludeva al contribuente la possibilità di usufruire di tale strumento, ma se la legge di stabilità dovesse essere approvata nella versione attuale, tale principio verrebbe sovvertito, concedendo al contribuente la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso anche in caso di verifica già iniziata, ponendo quale unico limite la notifica dell’avviso di accertamento.
Alla luce di ciò, il contribuente avrebbe una doppia possibilità per poter definire le violazioni: la regolarizzazione volontaria attraverso il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/97) oppure l’adesione al PVC (dell’art. 5-bis del D.Lgs. 218/97). Occorre evidenziare come, in questo quadro normativo, il mantenimento dell’istituto dell’adesione non avrebbe significato, tanto che, a decorrere dal 2016, la bozza del decreto ne prevede l’eliminazione.
Oltre a ciò, il DDL disciplina la possibilità di effettuare il ravvedimento con benefici sanzionatori decrescenti man mano che aumenta il ritardo della regolarizzazione rispetto al tempo della violazione.
Le modifiche dovrebbero essere operative a partire dall’entrata in vigore della legge di Stabilità, con la conseguente possibilità di sanare in un termine più ampio rispetto al passato le eventuali violazioni commesse, includendo anche quelle effettuate nel 2014 e le violazioni che precedentemente non potevano essere sanate.