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pacchetto-ortofloro-plus Piccola  proprietà contadina, non si decade se si affitta il terreno nei cinque anni dall'acquisto

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la locazione temporanea del fondo effettuata nel quinquennio successivo all’acquisto del terreno per il quale si è beneficiato della ppc, non comporta la decadenza automatica dai benefici. tale principio è stato affermato dalla ctp di foggia con la sentenza 1905/01/2014. la normativa della ppc, introdotta dalla l. 604/54 e poi riformulata dal d.l. 194/2009, prevede in favore dei coltivatori diretti o iap che intendono acquistare un terreno agricolo, l’applicazione della sola imposta catastale nella misura proporzionale dell’1% (registro e ipotecaria in misura fissa). si decade dall’agevolazione nel caso in cui l’acquirente decida, prima del decorso di un quinquennio dall’acquisto, di alienare volontariamente i terreni, oppure di cessare di coltivarli direttamente. nel caso esaminato dalla ctp di foggia, il coltivatore diretto acquirente di un terreno agricolo, ha concesso in locazione l’appezzamento in questione prima che fossero decorsi i cinque anni. il ricorrente ha giustificato la scelta con la normale rotazione agraria (pratica riconosciuta dall’art. 11, comma 3, d.lgs. 228/2011), per la quale non si incorre in decadenza in caso di alienazione derivante dall’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali, che hanno come scopo quello di favorire l’impresa agricola. in estrema sintesi, i giudici pugliesi hanno riconosciuto la possibilità di sospendere la coltivazione diretta per aderire alla pratica di rotazione agraria, purché sia volta a favorire la fertilità dei terreni. di tutt’altra opinione la ctp di piacenza, la quale ha confermato la decadenza dai medesimi benefici ad una famiglia di coltivatori diretti che, dopo aver acquistato un terreno rispettando i requisiti per il beneficio della ppc, hanno stipulato un contratto di compartecipazione agraria con un’altra azienda agricola, con lo scopo di coltivare il fondo in forma associata. secondo i giudici, il contratto di compartecipazione configura una cessione di fatto del terreno da parte del proprietario a favore del compartecipato. da ciò ne deriva che il proprietario decade dai benefici in quanto non conduce direttamente il terreno. a tal proposito, riteniamo opportuno evidenziare che il contratto di compartecipazione è un contratto associativo in cui le parti hanno un ruolo imprenditoriale fondamentale e ben preciso. infatti, ciascuna di esse apporta i fattori necessari per la coltivazione al fine di dividerne il prodotto. ciò fa si che la natura di imprenditore agricolo e la conduzione del fondo debba essere riconosciuta ad entrambe i soggetti operanti in compartecipazione; pertanto non possiamo ritenere condivisibile l’orientamento espresso dal collegio di piacenza. ©riproduzione riservata
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