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Con la conversione in legge (Legge 11 agosto 2014 n. 116) con modificazione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è consentito effettuare” la combustione controllata in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture” che rientra così nelle normali pratiche agricole.
La normativa prevede quindi la combustione di tali materiali in piccoli cumuli in campo nel limite di tre metri steri (il metro stero corrisponde a un metro cubo di legna accatastata) per ettaro al giorno nella zona dove gli stessi provengono. Tuttavia il Comune dovrebbe dotarsi di regolamenti che prevedano a livello locale la corretta modalità di tali attività con periodi ed orari indicati e con eventuali vincoli e/o sospensioni e/o divieti alle bruciature.
Di seguito si riportano alcune prescrizioni, di norma emanate dalla Struttura Fitosanitaria competente per territorio, da rispettare nello svolgimento dell’attività di bruciatura dei residui vegetali:
Fermo restando il limite di tre metri cubi per ettaro giornalieri, la combustione in pieno campo dei residui vegetali deve avvenire nel punto più distante da edifici e strade o comunque ad almeno cento metri di distanza limitando quanto più possibile la dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
Si devono evitare combustioni di residui vegetali entro una fascia di cento metri da ferrovie ed altre vie di comunicazione, e soprattutto nelle vicinanze di linee elettriche e telefoniche;
La combustione in aree agricole nei pressi di aree boschive dovrà essere fatta ad una distanza minima di duecento metri dai boschi realizzando comunque una fascia di sicurezza attorno alla zona di bruciatura;
La zona di combustione deve essere sempre isolata prevedendo una fascia di sicurezza circostante, libera da residui vegetali, di almeno cinque metri limitando l’altezza ed il fronte del fuoco;
Il produttore proprietario o conduttore del fondo deve garantire la continua vigilanza delle fasi di combustione dall’accensione allo spegnimento del fuoco e non abbandonare per nessun motivo la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
L’operazione di bruciatura deve svolgersi nelle giornate senza forte vento e durante il giorno nella fascia oraria diurna tra il sorgere del sole fino al tramonto prima del calar del sole e comunque in condizioni di buona visibilità, qualora sopravvengano vento ed altre condizioni avverse di pericolo che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco deve essere immediatamente spento;
E’ assolutamente vietata la combustione di materiali, rifiuti o sostanze diversi dai residui vegetali (rifiuti in genere);
Le ceneri originatesi dalla combustione del materiale vegetale vanno distribuite in pieno campo come ammendanti e fertilizzanti del terreno.
Tuttavia occorre verificare sempre che il Comune, per particolari situazioni ambientali, non preveda ulteriori, diversi e particolari vincoli e/o divieti alle bruciature di residui vegetali.