Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con il Decreto semplificazioni è stato ampliato il periodo di osservazione per le società ritenute di comodo.
La nuova normativa prevede l’ampliamento da tre a cinque periodi di imposta in perdita fiscale per i quali una società può essere considerata non operativa. È un intervento provvisorio, in attesa della revisione completa della disciplina delle non operative, prevista nella Legge delega 23/2014.
Con il D.L. 138/2011 è stato stabilito che le società che dichiarano perdite fiscali per un triennio sono considerate “di comodo” a partire dal periodo di imposta successivo. Si tratta di una disciplina comunque distinta rispetto a quella originaria delle società non operative ed è stata introdotta al fine di penalizzare le società che si presume non svolgano nessuna attività economia.
La nuova normativa, introdotta con lo scopo di ridurre il raggio di applicazione della norma, prevede che il periodo di osservazione sia prolungato da 3 a 5 anni.
In deroga allo Statuto dei Diritti del Contribuente, l’efficacia della disposizione decorrere dal periodo di imposta in cui entra in vigore il decreto, pertanto dal 2014. Così facendo, il periodo da considerare in Unico 2015 sarà dal 2009 al 2013 (per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare). Mentre, per il modello Unico 2014, si è dovuto considerare il triennio 2010- 2012.
Visto il carattere della disposizione, ora ci si chiede se possa essere utilizzata per disconoscere l’applicabilità della disciplina delle società di comodo in capo a quelle società che hanno dichiarato perdite fiscali per tre periodi di imposta, visto che ora la norma ne richiede cinque.
Riteniamo di aderire alla tesi che considera la norma di carattere procedimentale (quindi retroattiva); pertanto, chi in passato è diventato di comodo per aver dichiarato perdite fiscali per tre periodi di imposta, ora potrà fare valere tale disposizione in sede di difesa eccependo che il periodo di osservazione non è di tre anni ma bensì di cinque.