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Come ogni anno, il mese di ottobre rappresenta il periodo di maggiore intensità per la stipula e il rinnovo di contratti di locazione di fondo rustico in deroga, ai sensi dell’art. 45 della L. 203/82.
Infatti, l’11 Novembre rappresenta l’inizio dell’annata agraria, data, a partire dalla quale, i contratti agrari producono i loro effetti.
Di fatto, i patti agrari rappresentano specifici accordi tra le parti, derivanti dalle caratteristiche che variano a seconda del fondo oggetto della locazione, dal progetto imprenditoriale che su quel fondo viene programmato e comunque da qualsiasi altro elemento concordabile al fine di valorizzare il fondo e sviluppare la competitività dell’azienda agricola stessa.
Trattandosi proprio di accordi in deroga alla normativa, è necessario che ci si attenga strettamente a quanto previsto dalla norma di riferimento (L. 203/82), al fine di evitare conseguenze negative che penalizzerebbero fortemente una delle parti. Infatti, la non efficacia dell’accordo, ha come conseguenza l’annullamento di quanto pattuito tra le parti con la conseguente riconduzione a tutte le norme previste dalla L. 203/82 (che regolano la durata, i miglioramenti fondiari, opere di manutenzione ecc..).
Riteniamo opportuno evidenziare che quest’anno, i nuovi affitti, avranno un valore strategico in vista dell’entrata in vigore della nuova PAC 2014-2020. Infatti, i contratti di locazione avranno anche rilevanza per l’ottenimento della qualifica di Agricoltore Attivo (a tal proposito si rimanda alla circolare 206/2014 di ConsulenzaAgricola.it), prioritario al fine dell’ottenimento degli aiuti UE. Saranno pertanto fondamentali la durata degli stessi, e la qualità dei medesimi, intendendo, per esempio, l’accordo tra il titolare e l’affittuario per la miglioria del fondo stesso.
Infine, ricordiamo che per poter stipulare i contratti è necessario che ogni parte sia assistita dalla propria associazione di categoria ai sensi di quanto disposto dall’art. 45 della L. 203/82.