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La vendita diretta dei prodotti agricoli è regolata dall’art. 4 del D.Lgs. 228/2001, e prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. In questa circolare, gli esperti di Consulenzaagricola.it tratteranno la particolare casistica di vendita diretta in forma itinerante, da parte di imprenditori agricoli di funghi epigei (con tale definizione si intendono i funghi cresciuti e raccolti in natura).
In linea generale, la vendita diretta presuppone un’attività agricola principale di cui all’art. 2135 c.c., in quanto i prodotti oggetto di vendita devono provenire, prevalentemente, dall’esercizio dell’attività di coltivazione dei fondi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo a cui poter affiancare anche i prodotti agricoli acquistati presso terzi.
La fattispecie analizzata in questa sede, riguarda la vendita di funghi nati spontaneamente su terreni non nella disponibilità dell’imprenditore e, pertanto, senza che venga effettuata alcun tipo di lavorazione sul prodotto stesso.
Tali caratteristiche fanno si che a tali prodotti non sia applicabile la disciplina in materia di vendita diretta di prodotti agricoli, proprio perché l’attività di raccolta e vendita di questo genere di prodotti non viene considerata dall’Amministrazione quale attività agricola, ma come attività commerciale e, pertanto, assoggettata alla disciplina fiscale all’ordinario trattamento fiscale.
Inoltre si evidenzia che il medesimo articolo 4, più volte menzionato, sebbene semplifica le procedure amministrative per la vendita itinerante, fa salva l’osservanza delle norme in materie di igiene e sanità. Proprio a tal proposito, una specifica Ordinanza del Ministero della Salute, vieta “la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all’art. 28 del D.Lgs. 114/1998.”
Alla luce di quanto sopra citato ed esplicato, possiamo dire con certezza che la vendita di funghi raccolti non può essere ricompresa nella normativa della vendita diretta dei prodotti agricoli, considerando la provenienza del prodotto, e lo specifico divieto posto da parte del Ministero della Salute.