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Il prossimo 30 novembre scadrà il termine ultimo per la scelta dell’opzione per la rimodulazione degli incentivi per gli impianti produttivi di energia da fonti fotovoltaiche con potenza superiore a 200 KW.
La rimodulazione, introdotta dall’art. 26 del D.L. 91/2014, impone all’operatori di optare per una delle seguenti soluzioni:
a) L’estensione da 20 a 24 anni del periodo incentivante, a fronte di una riduzione del valore unitario dell’incentivo di entità dipendente dalla durata del periodo incentivante;
b) Il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione dell’incentivo per un periodo, e di un corrispondente aumento dello stesso per un secondo periodo, in base a percentuali definite dal MISE;
c) Il mantenimento dell’orizzonte ventennale, a fronte di una riduzione percentuale crescente a seconda della dimensione degli impianti.
Nell’eventualità in cui l’operatore non effettui alcuna scelta, il GSE applicherà d’ufficio l’opzione c).
Per una più approfondita ed esaustiva analisi delle tre opzioni di rimodulazione, rinviamo alla nostra circolare n. 261/2014 e all’apposito applicativo “rimodulazione incentivi fotovoltaico”, strumento, quest’ultimo, indispensabili per una valutazione economica della scelta.
Come già evidenziato nelle nostre precedenti circolari, la rimodulazione degli incentivi ha destato molto scalpore tra gli operatori del settore, i quali hanno rilevato numerosi profili di illegittimità della norma.
La misura voluta dal Governo per evidenti motivi di gettito, interviene a modificare gli equilibri economici su rapporti di durata già definita, regolamentati da contratti di carattere privatistico (le convenzioni con il GSE) che hanno determinato investimenti e costi basati su previsioni finanziarie in cui l’incentivo è parte determinante del profitto.
Proprio quanto sopra esplicato a nostro avviso risulta palesemente in contrasto con i limiti costituzionali alla retroattività delle leggi e con il principio di tutela dell’affidamento, sorto in maniera legittima nei soggetti che hanno avviato un’iniziativa energetica.
Per di più, la normativa dello “spalma incentivi” si pone in contrasto con gli obblighi recepiti dal nostro paese con la sottoscrizione del Trattato sulla Carta Europea dell’Energia.
Da ciò deriva la violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, poiché la normativa voluta dal Governo si pone in contrasto con l’obbligo di assicurare agli investitori “condizioni stabili” oltre che “eque, favorevoli e trasparenti”, per lo sviluppo delle proprie iniziative.
Visti gli evidenti profili di illegittimità della disposizione, che hanno già spinto numerosi operatori del settore a sollevare questioni di legittimità avanti alla Consulta e alla Commissione Europea, potrebbe essere opportuno adottare alcuni accorgimenti in sede di scelta dell’incentivo.
COSA FARE?
Sebbene non sia possibile prevedere l’esito e gli effetti delle richiamate questioni di legittimità, l’operatore, orientato a scegliere l’opzione c), potrebbe anche non far pervenire alcuna comunicazione al GSE, poiché, tale opzione gli sarebbe comunque attribuita d’ufficio.
In sostanza, non esprimendo una scelta, si eviterebbe di accettare implicitamente la rimodulazione, e ciò potrebbe tornare utile nel caso di esito positivo della questione di illegittimità costituzionale.
Infatti, così facendo, al contribuente non potrebbe essere contestato di aver accettato quanto previsto dalla normativa.
Inoltre, potrebbe essere valutata l’opportunità di mettere in mora il GSE per l’erogazione di quanto effettivamente dovuto, mediante l’invio di una semplice PEC o raccomandata a.r. valida anche ai fini interruttivi della prescrizione.
Per ogni necessità il nostro ufficio studi è disponibile a fornire l’assistenza e la consulenza necessaria.