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pacchetto-ortofloro-plus L'impianto fotovoltaico non cambia la destinazione urbanistica del terreno

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la costruzione di un impianto fotovoltaico su un terreno agricolo non comporta la variazione urbanistica di quest’ultimo, lasciando invariata l’imposizione ai fini delle imposte locali. a tali condivisibili conclusioni è recentemente giunta la commissione tributaria provinciale di brindisi che con la sentenza n. 1032/2/14 dello scorso 16 settembre, si è espressa in merito ad un avviso di accertamento ici/2011. la casistica oggetto di contenzioso riguardava una società titolare di un diritto di superficie su cui è stato realizzato un impianto fotovoltaico. il comune riteneva che il terreno oggetto di locazione, essendo ritenuto edificabile, dovesse essere oggetto di tassazione secondo due diverse modalità:. una prima tassazione riguardante il terreno ove sorge l’impianto, tassato come terreno edificabile;. una seguente tassazione relativa alle opere eseguite;. i giudici di prime cure della provincia pugliese, dopo aver verificato che i terreni oggetto di tassazione ricadevano tutti in zona agricola, hanno stabilito che l'area, nonostante la possibilità di installare l'impianto, mantiene la sua destinazione urbanistica originaria, con la conseguenza che anche ai fini delle imposte locali (nel caso di specie ici, ma tale principio è applicabile anche all'imu e alla tasi) non può essere inquadrato come area edificabile. la commissione ha rilevato quanto disposto dall’art. 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, il quale stabilisce che “gli impianti di produzione di energia elettrica… possono essere ubicati anche in zone classificate come agricole dai vigenti piani urbanistici”. per di più, la sentenza richiama quanto disposto dall’art. 5, comma 9, del d.m. 19/02/2007, attuativo di tale disposizione, che prevede: “ai sensi dell’art. 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003 anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza necessità di variazione della destinazione urbanistica”. rileviamo infine che, anche il notariato, con lo studio n. 24/2012/t, ha raggiunto le medesime conclusioni. ©riproduzione riservata
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