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pacchetto-ortofloro-plus Piccola proprietà contadina. Non sempre il  trasferimento nei cinque anni pregiudica l'agevolazione

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in ambito dell’imposizione indiretta attinente gli atti di compravendita di immobili, intendendo come tali sia terreni che fabbricati, vi sono state una serie di modifiche che hanno portato da un lato la rimodulazione delle aliquote e dall’altro l’eliminazione di una serie di agevolazioni, ad eccezione di quella prevista per la piccola proprietà contadina. tale agevolazione prevede lo sconto dell’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e solamente l’imposta catastale con l’aliquota dell’1%. inoltre, non è dovuta l’imposta di bollo sugli atti e le relative copie. l’agevolazione è disciplinata dall’art. 2, comma 4-bis della legge n. 25/2010, ed è riservata ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. per coltivatori diretti si intendendo coloro che svolgono le attività di cui all’art. 2135 del c.c., a condizione che la forza lavoro sua e dei propri familiari non sia inferiore ad un terzo di quella necessaria. sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale (iap), ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 99/2004, i soggetti che rispettano i seguenti requisiti:. sono in possesso delle conoscenze e competenze professionali ex articolo 5 regolamento n.1257/1999/ce;. dedicano alle attività ex articolo 2135 codice civile almeno il 50% del proprio tempo;. almeno il 50% del proprio reddito deriva dall’attività agricola, non includendo nel computo eventuali redditi da pensione. i soggetti che detengono i requisiti di cui sopra, in sede di stipula dell’atto notarile, dovranno esprimere la volontà di fruire dall’agevolazione. ad oggi non è più necessario presentare la documentazione attestante i requisiti inerenti all’attività svolta e requisiti di idoneità del fondo alla formazione e all’arrotondamento della piccola proprietà contadina. sono previste cause di decadenza da tale agevolazione, se entro un quinquennio dalla data di acquisto, si verifica una delle seguenti ipotesi:. viene alienato volontariamente il fondo;. viene a meno la conduzione e/o la coltivazione diretta del fondo. in deroga espressa alle previsioni di cui sopra, l’art. 11 comma 3 del d.lgs. 228/2001, esclude la perdita dell'agevolazione nell’eventualità in cui il cd o iap ceda o conceda il terreno in godimento in favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo che esercitano anch’essi l’attività di cui all’art. 2135 del c.c. inoltre, non si incorre in decadenza se l’alienazione del terreno effettuata entro i cinque anni, avviene per attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore. contemporaneamente, vi sono state un susseguirsi di interventi di prassi sul tema, tra le quali, assume particolare importanza la risoluzione n. 455/e/2008. in tale documento, l’agenzia ha negato la revoca dell'agevolazione nel caso di conferimento del terreno in una sas ove l'originario acquirente del terreno (cd) sia socio accomandatario, insieme al coniuge e al figlio, in quanto l’operazione è stata compiuta per “una riorganizzazione finalizzata a promuovere lo sviluppo e la modernizzazione dell’attività agricola, coerentemente con la ratio che ha ispirato gli interventi legislativi volti a riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo anche alle società”. ovviamente il conferente dovrà rimanere accomandatario della sas e coltivare direttamente il fondo. medesima previsione, nel caso in cui il coltivatore che conceda inaffittoil terreno a unasocietà di persone costituita tra lo stessoconcedente, ilconiuge, iparentientro il terzo grado e gliaffini entro il secondo (risoluzione n.279/e del 4 luglio 2008). mentre, con la risoluzione 227/e/2009, è stato confermata la decadenza nel caso di conferimento in una srl agricola di nuova costituzione. l’agenzia ha giustificato tale impostazione in ragione della natura giuridica dell’ente e della non coincidenza, all’interno della composizione sociale, di soggetti di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 228/2001. ©riproduzione riservata
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