Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
pacchetto-ortofloro-plus Dichiarazione precompilata: responsabilità a carico del professionista

Please publish modules in offcanvas position.

a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi sarà avviato, in forma sperimentale, il modello 730 precompilato. l’errata integrazione, correzione o modifica dei modelli, da parte di professionisti e caf, i quali sono tenuti a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione, comporterà in capo ad essi una grossa responsabilità per la quale saranno chiamati a rispondere del debito tributario e delle relative sanzioni sorte in capo al contribuente. per evitare di incorrere in queste gravi conseguenze, potrà essere seguita la strada della scelta dell’unico, anziché del 730, oppure far si che il cliente si munisca delle credenziali entratel al fine di trasmettere autonomamente la dichiarazione. la normativa sulle sanzioni è disciplinata dall’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto semplificazioni, il quale prevede il pagamento di una somma, da parte del professionista, pari all’imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti al cliente. tali importi non sarebbero poi rimborsati da nessuna compagnia assicurativa, in quanto non sono qualificabili come entità del danno subito ma bensì come sostituzione nel debito di imposta del contribuente. sembra del tutto inspiegabile l’accanimento del legislatore nei confronti dei soggetti intermediari, senza dei quali non sarebbe possibile procedere con l’avvio del modello 730 precompilato. infatti, non si ricorda nell’ordinamento vigente una norma che prevede a carico di un soggetto terzo rispetto all’obbligazione tributaria, di farsi carico del debito fiscale altrui oltre che delle relative sanzioni ed interessi. si potrebbe pensare che lo scopo del legislatore possa essere il finanziamento dei costi per l’avvio della dichiarazione precompilata, ma ovviamente nessuno studio professionale, nè tantomeno i caf, sarebbero disposti ad accollarsi un rischio così elevato per l’errato invio di una dichiarazione dei redditi. vi sono comunque alcuni escamotage per potersi sollevare da tale responsabilità. la prima riguarda la strada del modello unico. tale ipotesi risulta conveniente nel momento in cui il cliente chiude la propria posizione irpef a debito, in quanto il dirottamento dal 730 al modello unico non rileverebbe nessuna controindicazione per il contribuente. tale opzione potrebbe avere riscontri paradossali. nell’anno di debutto del 730 precompilato, visto come una delle più grandi semplificazioni in campo fiscale, si arriverebbe ad avere un numero di tali dichiarazioni diminuito drasticamente rispetto al passato. diversa invece la situazione nel caso in cui il contribuente risulta a credito. in questa ipotesi si finirebbe per danneggiarlo, in quanto vedrebbe dilatarsi di molto i tempi di rimborso. a questo punto la soluzione potrebbe essere quella di far prendere al contribuente le credenziali per l’accesso al portale entratel, e procedere poi alla trasmissione della dichiarazione precompilata. così facendo, il professionista presta la sua assistenza al cliente, non creando disagi nel rimborso del credito e infine non figura come intermediario. rileviamo che comunque le categorie professionali interessate dal provvedimento sono già sul piede di guerra, non esitando a provvedere con forme importanti di protesta, quali lo sciopero della categoria. è comunque auspicabile che il legislatore apporti opportune modifiche prima di entrare nella stagione dei dichiarativi 2014, con l’auspicio che venga eliminato o riscritto quanto posto all’art. 6 del decreto semplificazioni. ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale