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pacchetto-ortofloro-plus Abrogata definitivamente la responsabilità solidale negli appalti

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come già anticipato nella nostra circolare 251/2014, con l’introduzione nell’ordinamento dell’art. 28, comma 1 del decreto c.d. semplificazioni è stata prevista l’abrogazione dei commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art. 35 del d.l. 223/2006, i quali prevedevano la responsabilità solidale negli appalti. la responsabilità era limitata al corrispettivo pagato senza aver acquisito preventivamente la documentazione attestante il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente, in relazione al rapporto di subappalto, i cui termini fossero scaduti a tale data. inoltre, era stato stabilito che il committente fosse soggetto ad una sanzione pecuniaria (da € 5.000 a € 20.000), qualora avesse provveduto ad effettuare il pagamento del corrispettivo, senza richiedere l’esibizione, da parte dell’appaltatore, della documentazione comprovante in corretto assolvimento degli obblighi fiscali, in capo sia all’appaltatore che all’eventuale subappaltatore e se, effettivamente fossero state accertate inadempienze in capo ai predetti soggetti. quanto sopra disposto viene abrogato con l’introduzione dell’art. 28, c. 1. a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ad oggi in fase di pubblicazione in gazzetta ufficiale; pertanto il committente e l’appaltatore saranno liberi di pagare il corrispettivo pattuito, senza dover preventivamente richiedere il rilascio della documentazione sopra menzionata. il dubbio sorge relativamente alle violazioni compiute in precedenza, ma per le quali non vi è stato un definitivo accertamento al momento dell’entrata in vigore del decreto. si ricorda, però, che in relazione all’applicabilità del favor rei, previsto dal d.lgs. 472/1997, all’art. 3, c. 2, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, in base ad una disposizione posteriore, non costituisce una violazione punibile. non solo, al successivo comma 3, viene stabilito che nel caso in cui la legge vigente al momento in cui è stata commessa la violazione e la disposizione posteriore, stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la norma più favorevole, ad eccezione dell’ipotesi in cui il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. su quanto appena esplicato, l’agenzia si è già espressa in passato, stabilendo che il dettato normativo trova applicazione non solo nel momento in cui la legge posteriore si limita ad abolire la sanzione, ma anche nel momento in cui venga eliminato un obbligo strumentale e, quindi, soltanto indirettamente la previsione sanzionatoria. ©riproduzione riservata
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