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pacchetto-ortofloro-plus La decadenza dai benefici della piccola proprietà contadina preclude l'applicabilità di agevolazioni richieste in via subordinata

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l’aver usufruito dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina per l’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze, esclude la possibilità di beneficiare di altre agevolazioni richieste in via subordinata. è quanto concluso dall’agenzia delle entrate con la risoluzione 100/e del 17 novembre 2014. il chiarimento giunge in seguito ad un interpello posto da una società che chiedeva se potesse essere riconosciuta una delle agevolazioni previste in via subordinata, a seguito della decadenza dall’agevolazione principale. nello specifico caso, la società istante aveva acquistato terreni e relative pertinenze usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (pagamento della sola imposta catastale dell’1%) previste dal d.l. 194, art. 2, comma 4-bis. contestualmente, in via subordinata, venivano richieste le agevolazioni previste a favore degli imprenditori agricoli professionali (iap) in base alla nota 1, della tariffa, allegato a, al d.p.r. 131/1986, la quale prevede lo sconto dell’imposta di registro dell’8%, ipotecaria del 2% e catastale dell’1% (si ricorda che quest’ultima agevolazione è stata soppressa a partire dal 1° gennaio 2014). la mancata coltivazione dei terreni acquistati con l’agevolazione, ha causato la decadenza dai benefici dalla stessa, con la conseguente emissione da parte dell’ufficio del relativo avviso di accertamento ed a questo punto, si è posto il problema dell’applicabilità dell’agevolazione richiesta in via subordinata (registro 8%) oppure dell’imposta piena (registro 15%). l’agenzia, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (cass. 14601/2003, cass. 6159/1990, cass. 8409/2013, cass. 1259/2004), ha precisato che la possibilità di usufruire di un’agevolazione richiesta in via subordinata in un atto non è ammessa in quanto “i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dall’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto”. con la richiamata risoluzione l’ufficio si allinea al consolidato orientamento della corte di cassazione, superando di fatto quanto previsto dalla precedente circolare 32/e del 2007, in cui veniva affermato che il regime concesso agli imprenditori agricoli professionali potesse essere riconosciuto anche se richiesto in via subordinata ai benefici ppc. ©riproduzione riservata
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