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Si avvicina la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che dovrà ristabilire le regole sull’applicazione dell’Imu sui terreni montani. La norma di riferimento è il D.L. 66/2014, il quale, all’art. 22, prevede che il Ministero dell’Economia emani un decreto al fine di rideterminare le caratteristiche dei terreni che non dovranno scontare l’Imu.
Lo schema attualmente predisposto dal Ministero cataloga i comuni in tre diverse fasce, sulla base dell’altezza del territorio certificata dall’ISTAT, in corrispondenza della casa Comunale:
In primo luogo occorre considerare che la nuova disciplina tende ad agevolare i coltivatori diretti e i soggetti IAP, ma la norma sembra fare riferimento esclusivamente al requisito del “possesso” dei terreni, con la conseguenza che non sembrerebbe necessaria la diretta conduzione del fondo.
Se ciò fosse confermato, i terreni posseduti da IAP e CD, ubicati ad un’altezza superiore ai 281 metri, sarebbero in ogni caso esenti, anche se incolti o dati in affitto.
Un ulteriore conseguenza riguarda l’esenzione dei “terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusocapibile”, introdotta sempre dall’art. 22 del D.L. 66/2014.
A tal proposito, con decreto del 29 Luglio scorso, il Direttore Generale delle Finanze ha stabilito le modalità e i termini per l’invio da parte dei Comuni degli elenchi identificativi dei predetti terreni che doveva essere effettuato entro il 15 settembre scorso.
Successivamente, con una nota dell’8 di settembre il MEF ha comunicato che la trasmissione dei dati doveva pervenire anche da parte di quei Comuni ove già la normativa ICI ne prevedeva l’esenzione. Inoltre il Ministero precisava che in caso di mancato inserimento dei dati entro tale data, il Comune veniva considerato privo di tale tipologia di terreni.
Ad oggi non siamo ancora venuti a conoscenza di Comuni che abbiano effettuato la predetta comunicazione, ma sul sito del Federalismo fiscale, è ancora attiva la procedura per effettuare l’invio.