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pacchetto-ortofloro-plus Le principali novità del decreto semplificazioni

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riportiamo qui di seguito le più importanti novità introdotte dal d.l. 175/2014, cosiddetto decreto semplificazioni, pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 28 novembre. nell’esposizione che segue i provvedimenti sono divisi per gruppi sulla base della loro entrata in vigore. disposizioni che entreranno in vigore dal 13 dicembre 2014. - abrogazione della solidarieta’ fiscale negli appalti. uno dei provvedimenti di maggior rilievo, è l’abrogazione della solidarietà fiscale negli appalti. nello specifico è stata abrogata la norma che prevede la responsabilità solidale dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore per il pagamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti, relativamente alle prestazioni effettuate nell’ambito del subappalto. inoltre, sono state eliminate le sanzioni in capo al committente (da 5.000 a 200.000 euro) che, prima di pagare la fattura all’appaltatore, non ha provveduto a controllare i pagamenti delle ritenute da parte di quest’ultimo e di tutti i subappaltatori. - elenchi vies. l’iscrizione alla banca dati vies, necessaria al fine di poter effettuare le operazioni intracomunitarie, sarà effettuata iimmediatamente, senza dover attendere i 30 giorni dalla domanda. nel caso in cui non vengano trasmessi gli elenchi riepilogativi per 4 trimestri consecutivi, vi sarà l’automatica cancellazione dall’elenco, con il conseguente obbligo di iscriversi nuovamente nel caso in cui occorra effettuare anche una sola nuova operazione. - comunicazione delle operazioni con paesi black list. la comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti con sede in uno dei paesi black list dovrà essere inviata annualmente. inoltre è stata innalzata la soglia minima al di sotto della quale il monitoraggio non è più obbligatorio, portandola da 500 a 10.000 euro. - addizionali comunali e regionali all’irpef. le addizionali regionali, come per quelle comunali, dovranno essere corrisposte nella regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno in cui si riferisce l’addizionale stessa, e non più al 31 dicembre. le aliquote saranno comunicate entro il 31 gennaio dell’anno a cui l’addizionale si riferisce. - dichiarazione di successione. la dichiarazione di successione con l’eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l’attivo ereditario senza immobili o diritti reali immobiliari, non sarà più necessaria se l’attivo ereditario avrà un valore inferiore a 100.000 euro (prima il limite era di 50.000 euro). inoltre, relativamente ai crediti di imposta richiesti a rimborso nelle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla registrazione della dichiarazione di successione, non occorrerà presentare una dichiarazione di successione integrativa per far si che essi siano ricompresi nell’attivo del de cuius. l’agenzia provvederà liquidare le imposte di successione, al netto di questi crediti. - definizione di abitazione di lusso ai fini iva e registro. come previsto per l’imposta di registro, anche ai fini iva le abitazioni di lusso saranno identificate dalle categorie catastali a/1, a/8 e a/9, senza dover più seguire i criteri indicati nel decreto del ministero del lavori pubblici del 2 agosto 1969. - rimborsi iva. per quanto concerne il rimborso iva inferiore a 15.000 euro, sarà sufficiente la prestazione della dichiarazione iva. diversamente, a seconda dei casi, sarà necessario anche il visto di conformità, ovvero una fideiussione (soggetti “a rischio”). - iva nelle ristrutturazioni dei debiti o nei piani di rientro. nel caso in cui si proceda alla diminuzione del credito a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi dell’art. 182-bis della legge fallimentare) o per un piano di rientro (art. 67, comma 3, lettera d), sarà possibile procedere con il recupero dell’iva già versata, mediante l’emissione di una nota di accredito relativamente alla sola iva. - detrazione iva forfettaria per le spese di sponsorizzazione. i soggetti che si avvalgono del regime iva di cui all’art. 74 comma 6 del d.p.r. 633/72 o della l. 398/1991, dovranno provvedere a versare solamente il 50% dell’iva per le fatture di sponsorizzazione e non il 90%, percentuale parificata a quella prevista per le fatture di pubblicità. - omaggi e spese di rappresentanza. la detrazione dell’iva sull’acquisto di omaggi, non prodotti o commercializzati dall’impresa stessa, potrà avvenire se il loro valore unitario sia pari o inferiore a 50 euro (stesso limite previsto per la loro deduzione). - operazioni straordinarie per le società di persone. anche per le società di persone con periodo d’imposta che non si chiude al 31 dicembre saranno applicate le norme previste per i soggetti ires, quindi, si dovrà utilizzare il modello dei redditi e iva “vecchio” (prima poteva essere utilizzato solo nel caso in cui quello nuovo non fosse ancora pronto alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi). inoltre, il pagamento dell’irap per le società e le associazioni di cui all’art. 5 del tuir, nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, scadrà entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. - comunicazione dei lavori a cavallo di piu’ anni per la detrazione del 55-65%. e’ stata abrogata la comunicazione da effettuare alle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta, per i quali è stata richiesta e ottenuta la detrazione irpef del 55-65% per la riqualificazione energetica. - cancellazione delle societa’. l’estinzione della società produrrà i suoi effetti ai fini fiscali trascorsi 5 anni dalla domanda di cancellazione dal registro delle imprese. i liquidatori dei soggetti ires saranno tenuti a rispondere personalmente del mancato pagamento delle imposte dovute dalla società in queste ipotesi:. - se non proveranno di averle pagate prima dell’assegnazione ai soci o associati. -se non hanno rispettato il grado di privilegio dei crediti erariali rispetto agli altri di ordine inferiore. - comunicazioni delle opzioni. la comunicazione delle opzioni per la trasparenza fiscale, per il consolidato nazionale, per l’irap come i soggetti ires e per la tonnage tax, non dovranno più essere effettuate con appositi modelli e date diverse, ma occorrerà presentarla tramite la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere del quale si intende esercitare l’opzione. non sarà più consentito l’esercizio dell’opzione per il primo periodo di imposta. - societa’ di comodo in perdita sistemica. il periodo di osservazione ai fini dell’applicazione della normativa relativa alle “società di comodo”, è stato innalzato a da 3 a 5 anni. operazioni non legate ad una spedifica scadenza. - dichiarazione precompilata. la novità più importante riguarda l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata. entro il prossimo 15 aprile, l’agenzia delle entrate avrà il compito di disporre il nuovo modello per la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti (troverà applicazione dai modelli 730 relativi all’anno 2014). la nuova certificazione unica sarà il modello che certificherà i redditi da lavoro dipendente, e dovrà pervenire all’agenzia entro il 7 marzo di ogni anno (9 marzo per il 2015). infine, ogni 28 di febbraio, le banche, le assicurazioni, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari saranno tenute a comunicare alle entrate gli oneri deducibili e detraibili per contribuenti relativi all’anno precedente (valido a partire dai dati relativi al 2014). - recupero dei rimborsi ai dei dipendenti o delle ritenute solo con f24. le somme che saranno rimborsate ai dipendenti e pensionati, che risulteranno dai prospetti di liquidazione del modello 730/2015, dovranno essere compensate esclusivamente con i modelli f24, e non potranno più essere compensate internamente dal sostituto di imposta. il sostituto di imposta che avrà versato ritenute alla fonte in misura maggiore a quelle effettivamente dovute, non potrà più scomputare l’eccedenza dai versamenti successivi internamente, attraverso la compensazione verticale o interna, ma sarà consentito solo il recupero tramite la compensazione esterna in f24. - spese di vitto e alloggio per i professionisti. le spese relative alle prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, sostenute dai committenti per conto dei professionisti e successivamente da questi ultimi addebitate in fattura, non saranno più integralmente deducibili per il professionista. misure che necessitano di un decreto attuativo per l’entrata in vigore. - elenchi intrastat relativi ai servizi. nei modelli intra relativi ai servizi, occorrerà inserire solamente i numeri di identificazione iva delle controparti, il valore totale delle transazioni, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta ed infine il paese di pagamento. - comunicazione alle entrate dei dati delle lettere di intento. l’invio dei dati delle lettere di intento dovranno essere trasmessi alle entrate, durante l’anno, dall’esportatore abituale e a consuntivo, nel modello iva annuale, dal fornitore o dal prestatore. - ritenute d’acconto agli agenti. ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto, gli agenti potranno comunicare anche via pec l’intenzione di avvalersi di dipendenti. tale comunicazione avrà durata pluriennale, e sarà considerata valida fino a revoca. ©riproduzione riservata
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