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È stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanzeche ha ridefinito le esenzioni IMU per i terreni montani.
Il decreto pubblicato è rimasto invariato rispetto alla bozza diramata precedentemente, ma ci sono state alcune importanti evoluzioni interpretative soprattutto per quanto concerne il requisito del possesso e della conduzione diretta.
In sostanza il decreto prevede tre diverse fasce di altitudine, a seconda delle quali l’applicazione dell’IMU è disciplinata diversamente:
Inoltre, il decreto prevede che l’esenzione permane anche se il terreno, posseduto da un CD o uno IAP, è concesso in affitto ad un altro soggetto avente la medesima qualifica che procede direttamente alla sua coltivazione.
L’esenzione si applica anche per i terreni incolti posseduti da CD e IAP iscritti nella relativa previdenza agricola.
Il collocamento dei Comuni nelle diverse fasce di altitudine è determinato dall’ISTAT in base della collocazione altimetrica del Municipio.
Un’ulteriore fattispecie riguarda l’assoggettamento ad IMU delle aree fabbricabili. In questo caso, l’esenzione dall’Imposta opera nel momento in cui il proprietario e conduttore del fondo sia Coltivatore diretto o IAP iscritto alla relativa previdenza, in quanto, in tal caso, il terreno viene considerato agricolo.
Questa agevolazione opera anche nell’eventualità in cui il fondo sia di proprietà di più soggetti, dei quali solamente uno lo conduce e detiene le qualifiche professionali; in questo caso l’esenzione opera per tutta la superficie del terreno.
Per quanto riguarda la scadenza, l’art. 3 prevede che i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta municipale propria, dovranno corrispondere in un’unica soluzione l’imposta relativa all’intero anno entro il prossimo 16 di dicembre.
Infine, riteniamo opportuno ribadire che i terreni agricoli non sono soggetti a Tasi, così come previsto dall’art. 1, comma 669, L. 147/2013.