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Anche ai fini del diniego al rimborso Iva occorre che sia rispettato il termine dei 60 giorni previsti dall’art. 12 dello statuto del contribuente, a nulla rilevando che l’accesso eseguito in precedenza fosse volto ad un’esclusiva richiesta di documentazione.
È quanto affermato nell’ordinanza della Cassazione n. 24567.
Una società presentava un’istanza di rimborso Iva, a seguito della quale l’Agenzia aveva provveduto ad effettuare un accesso presso la sede per verificarne l’esistenza e l’operatività della stessa.
In tale occasione, i soggetti verificatori richiedevano anche la documentazione utile ai fini del controllo della sussistenza del credito. Al termine dell’istruttoria, alla società veniva notificato il diniego al rimborso.
Veniva così presentato ricorso, sostenendo, in via preliminare, la nullità del provvedimento, in quanto emesso in violazione dell’art. 12 comma 7 dello Statuto del Contribuente.
Tale normativa prevede che, a seguito del rilascio del PVC, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici. Il relativo avviso di accertamento non può essere notificato prima del decorrere di detto periodo, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.
Entrambi i Giudici di merito, respingevo quanto posto dalla ricorrente e in particolare i Giudici di appello affermavano che la norma era inapplicabile alla fattispecie oggetto di controversia, sia perché l’atto notificato non era un avviso di accertamento, sia perché la verifica eseguita presso la sede della società era da considerarsi un adempimento propedeutico ai fini della procedura di liquidazione. Il contribuente ricorreva per Cassazione, ribadendo la violazione commessa dai verificatori per quanto concerne l’applicazione del citato art. 12.
La Corte accoglieva quanto posto dalla ricorrente. In via preliminare ha richiamato i principi affermati con la decisione assunta dalle Sezioni Unite n. 18184/2013, secondo i quali è nullo l’atto emesso in violazione del termina dilatorio previsto dalla norma perché viola il diritto al contraddittorio previsto nel nostro ordinamento. L’attività istruttoria svolta con un accesso finalizzato alla richiesta di documenti deve concludersi con la redazione e consegna di un verbale.
Sebbene nei fatti non si tratti di un PVC, in quanto non vi è stata un’attività di verifica presso il contribuente, è comunque di per sé sufficiente per imporre all’amministrazione il rispetto delle garanzie disposte dall’art. 12 (Cass. N. 20770/2013).
Inoltre, di recente la Cassazione (sentenza n. 5367/2014) ha affermato che la norma, a prescindere che si riferisca esplicitamente “all’avviso di accertamento”, va applicata anche all’avviso di recupero di credito di imposta: in entrambi i casi viene manifestata la volontà impositiva dell’amministrazione.
I giudici di legittimità hanno concluso che nel caso di specie, potevano estendersi i principi di cui sopra, atteso che il diniego alla richiesta di rimborso ha un concreto effetto impositivo ed accertativo sulla pretesa tributaria.