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pacchetto-ortofloro-plus Cambia nuovamente il termine per il versamento dell'Imu

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annunciato ufficialmente il rinvio del pagamento dell’imu sui terreni ex montani, che, a questo punto, sembra proprio che ci sarà. tuttavia, lo slittamento non potrà arrivare fino a giugno (come anticipato ieri dalla stampa specializzata), ma la nuova data da segnare sul calendario sarà, con tutta probabilità, il prossimo 26 gennaio. dopo tale scadenza, come già anticipato, il governo provvederà a riscrivere nuovamente la disciplina dei terreni, stabilendo criteri più razionali per definire quali siano esenti o meno. in quest’ottica i pagamenti di gennaio potrebbero essere considerati provvisori; pertanto, nel momento in cui saranno stabiliti i criteri definitivi, si dovrebbe procedere con i relativi conguagli o rimborsi. a questo punto, il prossimo 26 gennaio dovrà essere versata l’imposta secondo i criteri dettati dal decreto e già ampiamente analizzati dai nostri esperti:. terreni situati in comuni la cui altezza è superiore 601 metri:per questa tipologia di terreni è prevista l’esenzione da imu. terreni situati ad una altezza intermedia fra i 281 e i 600 metri:in questa ipotesi l’esenzione imu è prevista se i terrenisono posseduti e condottida coltivatori diretti o iap (imprenditore agricolo a professionale) iscritti nella relativa previdenza agricola. l’esenzione si applica anche per le società agricole iap in cui almeno un socio nelle società di persone e un amministratore nelle società di capitali, abbia la qualifica di iap. inoltre, il decreto prevede che l’esenzione permane anche se il terreno, posseduto da un cd o uno iap, è concesso in affitto ad un altro soggetto avente la medesima qualifica che procede direttamente alla sua coltivazione. l’esenzione si applica anche per i terreni incolti posseduti da cd e iap iscritti nella relativa previdenza agricola. terreni situati ad un’altezza inferiore a 281 metri:tali terreni sono soggetti alle regole ordinarie di applicazione dell’imu previste per i terreni agricoli di pianura e pertanto non godono di nessuna esenzione. si evidenzia che in sede di versamento si potrebbe creare il problema dell’aliquota alla quale assoggettare i terreni situati in quei comuni che non hanno deliberato un’apposita percentuale poiché fino alla scadenza di giugno erano considerati esenti. in questo caso, si dovrebbe applicare l’aliquota standard del 7,6‰. ©riproduzione riservata
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