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pacchetto-ortofloro-plus Al vaglio del Governo interventi sulla disciplina del contratto di soccida

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con l’informativa di quest’oggi vogliamo evidenziare che alla camera dei deputati è stata presentata una proposta di legge riportante una serie di disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della filiera agroindustriale dell’allevamento e ad assicurare un equilibrato rapporto tra soccidario e soccidante. nello specifico, detta proposta prevede due iniziative; la prima volta a sviluppare nuove forme contrattuali nella filiera agroalimentare e la seconda finalizzata a introdurre misure volte a riequilibrare i rapporti fra soccidante e soccidario. sviluppo di nuove forme contrattuali. si vorrebbe introdurre la possibilità per le imprese specializzate nel collocamento sul mercato di prodotti derivanti dall’allevamento, di stipulare contratti con imprese che direttamente allevano il bestiame, con lo scopo di accrescere e rendere maggiormente efficiente la produzione e la vendita di prodotti dell’allevamento sul mercato. lo schema contrattuale introduce una fattispecie del tutto nuova anche se ricalca, a grandi linee, quello del contratto di soccida (disciplinato dagli art. 2170 e segg. del codice civile). l’azienda committente si impegna, a fronte di un contratto in forma scritta, a conferire all’impresa allevatrice il capitale di animali, mangimi, medicinali e di servizi veterinari necessario allo svolgimento dell’attività di allevamento. d’altra parte, l’azienda allevatrice, con la propria organizzazione produttiva e mediante l’utilizzo di capitale conferito dalla committente, si impegna ad allevare il bestiame, secondo le modalità e i termini stabiliti nei contratti. il corrispettivo è pattuito in modo da garantire, all’impresa di allevamento, un guadagno non inferiore al 30% dei costi produttivi preventivati per l’attività stessa di allevamento. per quanto concerne l’aspetto fiscale, ai ricavi conseguiti dalle imprese di allevamento che stipulano questa tipologia di contratto, sarà applicata una percentuale di redditività del 20%. alle imprese committenti è riconosciuto un credito di imposta del 5% sulle spese documentate relative all’acquisto di animali, mangimi, medicinali e servizi veterinari forniti alle imprese di allevamento. il corrispettivo spettante all’allevato è esente da iva che assolve totalmente l’impresa committente. interventi nell’ambito del contratto di soccida. gli interventi che andrebbero direttamente ad incidere sulla disciplina del contratto di soccida sono finalizzati a garantire un più equilibrato assetto dei rapporti fra soccidante e soccidario, soprattutto quando il secondo versa in una situazione di dipendenza economica rispetto al primo. le garanzie che si vorrebbero introdurre sono riportate all’art. 3:. • applicazione ai crediti del soccidario dell’art. 429, terzo comma, c.p.c., che prevede il riconoscimento degli interessi e del maggior danno subito in conseguenza del mancato pagamento da parte del soccidante. • ripartizione delle spese di allevamento in maniera proporzionata alla parte di guadagno spettante al soccidario e quella degli indennizzi in ragione delle spese sostenute e del lavoro svolto dal soccidario. gli articoli 4 e 5 della proposta di legge ripropongono i principi previsti a tutela del consumatore in una condizione di dipendenza economica, individuando come segue le cosiddette clausole vessatorie:. • consentire al solo soccidante di recedere dal contratto, tranne che per giusta causa;. • derogare alla competenza territoriale dell’autorità giudiziaria;. • escludere o limitare la possibilità del soccidario di partecipare alle attività di stima del bestiame. tali clausole sono nulle (il contratto rimane, però, valido per il resto) salvo che venga fornita la prova dell’assenza dell’abuso di dipendenza economica. sono invece nulle, a prescindere dalla prova dell’assenza dell’abuso, le clausole contrattuali che derogano a quanto previsto all’art. 3 e quelle volte ad escludere o a limitare la possibilità del soccidario di sostituire a sé un terzo nel compimento delle attività connesse al rapporto contrattuale con il soccidante, incluse le attività di stima del bestiame. per quanto concerne il contratto di soccida, la proposta di legge in esame non introduce particolari stravolgimenti dell’attuale disciplina, dettata dall’art. 2170 e segg. del codice civile, riteniamo, però, che l’occasione debba essere sfruttata per chiarire e codificare in modo più aderente alla realtà di oggi questi tipi di contratti che sono nati tanti anni fa e con obiettivi completamente diversi. in modo particolare, sarebbe opportuno intervenire sugli aspetti previdenziali legati alla figura del soccidario che deve rimanere comunque un lavoratore autonomo e nel caso in cui non paghi la contribuzione obbligatoria non può diventare un mezzadro del soccidante, con tutte le conseguenze del caso. inoltre, occorrerebbe prevedere espressamente la possibilità per il soccidario di svolgere la propria attività sotto forma, ad esempio, di s.r.l., ovviando così alle problematiche che potrebbero sollevarsi in merito alla necessita che il lavoro sia prestato direttamente dal soccidario e non, ad esempio, dai dipendenti della società medesima. inoltre, occorrerebbe chiarire in modo inequivocabile gli aspetti legati alla tassazione fiscale sia in capo al soccidante che al soccidario, nonché gli aspetti civilistici legati alla proprietà degli animali sia durante la fase di allevamento sia al momento della divisione degli accrescimenti. ©riproduzione riservata
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