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Con una nota ministeriale pubblicata a fine dello scorso mese, il Mipaaf fornisce uno indicazioni per poter effettuare qualche utile approfondimento circa le clausole contrattuali da utilizzare entro il prossimo 15 maggio al fine di procedere con una corretta assegnazione dei titoli, nei casi di trasferimento, vendita e affitto di terreni, unitamente ai vecchi diritti disaccoppiati.
Le clausole contrattuali sono state istituite con il regolamento europeo sul nuovo regime dei pagamenti diretti Pac 2015-202, e ne possiamo distinguere in due categorie:
Quest’ultima clausola non è obbligatoria in tutti i Paesi, in quanto è discrezione di ogni Stato decidere se farne uso o meno. In Italia è utilizzata con lo scopo di favorire una soluzione privata al problema di una corretta assegnazione dei nuovi diritti disaccoppiati che saranno validi tra il 2015 e il 2020.
Per concludere il quadro normativo relativo alle clausole contrattuali, il Regolamento CE n. 641/2014 è intervenuto fornendo le indicazioni per le autorità nazionali competenti al fine di gestire correttamente le pratiche di tali situazioni.
Le clausole contrattuali sono volontarie e pertanto spetta alle parti decidere se sottoscriverle o meno e a quali condizioni. Inoltre, le clausole si possono applicare sia nei casi in cui viene trasferita un’intera azienda, sia nel momento in cui il trasferimento riguarda solamente una parte di essa.
Da ciò ne deriva una situazione nella quale diventa del tutto complicato cercare di generalizzare o esemplificare il funzionamento dello strumento contrattuale al fine di una corretta assegnazione e gestione dei nuovi titoli.
Riteniamo opportuno evidenziare, inoltre, che non sempre l’utilizzo delle clausole risulta economico. Infatti, può accadere che il valore dei titoli storici sia inferiore a quello che può essere ricavato accedendo alla riserva nazionale (sempreché il soggetto subentrante abbia i requisiti necessari per accedervi). Oltre a ciò, è necessario tenere in considerazione anche la possibile applicazione del “guadagno insperato” (circolare di Consulenzaagricola.it n. 293/2014) a carico dell’agricoltore che cede in affitto parte del terreno a sua disposizione, senza sottoscrivere la clausola per il contestuale passaggio all’altro agricoltore dei dati di riferimento maturati durante il 2014.
Concludendo, ricordiamo che la clausola contrattuale è utilizzabile solamente dagli agricoltori. Pertanto, un proprietario che beneficia di diritti storici, in scadenza il prossimo 31 dicembre, la cui intera superficie e relativi titoli sono concessi in locazione e non è stata presentata la domanda Pac 2013, non ha i requisiti per sottoscrivere la clausola contrattuale. Chi si trova in tale situazione, inoltre, rimarrà fuori dal nuovo regime dei pagamenti 2015 – 2020.