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pacchetto-ortofloro-plus Dal 2015 mazzata fiscale per le energie rinnovabili

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la legge di stabilità, ormai giunta alla sua approvazione definitiva, non ha apportato i correttivi sperati alla normativa che ha modificato la tassazione del reddito delle attività volte alla produzione di energia da fonti agroforestali. rimane, pertanto, in vigore il nuovo articolo 1, comma 423, della legge n. 266/2005 così come modificato dall’articolo 22 del d.l. n. 66/2014. dal 1 gennaio 2015 la produzione di energia da fonti fotovoltaiche ed agroforestali, pur continuando ad essere considerate quali attività agricole connesse ex art. 2135 c.c., saranno assoggettate a tassazione applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’iva il coefficiente di redditività del 25%. in particolare:. produzione di energia da fonte fotovoltaica. per tale attività i redditi da assoggettare a tassazione saranno pari al 25% dei corrispettivi registrati ai fini dell’iva; pertanto, è esclusa la tariffa incentivante (non soggetta ad iva), con la sola eccezione del 5° conto energia (la tariffa omnicomprensiva è soggetta all’imposta sul valore aggiunto);. produzione di energia da fonte agroforestale. per i produttori di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali (biogas), la base di calcolo del reddito con la percentuale del 25% corrisponde all’intero corrispettivo fatturato e registrato ai fini dell’iva; ciò deriva dal fatto che la tariffa omnicomprensiva è soggetta all’imposta sul valore aggiunto. la normativa, in vigore dal 2015, non prevede alcuna franchigia e pertanto anche gli impianti di potenza nominale inferiore a 200 kw generano un reddito tassabile forfetariamente. si evidenzia il pesantissimo aggravio fiscale che colpirà il settore il prossimo anno, infatti, come abbiamo più volte precisato nelle nostre circolari, la disposizione in esame era già in vigore nel 2014, ma, oltre alla previsione di una franchigia sempre compresa nel reddito agrario (circa 200 kw), la base di calcolo del reddito con la percentuale del 25% corrispondeva alla operazioni soggette ad iva con esclusione della quota incentivo. quest’ultimo punto era particolarmente importante poiché consentiva anche ai produttori di energia da fonti agroforestali di determinare il reddito escludendo la tariffa incentivante. la tassazione forfettaria dell’intero corrispettivo soggetto ad iva avrà conseguenze devastanti soprattutto per chi opera nel settore delle energie agroforestali, infatti, gli oneri fiscali divenuti a dir poco insostenibili, potrebbero portare anche alla chiusura degli impianti. aspetti fiscali. il nuovo regime di determinazione forfettaria del reddito riguarda i produttori di energia da risorse agroforestali che svolgono le attività agricole rientranti nell’articolo 2135 del codice civile. vi rientrano, pertanto, le aziende agricole, le società semplici e le società agricole in nome collettivo in accomandita semplice e a responsabilità limitata che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale (art. 1, comma 1093, l. n. 296/2006). inoltre, rientrano automaticamente nel regime forfetario tutte le società che producono energia utilizzando prevalentemente risorse agroforestali ottenute nel proprio fondo o allevamento anche se non hanno optato per il reddito catastale per scelta oppure non essendo loro consentito come le società per azioni. si evidenzia che anche se il reddito non è più determinato su base catastale (art. 32 del tuir) è comunque fondamentale che le predette attività vengano mantenute in agricoltura utilizzando in misura prevalente (51%) i prodotti derivanti dall’attività agricola principale. se si uscisse da tale regime le conseguenze potrebbero essere ancor più gravi, si pensi, ad esempio, al rischio di perdere le agevolazioni sulla piccola proprietà contadina, l’inquadramento previdenziale e sindacale dei dipendenti, le contribuzioni pubbliche nell’ambito dei piani di sviluppo rurale, ecc. il regime naturale di determinazione del reddito è quello forfetario che si ottiene moltiplicando i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell’iva per il coefficiente di redditività del 25 per cento. ai fini irap la determinazione della base imponibile può avvenire sommando al reddito calcolato forfetariamente, gli interessi passivi e le retribuzioni sostenute e costi per le collaborazioni coordinate e continuative e lavoro autonomo occasionale. con le dovute cautele, viste le motivazioni più sopra riportate, precisiamo che l’imprenditore agricolo può optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari (abbandonando il regime naturale forfettario (25%) ai sensi del d.p.r. n. 442/1997, ovvero mediante comunicazione nella dichiarazione annuale iva (rigo vo 25) come previsto dal comma 423 della legge n. 266/2005. si ricorda che il regime è vincolante per un triennio. analizzati gli aspetti fiscali analizzeremo lo modalità specifiche e le problematiche legate all’esercizio dell’ dell’opzione:. aziende agricole e società semplici. le aziende agricole e le società semplici possono optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari (costi/ricavi) solo per la attività di produzione di energia, in quanto per la attività agricola sono vincolate ai redditi fondiari. società in opzione per la determinazione del reddito su base catastale. queste società hanno due possibilità. - revocare l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale (si ritiene possibile la revoca anche se non è trascorso il triennio). in questa ipotesi il reddito viene determinato a bilancio per l’intera attività esercitata (attività agricola principale e produzione di energia). - le società possono scegliere di optare per la determinazione a bilancio esclusivamente per i redditi prodotti dall’attività di produzione di energia, facendo salva l’opzione per la determinazione catastale del reddito esclusivamente per l’attività agricola principale che continuerà a rientrante nel reddito agrario (comma 423 della legge n. 266/2005). in caso di opzione per il regime analitico per la sola attività di produzione di energia elettrica, assume rilevanza l’organizzazione contabile. le aziende agricole e le società semplici dovranno, infatti, tenere la contabilità sezionale ai fini delle imposte dirette relativamente alla attività di produzione di energia che può essere sostituita dalla contabilità separata tenuta ai fini dell’iva ai sensi dell’articolo 36 del d.p.r. n. 633/72, qualora la attività agricola sia gestita in regime speciale iva di cui all’articolo 34 del d.p.r. n. 633/72. invece le società diverse dalla società semplice devono attivare un piano dei conti in grado di distinguere le operazioni attive e passive distintamente per le due attività e cioè quella agricola tradizionale e quella energetica. in sede di denuncia dei redditi è indispensabile rilevare le seguenti operazioni:. a) ricavi della gestione agricola e valore normale dei prodotti agricoli ottenuti nella attività agricola ed impiegati nella attività energetica;. b) costi della attività agricola;. c) ricavi della attività energetica compresa la tariffa incentivante;. d) costi della attività energetica comprendente anche il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti nella attività agricola ed impiegati nella attività energetica;. mentre il risultato delle voci a) e b) è irrilevante fiscalmente, il risultato d’esercizio dato dalla differenza fra le voci c) e d) rappresenta il reddito tassabile. in questo caso la base imponibile irap è determinata con le regole ordinarie. ©riproduzione riservata
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