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Se la somma del reddito da lavoro autonomo o d’impresa e il reddito da lavoro dipendente supera i 20.000 Euro, occorre verificare che il lavoro autonomo generi un reddito maggiore rispetto a quello dipendente.
È il nuovo vincolo introdotto dall’emendamento al D.D.L di stabilità, al fine di poter rientrare nel regime dei minimi e poter usufruire della tassazione forfettaria con imposta sostitutiva del 15%.
Ricordiamo che i contribuenti che attualmente usufruiscono del regime dei minimi possono continuare a godere del regime agevolato fino alla naturale scadenza, e cioè decorsi i 5 anni di godimento del regime o raggiunti i 35 anni di età.
Il nuovo regime forfettario avrà decorrenza dal prossimo 1° gennaio ed è consentito a quei soggetti che durante l’esercizio precedente (per il primo anno il 2014):
Al fine di calcolare il reddito imponibile, si applica una percentuale di redditività che forfettizza costi e che varia a seconda delle attività ATECO 2007. I contributi previdenziali sono direttamente deducibili dal reddito di impresa o di lavoro autonomo. Sul reddito così determinato, si applica un’imposta sostitutiva Irpef, Irap e relative addizionali, pari al 15%. Non vengono considerati i costi effettivamente sostenuti, plusvalenze, sopravvenienze e i dividendi.
Tali soggetti, inoltre, usufruiscono di forti semplificazioni relativamente agli adempimenti amministrativi e contabili. Infatti, ai fini delle dirette è previsto l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fatto salvo l’obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti. Inoltre tali contribuenti non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri, si è esclusi dalla corresponsione dell’Irap, non si è sostituti di imposta e pertanto non si effettuano né si ricevono ritenute alla fonte.