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pacchetto-ortofloro-plus Reddito prevalente per i nuovi minimi

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se la somma del reddito da lavoro autonomo o d’impresa e il reddito da lavoro dipendente supera i 20.000 euro, occorre verificare che il lavoro autonomo generi un reddito maggiore rispetto a quello dipendente. è il nuovo vincolo introdotto dall’emendamento al d.d.l di stabilità, al fine di poter rientrare nel regime dei minimi e poter usufruire della tassazione forfettaria con imposta sostitutiva del 15%. ricordiamo che i contribuenti che attualmente usufruiscono del regime dei minimi possono continuare a godere del regime agevolato fino alla naturale scadenza, e cioè decorsi i 5 anni di godimento del regime o raggiunti i 35 anni di età. il nuovo regime forfettario avrà decorrenza dal prossimo 1° gennaio ed è consentito a quei soggetti che durante l’esercizio precedente (per il primo anno il 2014):. si sono conseguiti ricavi di importo inferiori a quelli individuati nella legge di stabilità in relazione ai diversi codici di attività ateco 2007;. sono stati spesi importi per l’impiego di lavoratori inferiori ai 5.000 euro lordi annui;. il costo complessivo dei beni strumentali al 31/12, al lordo degli ammortamenti, non è superiore ai 20.000 euro. per effettuare tale calcolo non occorre tenere in considerazione il valore degli immobili e i beni utilizzati promiscuamente si imputano al 50%. i redditi di impresa o di lavoro autonomo sono superiori rispetto ai redditi da lavoro dipendente o pensioni eventualmente percepiti. tale condizione deve essere rispettata solamente nel caso in cui la somma di detti redditi superi i 20.000 euro. al fine di calcolare il reddito imponibile, si applica una percentuale di redditività che forfettizza costi e che varia a seconda delle attività ateco 2007. i contributi previdenziali sono direttamente deducibili dal reddito di impresa o di lavoro autonomo. sul reddito così determinato, si applica un’imposta sostitutiva irpef, irap e relative addizionali, pari al 15%. non vengono considerati i costi effettivamente sostenuti, plusvalenze, sopravvenienze e i dividendi. tali soggetti, inoltre, usufruiscono di forti semplificazioni relativamente agli adempimenti amministrativi e contabili. infatti, ai fini delle dirette è previsto l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fatto salvo l’obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti. inoltre tali contribuenti non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri, si è esclusi dalla corresponsione dell’irap, non si è sostituti di imposta e pertanto non si effettuano né si ricevono ritenute alla fonte. ©riproduzione riservata
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