Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La tardiva pubblicazione del Decreto che ha risolto la problematica dell’IMU dei terreni montani, oltre a creare una grande confusione nel settore, ha arrecato anche danni economici.
Ripercorrendo la cronologia delle scadenze dell’Imposta Municipale, si ricorderà che la prima rata di Giugno 2014 non è stata pagata in quanto non erano ancora state stabilite le nuove regole per concedere l’esenzione. Stessa situazione si è verificata per la rata di saldo, dato il ritardo con il quale si è provveduto ad emettere il decreto ministeriale, che sarebbe dovuto essere emesso entro il 22 settembre, ma che è slittato al 28 novembre, con la relativa pubblicazione il 6 dicembre, a pochi giorni dalla scadenza del saldo per il 2014. Tale ritardo ha provocato danni economici sia ai contribuenti che ai Comuni.
• In primo luogo occorrerà predisporre i rimborsi per quei contribuenti che erano soggetti all’imposta in base al decreto di novembre ma che non lo sono più in base alle nuove regole (D.L. 4/2015) e che hanno ritenuto di dover pagare l’imposta prima del 26 di gennaio.
• In secondo luogo avranno diritto al rimborso quei contribuenti che in base alla regole del 1993 non erano esenti, ma che lo sono diventati con il D.L. 4/2015.
Quest’ultima ipotesi si presenta in quei Comuni che erano parzialmente esenti (l’esenzione operava limitatamente a singoli fogli catastali).
Con le novità introdotte, l’esenzione opera su tutto il territorio comunale, limitatamente ai terreni posseduti o condotti da CD o IAP iscritti alla relativa previdenza agricola, o da questi dati in comodato o in affitto ad altri soggetti con le medesime qualifiche professionali agricole, purché ovviamente siano iscritti alla relativa previdenza.
In questi Comuni l’IMU è stata regolarmente pagata nel corso del 2014; pertanto tali contribuenti hanno diritto al rimborso.
In conclusione, il ritardo del legislatore, oltre ad una inutile perdita di tempo, ha comportato il versamento di imposta in eccedenza e ora occorrerà presentare istanza al Comune (entro 5 anni dal pagamento) per ottenere il rimborso di quanto versato in più.
Dall’altro lato, i Comuni si trovano in una situazione nella quale occorrerà istruire i rimborsi, notificare i provvedimenti di accoglimento ed infine disporre materialmente il rimborso, il tutto con interessi ed entro 180 giorni dalla richiesta formulata dal contribuente.