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pacchetto-ortofloro-plus Caos IMU terreni montani. Possibili rimborsi

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la tardiva pubblicazione del decreto che ha risolto la problematica dell’imu dei terreni montani, oltre a creare una grande confusione nel settore, ha arrecato anche danni economici. ripercorrendo la cronologia delle scadenze dell’imposta municipale, si ricorderà che la prima rata di giugno 2014 non è stata pagata in quanto non erano ancora state stabilite le nuove regole per concedere l’esenzione. stessa situazione si è verificata per la rata di saldo, dato il ritardo con il quale si è provveduto ad emettere il decreto ministeriale, che sarebbe dovuto essere emesso entro il 22 settembre, ma che è slittato al 28 novembre, con la relativa pubblicazione il 6 dicembre, a pochi giorni dalla scadenza del saldo per il 2014. tale ritardo ha provocato danni economici sia ai contribuenti che ai comuni. • in primo luogo occorrerà predisporre i rimborsi per quei contribuenti che erano soggetti all’imposta in base al decreto di novembre ma che non lo sono più in base alle nuove regole (d.l. 4/2015) e che hanno ritenuto di dover pagare l’imposta prima del 26 di gennaio. • in secondo luogo avranno diritto al rimborso quei contribuenti che in base alla regole del 1993 non erano esenti, ma che lo sono diventati con il d.l. 4/2015. quest’ultima ipotesi si presenta in quei comuni che erano parzialmente esenti (l’esenzione operava limitatamente a singoli fogli catastali). con le novità introdotte, l’esenzione opera su tutto il territorio comunale, limitatamente ai terreni posseduti o condotti da cd o iap iscritti alla relativa previdenza agricola, o da questi dati in comodato o in affitto ad altri soggetti con le medesime qualifiche professionali agricole, purché ovviamente siano iscritti alla relativa previdenza. in questi comuni l’imu è stata regolarmente pagata nel corso del 2014; pertanto tali contribuenti hanno diritto al rimborso. in conclusione, il ritardo del legislatore, oltre ad una inutile perdita di tempo, ha comportato il versamento di imposta in eccedenza e ora occorrerà presentare istanza al comune (entro 5 anni dal pagamento) per ottenere il rimborso di quanto versato in più. dall’altro lato, i comuni si trovano in una situazione nella quale occorrerà istruire i rimborsi, notificare i provvedimenti di accoglimento ed infine disporre materialmente il rimborso, il tutto con interessi ed entro 180 giorni dalla richiesta formulata dal contribuente. ©riproduzione riservata
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