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Il consueto appuntamento annuale con Telefisco offre la possibilità di conoscere l’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria sulle problematiche maggiormente controverse che riguardano le novità fiscali 2015. Con la circolare di oggi intendiamo evidenziare alcuni dei principali chiarimenti offerti dell’Agenzia.
Certificazione unica e ravvedimento operoso
- L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è consentito avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per la omessa o ritardata presentazione dei modelli di certificazione unica (CU).
Pertanto, i sostituti d’imposta possono correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 175/2014 (100 euro per ogni certificazione errata od omessa senza applicazione dell’articolo 12 del Dlgs 472/1997), trasmettendo una nuova certificazione, corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista che, sempre secondo le Entrate, resta individuata nel 7 marzo anche se cade di sabato (per questo il termine dell’invio è spostato a lunedì 9). Quindi le Cu correttive, se non si vuole incorrere in sanzioni, dovranno essere trasmesse entro il 12 marzo (non il 14).
Dichiarazione precompilata
- In caso di dichiarazione precompilata l’esclusione dal controllo formale (prevista nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche) opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all’agenzia delle Entrate. Se l’onere non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel prospetto separato che sarà messo online perché si è ritenuta necessaria una verifica del dato da parte del contribuente, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione non può essere considerata «accettata senza modifiche» e, pertanto, non opera l’esclusione dal controllo formale.
- E’ stato, inoltre, confermato che la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire delle detrazioni/deduzioni è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti. Pertanto, in caso di disconoscimento della detrazione/deduzione per assenza dei requisiti soggettivi, l’imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno comunque richiesti al contribuente anche in caso di presentazione del modello 730 tramite Caf o professionista e quindi corredato del visto di conformità.
Società in perdita sistemica
Secondo quanto affermato dall’Agenzia l’allungamento del periodo di osservazione delle società in perdita sistemica (portato da 3 a 5 anni dal D.Lgs 175/2014) si applica esclusivamente a decorrere dal periodo d’imposta 2014, escludendosi, pertanto, qualsiasi effetti retroattivo della disposizione.
In pratica, le modifiche si applicano esclusivamente a decorrere dal periodo d’imposta 2014, con rilevanza del periodo di osservazione quinquennale (2009/2013). Il periodo triennale (2009/2011 e 2010/2012) continuerebbe invece a essere rilevante senza deroghe per i periodi d’imposta 2012 e 2013.
Ravvedimento operoso
- Le modifiche introdotte al nuovo istituto del ravvedimento operoso possono operare anche per le violazioni commesse antecedentemente al 1° gennaio 2015. Pertanto, l’Agenzia, applicando l’istituto penalistico del favor rei, ha affermato che sebbene il nuovo articolo 13 del Dlgs 472/97 sia formalmente in vigore dal 1° gennaio 2015, è possibile ravvedere anche violazioni constatate prima di tale data con l’unico limite che non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento, un avviso di liquidazione o un avviso bonario.
- Per quanto concerne gli avvisi bonari, è stato precisato che la presenza di una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale è ostativa all’utilizzo del ravvedimento operoso solo ed esclusivamente in relazione alle violazioni e alle irregolarità riscontrabili con la comunicazione notificata. Pertanto non è precluso al contribuente di utilizzare il nuovo istituto del ravvedimento operoso anche per il medesimo anno d’imposta e in relazione alla medesima imposta oggetto della comunicazione purché si tratti di violazioni differenti.
- In merito agli atti impositivi che possono precludere l’utilizzabilità del ravvedimento operoso, l’Agenzia ha chiarito che rientrano in tale categoria, oltre agli avvisi bonari (nei limiti evidenziati sopra), non solo gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento ma tutti quegli atti che per loro natura sono autoritativi e impositivi e che contengono una pretesa tributaria. Sono dunque compresi, proprio per la loro natura impositiva, anche gli avvisi di recupero di crediti d’imposta e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni anche se non espressamente menzionati dalla norma (questi atti limiteranno l’utilizzo del ravvedimento limitatamente al periodo di imposta ovvero all’imposta oggetto dell’atto impositivo stesso).
Società estinte
- L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le nuove regole introdotte dal decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014) sulle società estinte hanno efficacia retroattiva. Pertanto, anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1 gennaio 2015, l’estinzione della società produrrà i propri effetti nei confronti degli atti di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, solo decorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese.
- In merito alla legittimità ad impugnare l’atto notificato alla società estinta, l’Agenzia ha genericamente affermato che potranno proporre ricorso i soggetti responsabili ai sensi degli articoli 2495 del Codice civile e/o 36 del Dpr 602/73. Potrebbero pertanto essere legittimati passivamente all’impugnazione i soci, gli ex amministratori, l’ex liquidatore.
IRAP
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo credito di imposta Irap 10% per le imprese senza dipendenti costituisce, per i titolari di reddito di impresa, una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell’articolo 88 del Tuir. Tale principio non vale per i professionisti posto che, ai sensi dell’articolo 54 del Tuir, le sopravvenienze non costituiscono elementi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.