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pacchetto-ortofloro-plus Redditometro: l'Agenzia richiede la prova della correlazione fra provvista ed investimento

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l’agenzia delle entrate, nei chiarimenti forniti durante telefisco2015, ha precisato che il contribuente può sempre fornire, nell’ambito del contradditorio relativo al redditometro, la prova che le risorse necessarie ad effettuare gli investimenti sono state create in anni precedenti a quello in cui l’investimento è stato effettuato. inoltre, ed è questo il punto di maggior interesse, ha specificato che il contribuente dovrà dimostrare che la provvista è stata utilizzata per l’effettuazione degli investimenti stessi. tale chiarimento è la conferma di quanto già affermato dall’amministrazione con la precedente circolare 24/e/2014, ma, tale orientamento non può essere considerato condivisibile, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità che si sta formando circa la valenza del redditometro. la suprema corte di cassazione, con la recente sentenza n. 6396/2014, ha, infatti, stabilito che la disciplina del redditometro non impone in capo al contribuente la dimostrazione dettagliata dell’impiego delle risorse per il sostenimento di spese e incrementi. la motivazione di ciò trova fondamento nel fatto che il redditometro è un argomento basato sulla presunzione, per cui non è necessario dimostrare l’effettiva uscita per comprovare il sostenimento delle spese. in aggiunta a ciò, si devono considerare le disposizioni per il nuovo redditometro (d.m. 24 dicembre 2012) con le quali è stato stabilito che gli incrementi patrimoniali devono essere assunti al netto dei disinvestimenti dell’anno e di quelli netti dei quattro anni precedenti. tale disposizione ha due principali finalità. la prima consiste nel fatto di poter rappresentare figurativamente che il sostenimento di una spesa per investimenti necessita di un periodo di osservazione molto più ampio rispetto al singolo anno nel quale la spese è stata sostenuta. la seconda è rappresentata dall’introduzione di una sorta di automatismo, per il quale gli investimenti effettuati in quell’anno devono essere assunti al netto dei disinvestimenti del medesimo anno e di quelli avvenuti nei quattro anni precedenti. per di più, con la circolare 23/e/2014 l’agenzia ha ulteriormente precisato che sarà facoltà del contribuente provare che la provvista utilizzata per l’investimento è stata creata nel corso di periodi precedenti ai quattro anni indicati nel decreto. per quanto concerne le prove, inoltre, esse sono fornite nell’ambito del processo e non nella fase di contraddittorio con l’agenzia. per di più, qualora si dovesse giungere in contenzioso, è evidente che per il nuovo redditometro l’onere della prova in primo luogo dovrà essere fornito dall’amministrazione finanziaria, la quale dovrà dimostrare di aver personalizzato i dati che stanno alla base della richiesta. ©riproduzione riservata
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