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pacchetto-ortofloro-plus Più rischi per i soci e i liquidatori delle società estinte

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dalle risposte delle entrate fornite durante il telefisco 2015, è emerso che sarà più facile l’accertamento delle responsabilità per i soci e i liquidatori delle società estinte cancellate dal registro delle imprese. a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento del decreto semplificazioni, è stato invertito l’onere della prova, trasferendolo dall’amministrazione ai soci e liquidatori di società estinte. il nuovo art. 36 del d.p.r. 602/73 prevede che i liquidatori delle società che non hanno provveduto ad adempiere al pagamento delle imposte dovute per il periodo della liquidazione, e per quelli anteriori, rispondono personalmente del pagamento delle imposte, nel caso in cui essi non provino di aver soddisfatto i debiti tributari anteriormente all’assegnazione dei beni ai soci o associati, ovvero di aver provveduto a soddisfare crediti di ordine superiori a quelli tributari. l’agenzia ha precisato che sebbene non vi sia un preciso ordine di graduazione dei crediti, possono essere considerate valide le regole di cui all’art. 2777 c.c., dal quale emerge che i liquidatori, al fine di evitare di rispondere personalmente dei debiti tributari della società estinta, dovranno dimostrare di aver rispettato l’ordine di preferenza per soddisfare i creditori della società estinta. per quanto riguarda la responsabilità dei soci, la nuova normativa prescrive che chi ha ricevuto denaro o beni sociali, negli ultimi due anni precedenti alla messa in liquidazione, è responsabile del pagamento delle imposte dovute dalla società estinta nel limite del valore dei beni stessi, salvo la previsione di maggiori responsabilità previste dal codice civile. inoltre, il d.lgs. 175/2014 prevede che il valore in denaro e dei beni ricevuti in assegnazione, siano proporzionali alla quota di partecipazione detenuta, salvo che non si dimostri il contrario. da ciò ne consegue che per non essere ritenuti responsabili, occorre non aver ricevuto alcuna somma in assegnazione. durante telefisco, l’agenzia ha affermato che nel caso in cui si sia effettuato un accertamento nei confronti di una società estinta, al pari degli atti nei quali vengono contestate somme relative a presunti ricavi non dichiarati, i soci potranno provare di non aver ricevuto le somme contestate con ogni mezzo di prova che hanno a loro disposizione, seguendo le ordinarie regole previste per l’ordinamento tributario. tuttavia, il chiarimento fornito non tiene in considerazione la difficoltà di provare l’omessa percezione di una somma; pertanto è prevedibile che, nei fatti, il socio dovrà provare l’inesistenza di un maggior reddito in capo alla società. ©riproduzione riservata
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