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Con la risoluzione 2/DF divulgata nella giornata di ieri dal Ministero dell’Economia, sono stati chiariti solo alcuni dei dubbi interpretativi legati al D.L. 4/2015 che ha riscritto la disciplina per il versamento dell’IMU sui terreni agricoli montani e ha posticipato la scadenza per il saldo del 2014, al prossimo 10 febbraio 2015.
- L’ALIQUOTA APPLICABILE
In primo luogo, è stato chiarito che ove non sia stata deliberata dal Comune un’aliquota specifica per i terreni, essi dovranno scontare l’imposta in base all’aliquota base pari al 7,6 per mille.
Il Ministero richiama espressamente quanto previsto dal comma 692 della L. 190/2014, in base al quale l’imposta deve essere calcolata con applicazione dell’aliquota standard, tranne nel caso in cui siano deliberate specifiche aliquote. Con riguardo al concetto di “aliquota specifica” si è aperto un dibattito interpretativo, che il Ministero ha risolto con la risoluzione in commento, dalla quale emerge che le aliquote deliberate dai Comuni in riferimento agli “altri immobili” non sono considerate come “aliquota specifica” e pertanto, in questi casi si applicherà l’aliquota del 7,6 per mille.
- I TERRENI AFFITTATI
Il secondo chiarimento si riferisce ai dubbi relativi all’interpretazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. 4/2015 che estende l’esenzione da IMU ai terreni parzialmente montani di cui al comma 1, lett. b), del medesimo articolo nel caso in cui siano concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o IAP iscritti nella relativa previdenza agricola.
L’Agenzia ha sostanzialmente aderito all’orientamento già espresso nelle scorse settimane dai nostri esperti, in base al quale i terreni ubicati in Comuni parzialmente montani concessi in affitto o comodato a Coltivatori Diretti o Iap iscritti nella relativa previdenza sono esenti da IMU solo nell’ipotesi in cui gli stessi siano di proprietà di soggetti che abbiano le qualifiche professionali agricole (IAP o CD) e che siano iscritti all’apposita sezione dell’Inps.
In merito a quest’ultimo punto, riteniamo opportuno effettuare alcune considerazioni. Infatti, capita molto frequentemente in agricoltura che si usufruisca di tale beneficio nell’ambito delle famiglie di coltivatori diretti, nelle quali talvolta i terreni sono di proprietà di persone in possesso delle qualifiche, ma la conduzione (con partita Iva) è intestata ad altri; oppure, che i proprietari conducano il fondo agricolo in società semplice. Nella fattispecie, il proprietario coltivatore diretto non paga l’Imu anche se la conduzione è intestata ad un altro soggetto.
Alla luce di questa prassi diffusa in agricoltura, non riteniamo condivisibile quanto stabilito nella risoluzione 2/DF/2015, nel momento in cui afferma che un coltivatore diretto o uno Iap che concede in locazione terreni ad altri soggetti aventi la medesima qualifica, deve a sua volta avere terreni in conduzione per poter mantenere tale qualifica. Infatti, un coltivatore diretto può essere considerato tale anche se risulta coadiuvante di un’azienda appartenente ad un altro coltivatore diretto.
- LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Il D.L. 4/2015 prevede l’esenzione totale dall’imposta, solamente nei terreni qualificati come montani dall’Istat, indipendentemente dal soggetto che li possiede.
Per quanto riguarda i terreni parzialmente montani, sono previsti due diversi casi. L’esenzione si applica a terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, che sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o Iap iscritti alla relativa previdenza agricola. L’art. 1, comma 2 del medesimo D.L., estende l’esenzione a quei terreni che sono concessi in locazione o comodato a coltivatori diretti o Iap. Come già sopra evidenziato, è necessario che i proprietari dei terreni locati, siano in possesso delle qualifiche professionali agricole e iscritti alla relativa previdenza.
Occorre però prestare particolare attenzione alla clausola di salvaguardia prevista dal D.L. 4/2015. In particolare, all’art. 1, comma 4, è previsto che per l'anno 2014 non e', comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtu' del D.M. del 28/10/2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri dettati dal nuovo decreto del 24 gennaio 2015. I predetti terreni sconteranno l’imposta esclusivamente dall’anno 2015.
Infine rileviamo che non è prevista alcuna esenzione per i terreni classificati come “non montani”.