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Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2015, è stato introdotto un nuovo regime di applicazione Iva per le operazioni effettuate nel confronti degli uffici della Pubblica Amministrazione.
Nello specifico, l’Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto un meccanismo di scissione dei pagamenti per tutte le forniture destinate agli enti pubblici. In buona sostanza, l'Iva seguirà le regole ordinarie ma il corrispettivo sarà riscosso al netto dell'Iva, che verrà versata all'erario dal cliente soggetto pubblico. Nella pratica, l'ente pubblico che riceve la fattura "spacca" il pagamento in due: la parte del corrispettivo la versa al fornitore, la parte dell'Iva la versa direttamente all’erario.
I primi chiarimenti dell’Agenzia, sono giunti con la pubblicazione della circolare 1/E/2015.
In primo luogo, al fine di individuare i soggetti pubblici sottoposti al nuovo regime dello split payment, la circolare specifica che non è sufficiente fare riferimento a quanto contenuto nell’art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 (da cui deriva il nuovo art. 17 ter D.P.R. 633/72) ma è necessario tenere conto della ratio per cui la norma è stata creata. Da ciò ne deriva, ad esempio, che le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni risultano rientrare nel nuovo regime di applicazione dell’Iva.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione, la disposizione opera solamente per le operazioni regolate da fattura; ne consegue che rimangono esclusi gli acquisti certificati dal fornitore con lo scontrino o ricevuta fiscale. Inoltre, uno dei chiarimenti di maggior interesse, riguarda la mancata irrogazione delle sanzioni in caso di errori nell’applicazione del regime prima dell’emanazione della circolare; è, pertanto, concessa la possibilità di regolarizzare le operazioni errate.
Chiarimenti applicativi
Circa le modalità applicative di tale regime, nel documento di prassi viene rilevato quanto segue:
Requisiti soggettivi
Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione della norma, la circolare ha stabilito che l’elenco previsto dalla norma stessa (del tutto simile all’art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72), deve essere applicato tenendo presente il motivo per cui la disposizione è stata creata. Da ciò consegue che, a differenza dell’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 che va interpretato in modo restrittivo, in quanto è una norma agevolativa, il nuovo art. 17 ter deve essere interpretato in forma estensiva, purché vengano rispettati i principi della disposizione.
In particolare, la circolare dell’Agenzia individua i seguenti soggetti:
- Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL), ossia Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni;
- In relazione alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), devono ritenersi comprese in tale categoria anche le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- istituti universitari;
- nelle aziende sanitarie locali, sono da considerarsi compresi anche gli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche;
- enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
- enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
Sanzioni
Per quanto concerne l’applicazione delle sanzioni, in ragione dell’incertezza creata dal nuovo art. 17 ter, le Entrate ne escludono l’irrogazione per le operazioni errate messe in atto prima dell’emanazione della circolare. Inoltre, il documento specifica che nel caso in cui l’ente pubblico abbia corrisposto erroneamente al fornitore l’Iva anche in relazione alle operazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2015, non dovrà effettuarsi alcuna correzione per le violazioni commesse, a condizione che il fornitore provveda a versare all’erario l’Iva dovuta. Contrariamente, nel caso in cui il fornitore abbia emesso una fattura con l’annotazione di scissione dei pagamenti, lo stesso dovrà correggere la violazione e l’Ufficio Pubblico verserà l’imposta direttamente al fornitore.