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Con la sentenza n. 76 del 7 gennaio 2015, la Corte di cassazione ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla L. 116/2014 circa la combustione dei rifiuti agricoli.
Nello specifico, detta sentenza, ha precisato che è sempre lecita la combustione dei residui vegetali effettuata nei limiti quantitativi e per le finalità di riutilizzo delineate dalle “normali pratiche agricole” ex D.Lgs. 152/2006. Inoltre, è stato definito che l’inosservanza dei limiti temporali, stabiliti dagli Enti Locali, per la combustione dei residui, può essere sanzionata in via amministrativa ma non penale.
Il concetto di rifiuto
Secondo i giudici della Suprema Corte, la Legge di conversione del D.L. 91/2014, ha introdotto nell’ordinamento specifiche ed oggettive condizioni per i materiali vegetali, che devono essere considerati al di fuori della cerchia dei rifiuti.
L’art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006, prevede che: “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.”
Tale norma, a detta dei giudici, non è altro che un’articolazione del più generale art. 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006, che esclude dall’applicazione della normativa sui rifiuti “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.”
L’applicazione delle sanzioni
Nella medesima sentenza, inoltre, è stato regolato anche il regime sanzionatorio. Nel caso in cui si violino le disposizioni degli Enti Locali, la Suprema Corte ha rilevato che non si incorre in sanzioni penali, ma bensì si è soggetti a sanzione amministrativa. Questo sia perché il Codice Ambientale non prevede specifiche sanzioni penali per questa tipologia di violazione, sia per il fatto che, essendo in presenza dello svolgimento delle normali pratiche agricole, si è comunque esclusi dal novero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006.
Ricordiamo, tuttavia, che la norma presenta evidenti profili di incertezza applicativa; pertanto, consigliamo di prestare particolare attenzione alla regolamentazione comunale ed, in ogni caso, di provvedere alla “libera combustione”, volta al riutilizzo del residuo, di soli materiali vegetali provenienti da attività strettamente agricole.