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Con l’approvazione della L. n. 141/2015, entrate in vigore lo scorso 23 settembre, tutte le imprese agricole esistenti e quelle di nuova costituzione potranno aggiungere all’attività agricola principale anche le prestazioni di servizi sociali per poter essere inquadrate nella più generale categoria delle imprese agricole “sociali”.
L’impresa agricola sociale, in sostanza, non è un nuovo soggetto giuridico ma una “funzione”; infatti, per agricoltura sociale si intendono le attività di cui all’art. 2135 c.c. dirette a realizzare interventi e servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo.
Sotto il profilo soggettivo, l’impresa agricola sociale può avere qualsiasi forma giuridica; potrà essere, infatti, una persona fisica, società semplice, società di persone, società di capitali o una cooperativa.
L’art. 2, comma 1 della Legge n. 141/2015 (entrata in vigore lo scorso 23 settembre) prevede le seguenti quattro categorie di attività che qualificano l’agricoltura sociale:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
Le attività di cui alle lettere b), c) e d), esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c. ; pertanto, se tali attività sono esercitate da persone fisiche e società semplici, possono usufruire del regime forfetario di cui all’art. 56-bis del TUIR e IVA con la detrazione forfetaria pari al 50%, ai sensi dell’art. 34-bis del DPR 633/1972.
Il comma 5 della Legge richiamata chiarisce, inoltre, che i fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
Si ricorda, infine, che dovrà essere emanato dal Ministero delle Politiche agricole (entro il 22 novembre 2015) un decreto con il quale saranno definiti i requisiti minimi e le modalità di effettuazione delle attività di natura sociale.